Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25517 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.13/12/2016), n. 25517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10609/2016 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SANTA MARIA SS DI F.L. E C., ricorrente
che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla
legge;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, in persona del sindaco pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo
studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO FINETTI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2133/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
udito l’Avvocato Mariano Rosamaria (delega avvocato Fabio Finetti)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da Azienda Agricola Santa Maria s.s. di F.L. e C., notificato il 2373/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 9/5/2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Castelnuovo Berardenga delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Castelnuovo Berardenga delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016