Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25518 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 26/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7738/2014 R.G. proposto da:

FINANZIARIA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. S.A.,

con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola

Chiandotto e Paolo Panariti, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Celimontana n. 38, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 676/2013

depositata in data 6 agosto 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da FINANZIARIA S.R.L. nei confronti di C.G. avente ad oggetto la sentenza n. 136/06 della stessa Corte, depositata in data 16 marzo 2006, con cui era stato respinto l’appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da P.A., del quale la C. è unica erede.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la mancanza in atti della copia autentica della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, n. 169/2010, determinasse l’inammissibilità della domanda proposta, in quanto tale sentenza costituiva il documento indispensabile al fine di dimostrare sia la fondatezza della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 2, sia la tempestività dell’impugnazione straordinaria, con riferimento alla scoperta o all’accertamento del dolo o della falsità.

3. Avverso tale sentenza FINANZIARIA S.R.L. ricorre con tre motivi, resistiti da C.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4: Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 2 disciplinanti i presupposti di ammissibilità dell’azione di revocazione straordinaria e dell’art. 165 c.p.c.art. 74 att. c.p.c.art. 77 att. c.p.c.art. 87 att. c.p.c. disciplinanti la costituzione dell’attore in giudizio civile e la produzione di documenti con il fascicolo di parte, e dell’art. 303 c.p.c. e ss. disciplinanti il procedimento di riassunzione della causa interrotta per morte di una parte” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della domanda. Lamenta la censura che la sentenza del Tribunale di Venezia n. 169/2010 era già agli atti del procedimento iniziato dal P. e interrotto per la sua morte; giudizio poi proseguito dopo la riassunzione, di talchè da un lato era la Cancelleria a dover allegare il vecchio fascicolo di ufficio al nuovo, dall’altro la Corte di appello avrebbe dovuto ordinarne d’ufficio l’acquisizione e in ogni caso acquisire d’ufficio la sentenza mancante.

1.2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e consistente nell’allegazione agli atti del processo dei documenti da 2 a 10 del fascicolo di parte attoreo prima dell’interruzione del processo e della sua riassunzione” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha deciso la controversia senza esaminare i documenti decisivi indicati, che erano stati ritualmente allegati alla citazione originaria del giudizio, prima della sua interruzione.

1.3. Terzo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4: Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., del R.D. 15 novembre 1925, n. 2071, artt. 1 e 3 e comunque di tutte le norme di diritto che disciplinano la ricostruzione del fascicolo giudiziario” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di poter ordinare la ricostruzione del fascicolo della ricorrente.

2. Il ricorso va respinto.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. La sentenza impugnata ha escluso che nella specie si vertesse in ipotesi di smarrimento dei documenti affermando esservi prova ricavata dalle dichiarazioni rese a verbale dell’udienza del 6 maggio 2013 – che i documenti mancanti si trovavano nella disponibilità del procuratore di parte attrice, di talchè non poteva trovare ingresso la richiesta di ricostruzione del fascicolo, che presuppone la perdita del medesimo (cfr. pag. 9 sent.). Tale ratio decidendi non è minimamente affrontata nei tre motivi di ricorso, che allegano una diversa ricostruzione storica della vicenda, secondo la quale i documenti si sarebbero trovati nel proprio fascicolo originario in epoca antecedente all’interruzione del giudizio e che il fascicolo di ufficio non sarebbe stato trasmesso una volta riassunto per responsabilità della Cancelleria, cosicchè la Corte di appello avrebbe dovuto ordinarne la trasmissione o in alternativa consentire la ricostruzione ad opera della parte. Nella specie, tuttavia, la circostanza che l’assenza dei documenti indispensabili, ascritta dal giudice di secondo grado alla responsabilità del procuratore dell’odierna ricorrente che li avrebbe avuti nel suo studio e avrebbe omesso di depositarli nel fascicolo di parte, non è stata come detto in alcun modo contrastata nell’odierno ricorso. Ne consegue che la sentenza va immune dalle censure che le sono state mosse, avendo correttamente applicato il principio già espresso da questa Corte secondo cui in tema di prova documentale, il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purchè si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell’efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1806 del 29/01/2016; id. Sez. 3, Sentenza n. 13058 del 22/12/1995): ciò che invece la Corte di appello ha esattamente e incontestatamente accertato essersi verificato nella fattispecie.

4. La soccombenza regola le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA