Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25514 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25514 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 28240-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2892

QUATTROMANI SRL IN FALLIMENTO;
– intimato

avveruo la 6entenza n=

240/2007 della COMM.TRIB.R7G.

di NAPOLI, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del I ° motivo del ricorso con
assorbimento dei restanti.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ufficio Iva notificava il 9 dicembre 2002 al curatore dell’intervenuto fallimento della società
Quattromani s.r.1., in persona del curatore, un avviso di rettifica relativa alla ripresa a tassazione del
tributo IVA per l’anno 1997.
2.La pretesa nasceva dalla fatturazione, per l’anno 1997, di importi ridotti rispetto al canone fissato

forza di contratto di affitto stipulato il 31 maggio 1993 sulla base di una percentuale del fatturato della
società conduttrice.
3. La società contribuente, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sorbo Aldo, si opponeva
all’avviso innanzi alla CTP di Napoli che, con sentenza n.177/44/05, accoglieva l’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dall’Ufficio locale in ragione della sua tardività.
4. Proposto appello innanzi alla CTR della Campania da parte della società, in persona del legale
rappresentante Sorbo Aldo, il giudice di secondo grado, con sentenza n.248/1/07 depositata il 12
giugno 2007 accoglieva l’impugnazione.
5. Osserva la CTR che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivo perchè proposto entro 60
giorni dalla scadenza del termine di sospensione disposto dalla 1.n.289/2002.
5.1 Ritiene, in particolare, che la disposizione invocata (dall’appellante n.d.r.) stabiliva che i termini per
ricorrere erano sospesi fino al 18 maggio 2004 e che dopo tale data ricominciava a decorrere il termine
previsto dall’art.21 d.lgs.n.546/92 per impugnare gli atti impositivi. Ragion per cui non potevano dirsi
trascorsi 60 giorni dal 18 maggio 2004 all’8 luglio 2004 (epoca della spedizione del ricorso introduttivo
n.d.r.).
5.2 Nel merito rilevava che la riduzione del canone di affitto era correlata alla diminuzione del fatturato
della società conduttrice risultante dalle fatture registrate nei libri contabili e che l’Ufficio non si era
fatto carico di provare una diversa ricostruzione del reddito della società locatrice. Mancando tale
prova e risultando per contro la piena efficacia dei libri contabili, l’appello meritava di essere accolto.
6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, al quale la società
contribuente, ritualmente citata, non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art.21 d.lgs.n.546/97 e dell’art.15 c.8
1.n.289/2002 e delle disposizioni in tema di sospensione dei termini, in relazione all’art.360 comma 1
n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR, dopo avere individuato nella data del 18 maggio 2004 la scadenza del
termine di sospensione previsto dall’art.15 1.n.289/2002 per la proposizione di ricorsi nelle ipotesi di liti

dalla contribuente con la società Hotel Club Perla Majestic per l’affitto di un’azienda, determinato in

potenziali, aveva omesso di considerare che la ripresa del termine per l’impugnazione, rimasta sospesa
dall’1.1.2003, doveva tenere in considerazione il lasso di tempo intercorso tra la data di notifica del
ricorso al curatore fallimentare prodotto in copia dal ricorrente – 9.12.2002- ed il 31.12.2002, epoca in
cui scattava il periodo di sospensione per effetto della 1.n.289/2002.
7.1 In sostanza, la CTR nel ritenere il mancato decorso del termine di 60 giorni, non aveva computato i

giudice di appello consisteva nell’avere considerato come interruzione un’ipotesi di sospensione.
8. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di omessa pronunzia sull’eccezione fondata
sugli artt.112 e 360 comma 1 n.4 c.p.c. Espone che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione
relativa all’inammissibilità sia del ricorso in primo grado che dell’appello, in quanto proposti dalla
società in persona del legale rappresentante e non dal curatore fallimentare.
9. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art.360 comma
1 n.3 c.p.c. Secondo l’Agenzia la CTR aveva fondato il proprio assunto sulla riscontrata differenza fra
volume fatturato e volume incassato dalla società conduttrice dell’azienda, traendo tale convincimento
senza che vi fossero prove che tanto dimostrassero. Inoltre, la C”TR era incorsa in errore in quanto
aveva posto a carico dell’amministrazione e non del contribuente la prova che una parte del volume di
affari dichiarato non era stata incassata nell’anno di imposta.
10. Con il quarto motivo l’Agenzia ha prospettato il vizio di insufficiente motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che la CTR
non aveva tenuto conto del fatto che la società conduttrice aveva dichiarato con la presentazione della
dichiarazione annuale IVA per l’anno 1995 un volume di affari pari a £.1.385.289.000 che, in base al
contratto con la società contribuente, costituiva la base imponibile su cui calcolare l’ammontare del
corrispettivo per il fitto. Pertanto, il corrispettivo dovuto alla contribuente doveva essere pari a
£.207.793.350, sul quale calcolare l’importo Iva di £.39.480.736.
10.1 Contrariamente a quanto risultante dalla nota di credito, la società aveva omesso di addebitare alla
parte la restante quota del corrispettivo da percepire, pari a £.33.742.200(tenuto conto anche della nota
di credito) con IVA pari a £.6.411.018 che l’Ufficio aveva recuperato a tassazione. In definitiva, la CTR
non aveva considerato che l’accertamento si era basato sui dati dell’Anagrafe tributaria, dai quali era
emerso un volume di affari pari a £.1.385.289.000 sul quale computare l’ammontare del corrispettivo di
affatto pari a £.207.793.350, con IVA pari a £.39.480.736 Sicchè, contrariamente a quanto sostenuto
con la nota di credito, la contribuente aveva omesso di addebitare alla conduttrice la restante quota del
corrispettivo da percepire pari a £.33.742.200 (tenuto anche conto della nota di credito). Concludeva la

21 giorni già trascorsi prima dell’operatività della sospensione. Sicché l’errore nel quale è incorso il

censura evidenziando che non vi era traccia del fatto che una parte del volume di affari dichiarato non
fosse stato incassato.
11. Il primo motivo è fondato.
11.1 Ed invero, la censura si appunta sul fatto che la CTR non avrebbe considerato il decorso del
tempo tra la data di notifica dell’atto- 9.12.2002- ed il 31.12.2002, epoca dalla quale iniziava a

ricorso avvenuta 1’8 luglio 2004.
11.2 Occorre premettere che la CTR, facendo genericamente riferimento al “termine di sospensione
previsto dalla 1.n.289/2002” ha poi indicato la scadenza di tale termine nel 18 maggio 2004.
11.3 Orbene, quand’anche il giudice di appello abbia inteso fare riferimento alla disciplina di cui
all’art.16 della 1.n.289/2002- come sembra evincersi dall’esplicito riferimento a tale articolo operato
dalla società appellante ed al fatto che la CTR a questa sembra fare riferimento allorchè ritenne che la
“disposizione invocata” prevedeva una sospensione dei termini fino al 18 maggio 2004, non pare
potersi revocare in dubbio che il ricorso proposto dalla contribuente in data 8 luglio 2004 non poteva
considerarsi tempestivo considerando l’accertamento in punto di fatto, risultante dalla sentenza
impugnata ed ormai pacifico, per il quale la notifica dell’avviso di rettifica venne effettuato in data 9
dicembre 2002.
11.4 Orbene, anche a volere ritenere esistenti i presupposti della sospensione disciplinata dall’art.16
1.n.289/2002, non può revocarsi in dubbio che nel computo del termine di 60 giorni previsto dall’art.21
d.lgs.n.546/1992 il giudice di appello ha omesso di computare il lasso di tempo intercorso dalla notifica
dell’atto impositivo avvenuta per l’appunto il 9 dicembre 2002 ed il 31.12.2002- epoca dalla quale il
termine doveva ritenersi sospeso per effetto della disposizione indicata dal giudice di appello.
11.5 Sulla base di tali considerazioni, la CTR ha dunque errato nel considerare tempestiva la
proposizione del ricorso che, considerando la cessazione del periodo di sospensione, non poteva certo
annullare il pregresso periodo di tempo intercorso prima dell’operare della causa di sospensione.
11.6 In questa prospettiva, è corretta la censura dell’Agenzia che ha stigmatizzato l’operato del giudice
di appello, seguendo il quale la causa di sospensione prevista dalla 1.n.289/2002 art.16 sarebbe stata
considerata in realtà come ipotesi di interruzione cessata la quale il termine originario comincia a
decorrere ex novo.
11.7 Ed è appena il caso di osservare che ad analoghe conclusioni in punto di tardività del ricorso
introduttivo dovrebbe giungersi nell’ipotesi in cui si ritenesse che la causa sospensiva fosse quella di
cui all’art.15 c.8 1.n.289/2002, come sembra ipotizzare la parte ricorrente.

decorrere la sospensione dei termini prevista dalla 1.n.289/2002, considerando tempestiva la notifica del

’.SENTE DA REGISTR.K7.10! .4k.
AI SENSI DEL D l’.1‹ 2:v4411 ,46
N5
N. 131 TA13. ALL.

MATERIA TRIBUTARIA

Tale disposizione prescriveva che dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 e fino al 18 aprile
2003 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie. Il
termine originario fissato al 18 aprile 2003 è stato nel tempo prorogato fino a coincidere, per effetto
dell’art.1 comma 2 sexies del d.l.n.143/203 conv. nella 1.n.212/2003, con la data del 16 aprile 2004.
11.8 Orbene, fermo restando il principio che la sospensione prevista dall’art. 15, ottavo comma, della

tributarie avverso gli avvisi di accertamento tributari è operativa alla duplice condizione che l’avviso di
accertamento sia stato ritualmente notificato al contribuente entro il 31 dicembre 2002, data di entrata
in vigore della legge n. 289 del 2002, e che alla predetta data sia pendente il termine di impugnazione
di cui all’art. 21, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1991, n. 546, appare evidente, anche in tale
ipotesi, l’avvenuta decorrenza di tale termine nel caso di specie proprio in ragione del lasso di tempo
intercorso fra la notifica dell’atto impositivo ed il 31.12.2002.
12. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri.
13. La sentenza impugnata va pertanto cassata mentre la causa può essere decisa nel merito ex art.384
c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti con il rigetto del ricorso introduttivo.
14. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito mentre le spese del giudizio di
legittimità vanno poste a carico della controricorrente
P.Q.M.
la Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese della fase di merito e pone a carico della contribuente le spese del giudizio di
legittimità che liquida in favore dell’Agenzia in euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
osrdeciso il 21 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

legge 27 dicembre 2002, n. 289 del termine perentorio per la proposizione del ricorso alle Commissioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA