Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25517 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35581/2018 proposto da:

C.A.T. Centro Abbigliamento Tiburtino S.r.l., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Vita Giuseppe Galati n. 16, presso lo studio dell’avvocato

Moscogiuri Maria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Franco Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell’avvocato

Visconti Marco, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Centro Abbigliamento Tiburtino (d’ora in avanti C.A.T.) S.r.l. nel 2006 acquistò dalla Sportlab S.r.l. capi di abbigliamento sportivo e, prima della consegna della merce, ne corrispose il prezzo con tre assegni di poco più di tremila Euro ciascuno (Euro 3.789,51) e li consegnò all’agente, B.P., della controparte fornitrice.

2. L’agente spedì gli assegni alla propria cliente Sportlab S.r.l. con posta ordinaria e non mediante assicurata o raccomandata.

3. Gli assegni furono trafugati e uno di essi venne posto all’incasso con cifra alterata, mediante aggiunta del numero “uno” (1) tra la parola “Euro” e il numero “tre” (3) e la somma risultante dall’alterazione, pari a oltre tredicimila Euro, venne, quindi, addebitata alla C.A.T. S.r.l. e in favore di beneficiario pure risultante da alterazione.

4. Nel 2008 la C.A.T. S.r.l. premesso di avere ricevuto dalla banca trattaria Euro quattromilacinquecento (Euro 4.500,00) e merce per oltre tremila Euro dalla società venditrice dei capi di abbigliamento, cosicché da avere interesse ad agire soltanto nei confronti del B., lo convenne in giudizio, per ottenere l’importo di Euro cinquemilacinquecento (Euro 5.500,00) nonché per il risarcimento dei danni, quantificati in Euro diecimila (Euro 10.000,00).

5. Il Tribunale di Roma accolse la domanda nella contumacia del B., che non si costituì in giudizio e neppure rese l’interrogatorio formale deferitogli, nonostante la rituale notifica dell’ordinanza ammissiva, e venne condannato a corrispondere alla C.A.T. Euro cinquemilacinquecento (Euro 5.500,00) oltre alle spese legali.

6. In sede di appello, proposto dal B., la decisione del Tribunale è stata riformata, e la domanda proposta in primo grado dalla C.A.T. S.r.l. è stata respinta e la Corte territoriale ha liquidato in favore del B. sia le spese di primo grado, nella stessa misura di quelle del Tribunale, che quelle dell’appello, in ulteriori Euro cinquemilacinquecentotrentadue (Euro 5.532,00).

7. La C.A.T. S.r.l. propone ricorso, con atto affidato a due motivi.

8. Resiste con controricorso B..

9. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

10. Il controricorrente ha depositato, in via telematica, memoria per l’adunanza camerale del 18 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

11. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

11.1. Il primo mezzo propone violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 111 Cost. e art. 1176 c.c..

Il motivo tende a far valere un concorso di colpa del B. per quanto riguarda la trasmissione degli assegni a mezzo posta ordinaria anziché con raccomandata a/r o assicurata.

11.2. Il secondo motivo di ricorso deduce: nullità, illiceità, illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 91 c.p.c. e segg. e art. 111 Cost., error in procedendo in tema di liquidazione delle spese di lite.

Il secondo motivo è sulle spese: in quanto la Corte di Appello ha posto a carico della ricorrente C.A.T. S.r.l., che era vincitrice in primo grado, le spese del detto grado di giudizio nel quale il B. era contumace.

11.1.1. Il primo motivo è fondato: l’allegazione di una responsabilità, quantomeno a titolo di concorso di colpa, dell’agente B. è stata effettuata sin dal primo grado del giudizio da parte della C.A.T. S.r.l., che ha convenuto in giudizio il solo B. avendo già ricevuto ristori, in via stragiudiziale, da parte della banca trattaria, che le ha corrisposto parte della somma portata dagli assegni e dalla controparte contrattuale, che le ha fornito parte dei capi di abbigliamento oggetto dell’originaria fornitura, cosicché essa non aveva alcun interesse a far valere la responsabilità delle suddette.

La posizione del mittente degli assegni, ossia di B.P., non è invero, e al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, esente da profili di colpa.

Le norme del cd. codice postale, approvato con L. 29 marzo 1973, n. 156, si applicano ai soli rapporti tra utente del servizio e titolare del servizio e, pertanto, esse, sebbene richiamate in atti, non possono sostenere l’imputazione di responsabilità nei confronti del B.. Questi, tuttavia, e al contrario di quanto opinato dalla Corte d’Appello di Roma, alla pag. 4, secondo paragrafo della motivazione, non è esente dagli addebiti mossigli per avere inviato gli assegni con semplice posta ordinaria.

La più recente giurisprudenza, di specifica valenza nomofilattica, di questa Corte (Sez. U. n. 09769 del 26/05/2020 Rv. 657884 – 01) -resa in fattispecie per la quale era stata chiesta la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, concernente la possibilità di ravvisare un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta (sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata), con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione – alla quale il Collegio presta adesione ed intende dare continuità, ha affermato che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.

L’affermazione ora riportata, lungi dal costituire una novità nel panorama giurisprudenziale, era già in precedenza emersa (Cass. n. 24659 del 02/12/2016 Rv. 642136 – 01): “In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice e’, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi).”. La giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata (Sez. U. n. 09679 del 26/05/2020, pagg. 14-15) ha, più specificamente, affermato che: “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso: quest’ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell’evento, ma dev’essere individuata tenendo conto dell’intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito”.

11.1.2. La sentenza della Corte d’Appello richiama a sostegno della propria motivazione pure giurisprudenza di legittimità ma, viceversa, non in modo del tutto coerente, in quanto riguardante ipotesi di spedizione dell’assegno da parte dello stesso traente e con alterazione dell’indicazione del beneficiario (segnatamente risulta richiamata Cass. n. 07618 del 30/03/2010 Rv. 612312 – 01).

Il profilo di esclusione della colpa del B., quantomeno in termini di concorso, avendo egli spedito gli assegni con posta ordinaria, è stato motivato in guisa non adeguata dalla Corte territoriale e la motivazione sul punto non resiste alla censura mossa con il primo motivo di ricorso.

11.2.1. Il secondo motivo, riguardante le spese, ed avente una sua specificità indipendente dal primo, appare anche esso fondato, apparendo incongrua la regolamentazione delle spese di lite adottata dal giudice dell’impugnazione di merito, che ha posto a carico della C.A.T. S.r.l. anche le spese del primo grado di giudizio, nel quale il B. era pacificamente contumace e, quindi, non poteva competergli alcun rimborso spese, per non averne egli sostenute.

11.2.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, tuttavia, assorbimento del secondo mezzo, poiché, non potendosi in questa sede decidere nel merito, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa alla stessa Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si dovrà attenere a quanto in questa sede affermato e procederà a regolare le spese del giudizio di appello e di questa fase di legittimità.

12. Conformemente all’enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), trattandosi, in questa sede, di fattispecie di accoglimento dell’impugnazione, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA