Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25514 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 12/11/2020), n.25514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2386 promosso da:

Famotrasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore F.M., rappresentata e difesa in giudizio

dall’avv. Ferrari Massimo del foro di Napoli ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Tallarico Francesco, in corso

Trieste, 199 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 5604/17/14 emessa il 3 giugno

2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, avente

ad oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS) della

concessionaria Equitalia Sud s.p.a..

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza sopradetta la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo parzialmente l’appello della Famotrasporti s.r.l, ha assegnato alla contribuente termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento di imposte e interessi, con riduzione delle sanzioni ad un terzo.

Per la cassazione di detta sentenza, per due motivi, ricorre la contribuente. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente, allo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 36-bis non avendo la Commissione Tributaria Regionale dichiarato la nullità della cartella quantunque non fosse stata preceduta dalla notifica dell’avviso previsto dal comma 3.

Il motivo è inammissibile.

In tema di riscossione delle imposte, la della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass., 11051/2018; Cass., 27716/2017; Cass., 15740/2016).

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., avendo la Commissione Tributaria Regionale assegnato un termine decorrente non già dal passaggio in giudicato della sentenza, ma dal giorno della sua pubblicazione, è infondato in quanto le sentenze emesse in grado d’appello dalla Commissione Tributaria Regionale sono immediatamente esecutive (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c)), sicchè la fissazione di un termine decorrente dalla loro pubblicazione non viola il principio della res iudicata. Tanto più che la contribuente avrebbe avuto la possibilità di domandare la sospensione dell’esecutività della sentenza della Commissione Tributaria Regionale a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, art. 373 c.p.c., (Corte Cost., sent. 217/2010; Cass., 2845/2012).

In ogni caso, il provvedimento emesso dalla CTR è di natura ordinatoria e come tale è estraneo alla portata della cosa giudicata sostanziale prevista dall’art. 2909 c.c..

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, gà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deg ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA