Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25514 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8453-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA – POTENZA con

ordinanza n. 166/2015 depositata il 10/03/2015 nella causa tra:

A.O., L.M.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI GROTTOLE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite dispongano la

regolarizzazione del contraddittorio nei termini dianzi precisati,

riservando di formulare, all’esito, conclusioni sul merito del

regolamento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

Premesso che il TAR Campania con ordinanza 10.3.2015 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione in ordine alla controversia, rimessagli dal Tribunale di Materia con provvedimento del 24.8.2011, promossa da A.O. e L.M. nei confronti del comune di Grottole per il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione, dedotta come illegittima, di un immobile di loro proprietà.

che il Procuratore generale, richiestone ex art. 380 – ter c.p.c., ha formulato le proprie conclusioni chiedendo la regolarizzazione del contraddittorio, non risultando agli atti se e in quale data l’ordinanza del TAR Campania sia stata comunicata alle parti;

che queste ultime non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

ritenuto che, come già affermato da queste Sezioni unite (v. ordinanze nn. 15337/14 e 8036/11), anche in caso di conflitto di giurisdizione, ai tini della instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, elemento fondamentale è la comunicazione alle parti della relativa ordinanza, dovendosi estendere la disposizione dell’art. 47 c.p.c., comma 5;

che nella specie dall’esame diretto degli atti non emerge l’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza del TAR Campania;

che pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo affinchè, alternativamente, la segreteria di detto TAR trasmetta a questa Corte copia delle comunicazioni inviate alle parti ovvero vi provveda se non effettuate;

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè la segreteria del TAR trasmetta a questa Corte copia delle comunicazioni inviate alle parti ovvero vi provveda se non effettuate.

Manda alla cancelleria per il relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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