Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25513 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32278-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TITO OMBONI N. 142 presso lo studio dell’avvocato FERRARA SANTAMARIA

DIEGO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

il Presidente PIVETTI fa presente all’Avvocato FERRARA SANTAMARIA

DIEGO, che la materia del ricorso in questione potrebbe essere

condonabile; l’Avvocato informato si rimette e non si oppone al

rinvio;

udito per il resistente l’Avvocato FERRARA SANTAMARIA DIEGO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 ottobre 2005 la commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto in parte l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti F.S.L. avverso la sentenza della commissione provinciale di Roma del 25 marzo 2003, che aveva annullato la cartella di pagamento IRPEF per l’anno d’imposta 1993.

Nella circostanza, il giudice d’appello ha annullato per ultrapetizione il capo della sentenza di prime cure relativo alla sanzione per omesso versamento di quanto dovuto per la seconda rata di acconto del contributo SSN. Invece, ha confermato che era illegittima la cartella nella parte in cui era stato richiesto il pagamento dell’IRPEF che derivava dal disconoscimento della spettanza dell’eccedenza d’imposta per l’asserita carenza di certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite nel 1993 e dalla rettifica di errori commessi negli anni precedenti che si erano riflessi sul credito d’imposta nella dichiarazione relativa all’anno 1993. Ha motivato quest’ultima decisione ritenendo; a) che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis consentisse all’amministrazione di correggere errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che le imposte da liquidare e iscrivere a ruolo dovessero necessariamente riguardare la dichiarazione di quel determinato anno e non quelle di un anno o di anni precedenti; b) che l’art. 36-bis avesse natura eccezionale non estensibile a ipotesi in cui si ponevano questioni relative alla documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato, in quanto solo l’accertamento sarebbe stato idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dall’amministrazione e a mettersi in condizione di potersi adeguatamente difendere.

Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 18 novembre 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidato un solo motivo, l’amministrazione.

Indi, con ordinanza del 21 febbraio 2011, la Corte, su richiesta dell’avvocatura erariale e conforme parere del P.G., ha disposto, “allo stato”, la rinnovazione della notifica del ricorso, stante l’assenza in atti dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e il conseguente mancato consolidamento del procedimento notificatorio.

La ricorrente ha depositato in data 7 marzo 2011 la richiesta di duplicato della ricevuta di ritorno avanzata alle Poste il 1 marzo 2011 e ha depositato il 2 maggio 2011 la copia del ricorso consegnata all’ufficiale giudiziario il 12 aprile 2011 e notificata il 13 aprile 2011 nel domicilio eletto dal contribuente in primo grado presso la dott.ssa G.F.. Infine, il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

a. Il contribuente, nel resistere con controricorso, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso erariale sotto tre profili:

In primo luogo, rileva che in atti, nonostante il lungo tempo trascorso, non v’è alcun cenno a qualsivoglia deduzione o attività dell’Agenzia delle entrate a dimostrazione di qualche tentativo di ricercare o recuperare o chiedere un duplicato della cartolina di ritorno mancante e delle sue risultanze (controricorso pag. 6). Ciò, secondo il suo assunto, osta alla remissione in termini o ad ogni sanatoria postuma a mente dei principi regolativi indicati dalle sezioni unite di questa Corte, in materia di notifica ex art. 140 c.p.c..

Inoltre, sostiene che, in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la sentenza d’appello era già passata in giudicato il 19 novembre 2006 prima ancora che fosse spirato il termine di dieci giorni dalla spedizione indicato dalla Corte Costituzionale nella pronunzia n. 3 del 2010.

