Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25517 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10609/2016 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA SANTA MARIA SS DI F.L. E C., ricorrente

che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla

legge;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, in persona del sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO FINETTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2133/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito l’Avvocato Mariano Rosamaria (delega avvocato Fabio Finetti)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Azienda Agricola Santa Maria s.s. di F.L. e C., notificato il 2373/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 9/5/2016.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Castelnuovo Berardenga delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Castelnuovo Berardenga delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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