Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25516 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25516 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10388-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2914

GALANTE SRL;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
23/02/2006;

n.

1068/2005

di LATINA,

della

depositata il

Data pubblicazione: 13/11/2013

,-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L’Ufficio IVA di Latina rettificava la dichiarazione della società Galante srl per l’anno 1992,
disponendo la ripresa a tassazione di IVA, interessi e sanzioni in relazione alla mancata
contabilizzazione di ricavi in nero risultanti da documentazione extracontabile.
2. La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Latina che dichiarava illegittimo
l’atto impugnato.

23 febbraio 2006, ha confermato la sentenza impugnata.
4.Secondo il giudice di appello la CTP, ritenendo che l’atto non era giustificato sulla base di
circostanze gravi, precise e concordanti, era stato indotto ad annullare l’atto per carenze
motivazionali. Aggiungeva che la motivazione del provvedimento, soprattutto in materia tributaria,
oltre a rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa, doveva altresì rendere possibile la verifica
della conformità dell’atto al tipo previsto dalla legge. Chiariva che l’assenza di tali condizioni
determinava l’illegittimità dell’atto e dichiarava di aderire al più rigoroso orientamento espresso da
questa Corte in ordine alla necessità che l’atto poteva fondarsi su elementi di fatto solo se riportati
nei documenti allegati all’atto o comunicati al contribuente. Concludeva che nel caso di specie la
motivazione dell’atto, costituita dal p.v. di constatazione, non era conforme al modello legale.
Aggiungeva, poi, che le presunzioni richiamate dall’Ufficio erano prive degli elementi essenziali
della gravità, precisione e concordanza e non potevano costituire prova valida della pretesa erariale.
5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale la
società contribuente non ha fatto seguire il deposito di difese
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione degli artt.54 dpr n.633172, 2727 e
seg.c.c., 2697 e ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
6.1 Lamenta che il giudice di appello aveva erroneamente disconosciuto la portata delle presunzioni
legittimamente utilizzate dall’ufficio sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta
presso la sede della società in seguito ad ispezione.
7. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza
impugnata, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.Larnenta che la CTR, limitandosi a ventilare
l’inconsistenza della motivazione per relationem, non si era data carico di verificare l’assetto
normativo che regolava la fattispecie, dando luogo ad una motivazione dalla quale era possibile
comprendere le ragioni impeditive dell’uso delle presunzioni in materia.
8. I motivi sono inammissibili, non avendo la parte ricorrente impugnato la ratio decidendi posta a
base della decisione resa dalla CTR, conciata al ritenuto difetto di motivazione dell’atto impugnato.

3. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate la CTR del Lazio, con sentenza n.1068/39/05 del

ENTE DA ItEGISTRAZIONtE
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8.1 Ed invero, la CTR oltre a ritenere che il quadro indiziario fornito dall’Ufficio fosse sfornito dei
requisiti di gravità concordanza e precisioni richiesto dalle norme del codice civile, ha
prioritariamente ritenuto che l’atto impugnato, rinviando quanto alla motivazione al processo
verbale di constatazione, non fosse conforme al modello legale, evocando un indirizzo peraltro
superato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
8.2 Ora, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di

giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per
difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma
motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenzacfr.Cass. n. 3386/2011;Cass.S.U. n. 7931/2013-.
8.3 Resta però il fatto che tale ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di impugnazione
da parte dell’Agenzia, determinando il passaggio in giudicato della decisione resa dalla CTR e,
conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.
9. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso.
Co deciso il 22 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V se ne civile in Roma.
Il

.rel.

Il Pridente

ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a

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