Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25515 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 12/11/2020), n.25515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12463/2015, promosso da:

C.P., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.

Falcitelli Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1271/31/14 emessa il 3 novembre

2014 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, avente ad

oggetto gli atti di contestazione (OMISSIS), per l’anno 2006 e

(OMISSIS), per l’anno 2007, della Direzione Provinciale dell’Agenzia

delle Entrate di Biella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza sopra indicata la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, ha validato gli atti impositivi in oggetto ritenendo, preliminarmente, legittima l’utilizzazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di dati acquisiti, ancorchè illegittimamente, tramite la collaborazione informativa dell’amministrazione Finanziaria francese a norma della Direttiva n. 2011/16/UE, e ritenendo mancata la prova, che avrebbe dovuto fornire l’appellante, della mancata disponibilità della somma che l’ufficio gli aveva contestato di detenere presso una banca svizzera.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un motivo, C.P.. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

nelle more della decisione è pervenuta, con atto depositato il 18 dicembre 2019, atto di rinuncia al ricorso del contribuente, in collegamento con l’adesione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con mod. in L. n. 225 del 2016;

visti i documenti allegati alla dichiarazione di rinuncia, regolarmente notificata all’Amministrazione finanziaria controricorrente, fra i quali l’attestazione dell’agente della riscossione che nessun’altra somma è dovuta dal contribuente per la definizione agevolata;

in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., con declaratoria della cessazione della materia del contendere, risultando che nessun’altra somma è dovuta dal debitore per effetto della richiesta di adesione alla definizione agevolata della controversia, senza che nulla debba essere statuito in ordine alle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., 24083/2018);

in tema di impugnazioni, la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass.,23175/2015; Cass., 19071/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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