Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25515 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, in

persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al

viale U. Tupini n. 133, presso lo studio dell’avv. De Zordo Agostino,

dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Vito A. Martielli,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Putignano, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al viale del Vignola n. 5, presso lo studio

dell’avv. Livia Ranuzzi, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Bragaglia – per delega – per il ricorrente e l’avv.

Quercia per il resistente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per la inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari contro il Comune di Putignano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Bari n. 230/18/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso dell’Istituto avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) per ICI 1994-1999. La CTR, nel riformare la decisione della CTP, riteneva provata l’avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento sulla base della produzione, da parte del Comune, dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente gli avvisi di accertamento per gli anni 1994- 1997.

Il ricorso proposto si articola in cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 del c.c. denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c.) il ricorrente assume che i Giudici d’appello, nel ritenere che il Comune avesse assolto l’onere probatorio inerente l’avvenuta spedizione dell’avviso di accertamento per gli anni di imposta dal 1994 al 1997, producendo copia del relativo avviso di ricevimento, avrebbero erroneamente applicato al caso di specie la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. Formula il quesito di diritto:

“dica la Corte, se con riferimento alla fattispecie concreta possa ritenersi inapplicabile alla notificazione di un avviso di accertamento, quale atto introduttivo del processo tributario, il principio generale della presunzione iuris tantum di conoscenza dell’atto, prevista dall’art. 1335 c.c. dovendosi invece applicare la specifica disciplina in tema di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c..

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo (con cui deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e sgg. c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2; denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3) il ricorrente assume che erroneamente i giudici di secondo grado avrebbero “ritenuto valida la documentazione prodotta dal Comune di Putignano riguardante la presunta notifica dell’atto prodromico alla cartella di pagamento opposta; ciò sia per la illeggibilità della sottoscrizione, sia in quanto dall’avviso di ricevimento non risulterebbero infatti specificate le generalità di chi avrebbe ricevuto gli atti.

La censura è infondata . In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile “ratione temporis” , prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quindi quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria; ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nella sede sociale, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, non prescrivendo il regolamento postale (D.P.R. n. 655/1982) nè la leggibilità della sottoscrizione, nè la indicazione delle esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Con terzo motivo (con cui deduce – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. denuncia ai sensi dell’ari. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che erroneamente il giudici di appello avrebbero ritenuto sussistente il vizio di ultrapetizione eccepito dal Comune con riferimento alla pronuncia della CTP, laddove i giudici di primo grado avevano rilevato la irritualità della notifica a mezzo posta;

ciò in quanto l’Istituto avrebbe dedotto, fin dal ricorso introduttivo, la mancata notifica dell’avviso di accertamento.

Con quarto motivo (con cui deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1982, art. 57 per avere la sentenza dichiarato inammissibile l’eccezione in cui si rileva che l’avviso di ricevimento della raccomandata a.r. n. (OMISSIS) del 29/12/2000 non può fornire certezza che la stessa si riferisca all’avviso di accertamento ICI per gli anni dal 1994 al 1997.

Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″) il ricorrente assume l’erroneità della decisione laddove la CTR ha ritenuto la novità della eccezione formulata con riferimento al valore probatorio della fotocopia della raccomandata a.r. n. (OMISSIS) del 29/12/2000, trattandosi di eccezione già sollevata nel giudizio di prime cure.

Entrambe le censure sono inammissibili per carenza di autosufficienza, stante la mancata trascrizione del contenuto del ricorso di 1^ grado e della memoria del 17/11/2005. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento dei processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto.

Con quinto motivo (con cui deduce:” errata e falsa interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i).

Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che all’Iacp, in considerazione dell’attività svolta e della natura di ente pubblico non economico, andrebbe applicata l’esenzione dall’ICI di cui all’art. cit.. La censura è inammissibile, in quanto la questione non risulta oggetto di esame da parte della CTR; nè il ricorrente ha dedotto a riguardo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del Comune, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre Iva e cpa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Putignano, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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