Infine, sostiene la nullità insanabile della rinnovazione della notifica del ricorso, perchè effettuata presso il domicilio eletto in primo grado e non personalmente come invece prescrive l’art. 330 c.p.c., comma 3.

b. Il secondo e preliminare rilievo è infondato, poichè anche la notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. deve intendersi perfezionata per il notificante quando, nel termine per impugnare, il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario (Sez. U, n. 21292 del 2005 e n. 458 del 2005). Nella specie è documentato che il fisco ha proposto ricorso per cassazione con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 18 novembre 2006 e, dunque, prima dello spirare del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. In realtà, è radicalmente erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il controricorrente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, sin dal 2002, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario, c. Il terzo rilievo è inammissibile, perchè l’avvenuta costituzione dell’interessato rende del tutto teorica la questione sollevata (Sez. 3, n. 9543 del 2010, sull’art. 330 c.p.c.; Sez. 5, n. 12908 del 2007, sull’art. 17 proc. trib.).

d. E, invece, fondata la prima e principale eccezione avanzata dal controricorrente. In effetti, sino all’udienza del 21 febbraio 2011 sono trascorsi quattro anni e tre mesi senza che l’avvocatura erariale abbia mai offerto neppure un principio di prova di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale almeno un duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

e. Ciò osta alla rimessione in termini per n. 627 del 2008, nonchè a ogni sanatoria postuma per Sez. U, n. 17352 del 2009. Nella prima decisione le sezioni unite hanno stabilito che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma prima che abbia inizio la relazione. In caso, però, di mancata produzione e in assenza dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente in udienza può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6.

f. Nella seconda decisione le sezioni unite parlano di “… ripresa del procedimento notificatorio … intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie …”.

g. A tali principi di diritto si rifanno anche le sezioni semplici (es. Sez. 50, n. 21154 del 2010; Sez. 5, n. 6547 del 2008), nell’affermare che il ricorrente “…non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza a rinnovare la notificazione …”.

h. Sul punto specifico della diligenza del fisco ricorrente, diffusamente contestata dalla contribuente, va notato che non consta che l’avvocatura erariale, in ben oltre quattro anni prima dell’udienza, si sia in alcun modo attivata nel richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento.

Ciò ha fatto, senza esito alcuno, soltanto il 1 marzo o 2007, addirittura dopo la prima udienza del 21 febbraio 2007.

i. Riesaminando la giurisprudenza di questa sezione tributaria, ampiamente consolidatasi, emerge che i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, con specifico riferimento alla mancata diligenza del notificante, trovano rigorosa e non equivoca applicazione in plurime decisioni del 2011 (cfr. nn. 2229, 2239, 4633, 4644, 5077, 10633, 11219, 13923).

j. Inoltre, altre decisioni di questa sezione sottolineano che, in difetto della prova documentale di una tempestiva attivazione da parte del ricorrente ai fini della richiesta all’amministrazione postale del duplicato dell’avviso e alla luce del menzionato indirizzo delle sezioni unite, si debba opporre un diniego alla richiesta di termine e di rinvio da parte del notificante (Sez. 5, n. 4648 del 2011) e provvedere alla revoca dell’eventuale ordinanza concessiva (Sez. 5, n. 10429 del 2011). Sulla stessa linea, altra decisione ritiene intempestiva la richiesta di un nuovo termine per la notifica del ricorso rivolta alla Corte con memoria ex art. 378 c.p.c. “…dopo quattro anni e cinque mesi dall’esito negativo della notifica” (Sez. 5, n. 10429 del 2011; per una peculiare fattispecie d’inerzia quinquennale cfr. Sez. 5 nn. 12795, 12796, 12797, 12798 del 2011).

k. Infine in altre decisioni, sempre del 2011 (Sez. 5, nn. 13950, 11993 e 14508) si è sottolineato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/10, non può più ritenersi che la cartolina della raccomandata informativa costituisca un atto attinente esclusivamente alla prova della rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ciò in quanto “… la documentazione della consegna della raccomandata (o del compimento della ed.

compiuta giacenza), ovverosia il cd. avviso di ricevimento, deve ormai considerarsi – in forza della suddetta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. – come costituente un momento strutturale del processo notificatorio”. La cartolina costituisce, per le decisioni in esame, il solo documento dimostrativo dell’effettività e della data di consegna della raccomandata informativa al destinatario e dell’identità stessa del consegnatario, ovvero del compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della ed. compiuta giacenza. Sicchè è evidente – come questa Corte aveva più volte affermato anche prima della pronuncia d’incostituzionalità del 2010 – che “la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. comporta, proprio perchè costituente un momento strutturale del procedimento notificatorio, non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

