Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25517 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 50^, n. 153 depositata il 24 ottobre

2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, consulente aziendale, presentò istanza di rimborso dell’irap versata negli anni 1998 e 1999, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso avverso il silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale.

Il giudice di appello, in particolare, rilevò che il professionista svolgeva la propria attività in assenza di dipendenti e di significativi beni strumentali sicchè l’imponibilità irap doveva considerarsi esclusa per mancanza del requisito dell'”autonoma organizzazione”.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, deducendo l’infondatezza dell’istanza di rimborso per l’intervenuto condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 comprendente entrambe le annualità in contestazione, nonchè la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 sul presupposto che i proventi dell’attività professionale sarebbero in ogni caso assoggettati ad irap. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze vanno disattese.

La prima si fonda, infatti, su documentazione prodotta, per la prima volta in cassazione, in violazione del consolidato principio secondo cui, in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando presuppongono o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto e l’esame di documenti non già acquisiti al processo (precluso alla Corte di Cassazione salvo che nelle ipotesi, qui non ricorrenti, di cui all’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. 26391/10, 21510/04, 16331/02, 307/03, 12669/99).

La seconda censura contrasta con consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 3673, 3676, R.G. 123/07 3678, 3680 del 2007, e successive conformi). Secondo tale orientamento infatti, in relazione all’attività professionale, l’assoggettamento ad irap ricorre solo in presenza del requisito della autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato). E tale requisito è ravvisatile quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che non è necessariamente quello dipendente; circostanze entrambe escluse dall’accertamento in fatto del giudice del merito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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