Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25518 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.13/12/2016), n. 25518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1761/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 133/02/011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’Umbria, depositata il 23/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.F., esercente l’attività di manutenzione, montaggio e collaudo di camere per prove ambientali, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2001 al 2005, la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado (che aveva accolto il ricorso), ritenendo che l’attività fosse organizzata autonomamente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61, è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti mezzi.
2. In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 28113/13, id. n. 13148/2014).
3. Alla luce di detto principio, la motivazione della sentenza impugnata, limitata all’affermazione: “l’attività è organizzata autonomamente e non vi era alcun elemento atto a suffragare la tesi dell’Ufficio. Nessun nuovo elemento atto a modificare la decisione dei Giudici di 1^ grado è stato proposto dall’Ufficio in sede di appello” si risolve in una pseudo motivazione laddove, non illustrando in alcun modo le censure (anche di ordine processuale) mosse alla sentenza di primo grado, non consente di valutare se delle stesse il Giudice abbia tenuto conto e sulla base di quali ragioni lo stesso sia pervenuto alla soluzione di rigetto.
4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria anche per il regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016