Ne deriva che “… il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio si traduce nell’inammissibilità del ricorso, anche se risulta provata la tempestività dell’impugnazione per il ricorrente, al quale – in forza della pronuncia di cui alla C. Cost. n. 477/02 – è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

1. Tali orientamenti, coerentemente emersi nelle precitate decisioni di questa sezione tributaria, trovano riscontro anche nelle recenti pronunce di altre sezioni civili, sia sull’inammissibilità dell’istanza di rinvio a fini di deposito della cartolina (Sez. 3, n. 9453 del 2011), sia sulla particolare diligenza posta a carico del notificante (Sez. 1, n. 22245 del 2010) per scongiurare un irragionevole allungamento dei tempi di giudizio (Sez. 50, n. 21154 del 2010).

m. La fattispecie in esame evidenzia tutti gli indici rivelatori della scarsa diligenza della ricorrente, che ha fatto trascorrere inutilmente quattro anni e tre mesi prima di avanzare in udienza richiesta di termine e di rinvio, attivandosi nella ricerca dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa solo dopo l’udienza, e non prima come richiedono, invece le sezioni unite secondo parametri di ragionevole sollecitudine.

n. Nè la difesa erariale invoca, nè potrebbe invocare, la scusabilità dell’erronea condotta processuale, per aver confidato su pregresso orientamento, atteso che il rigoroso indirizzo delle sezioni unite a partire dal 2008 trova sicuri antecedenti in vari precedenti arresti (es. Sez. 2, n. 11257 del 2003, Sez. 1, n. 2722 del 2005), tutti anteriori alla proposizione del ricorso, di talchè mancano quegli elementi d’imprevedibilità considerati decisivi dalla recentissima giurisprudenza in materia di cd. overruling (Sez. U, n. 15144 del 2011).

o. Non resta che saggiare la tenuta costituzionale del diritto vivente, così come sopra delineato. Il rilievo conformativo, sul piano delle dinamiche processuali, dell’esigenza di rilevanza costituzionale (art. 111 Cost.) di assicurare la ragionevole durata del processo, è stato ampiamente scrutinato dalle sezioni unite nelle sentenze del 2008 e del 2009. L’attuazione concreta del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo trova, del resto, sempre più frequenti riscontri in settori in passato ritenuti assolutamente inderogabili, si pensi, ad esempio alla nuova perimetrazione del litisconsorzio necessario mediante riunione in cassazione di causa parallele (Sez. 5, n. 3830 del 2010), al superamento della instaurazione del contraddittorio (Sez. U, n. 26373 del 2008) o della sua integrazione (Sez.U, n.6826 del 2010) in caso di ricorso inammissibile, all’insanabilità dell’omessa notificazione dell’appello lavoristico (Sez. U, Sentenza n. 20604 del 2008). Si tratta di fattispecie tutte che, unite a quella in esame, delineano un sistema complessivo, derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione delle vertenze, p. Da ultimo, va osservato che il richiamo generale delle sezioni unite ai “tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” non contrasta, riguardo all’amministrazione finanziaria, coi principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97), di tutela difensiva (art. 24) e di garanzia del gettito fiscale (art. 53), atteso che la difesa erariale ha un dovere di maggiore diligenza che le deriva proprio dall’appartenenza a una pubblica istituzione e dall’essere portatrice dell’esigenza generale di legalità dell’azione amministrativa (v.

Sez. U, n. 1082 del 1997, in tema di resp. ex art. 96 c.p.c.). Si aggiunga, sul piano della ragionevolezza, che la dilazione degli effetti del decorso del termine ex art. 327 c.p.c. (art. 184-bis, ora art. 153; art. 291) assume, in una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata, un diverso valore rispetto alla certezza del giudicato, non essendo questa più connessa all’esigenza di stabilità dei rapporti e traffici giuridici, ma all’affidamento sociale sulla correttezza delle procedure, senza che ciò comporti una dilatazione incontrollata del termine della lite.

q. L’originario ricorso per cassazione deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, avendo dato causa alla costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.100 per onorario, oltre a spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA