Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25512 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REBE ITALIA SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del

ricorso, dall’Avv. Corti Pio, elettivamente domiciliata nel relativo

studio in Roma, Viale dei Paridi, 47;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Milano

– Sezione n. 25, n. 103/25/2005 in data 12/10/2005, depositata il

22.11.2005 e n. 99/25/2006 in data 08.11.2006, depositata il

13.12.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 22

settembre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Pio Corti, per la società;

Sentito il P.M. dott. APICE Umberto che ha chiesto l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso principale avverso la sentenza 22.11.2005,

assorbiti gli altri; nonchè il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1993.

L’adita CTP di Varese accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento, nella fondamentale considerazione che lo stesso non offrisse elementi idonei a giustificare il maggior reddito accertato.

I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo accoglievano, ritenendo ed affermando, giusta decisione n. 103/25/2005, la legittimità e congruità dell’operato accertamento.

Tale decisione, veniva impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione, il quale, giusta sentenza n. 99/25/2006, veniva dichiarato inammissibile.

Con ricorso 30/31 gennaio 2007, la società contribuente, ha chiesto la cassazione delle decisioni impugnate ed in epigrafe indicate.

Con controricorso 10/12 marzo 2007, l’Agenzia Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e con contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato a due mezzi, hanno chiesto, in subordinata ipotesi, l’annullamento della decisione.

La contribuente, ha replicato, giusta memoria depositata il 28.01.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, iscritti ai nn. di R.G. n. 4869 e 8148 del 2007, trattandosi di impugnazioni proposte avverso le medesime sentenze.

Sempre, in via preliminare, va dichiarata inammissibile l’impugnazione principale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quella incidentale, proposta da quest’ultimo.

Ciò, in considerazione del fatto che il giudizio di appello e quello di revocazione, al cui esito sono state emesse le decisioni impugnate, si sono svolti tra la contribuente e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Luino, che è l’unica controparte contemplata nelle sentenze, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è rimasto del tutto estraneo ai giudizi.

Infatti, nel caso, essendo stato l’appello notificato successivamente alla data dell’1.01.2001, in cui è divenuta operativa la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 e risultando le sentenze depositate il 22.11.2005 ed il 13-12.2006, è stata esercitata una delle due opzioni offerte dal quadro normativo di riferimento e dai principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati(SS.UU. n. 3116/2006). Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può, quindi, ritenersi promosso da e nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, essendo stato estromesso dal processo nel precedente grado di appello, nel quale non era stato evocato, deve ritenersi privo di legittimazione attiva e passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio.

Le spese del giudizio tra la ricorrente società ed il Ministero, tenuto conto della novità della questione e dell’epoca del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, vanno compensate.

La società ricorrente censura la decisione n.99/25/2005, emessa in sede di revocazione, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

Impugna e censura, altresì, la sentenza n. 103/25/2005, depositata il 22.11.2005, per la quale la CTR con ordinanza 28.06.2006 aveva disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione fino alla comunicazione dell’emananda sentenza sul ricorso per revocazione, sia per violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sia pure per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e, con contestuale ricorso incidentale condizionato, ha chiesto la cassazione della decisione n. 103/25/2005, sia per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 sia pure per insufficiente motivazione.

La società con memoria ha rilevato l’infondatezza delle deduzioni e del ricorso incidentale, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione principale.

I due mezzi, con i quali si censura la sentenza n. 99/25/2005, sono infondati.

Costituisce, infatti, principio consolidato, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa, nel caso, ragioni per discostarsi, quello secondo cui l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste non già in un inesatto apprezzamento o valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma piuttosto in una falsa percezione di ciò che emerge dagli atti e che non soltanto è incontroverso, ma neanche controvertibile, e non può quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere; in buona sostanza l’errore avente il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche (Cass. 6198/2005; n. 7064/2002; n. 6708/2001).

E’ stato, altresì, chiarito che, non solo deve trattarsi di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. 10/02/2000 n. 1466; 23/06/99 n. 6397; 09/07/99 n. 7182), ma, pure, il fatto supposto vero o inesistente, cui l’errore si riferisce, non deve avere costituito un punto controverso nel corso del giudizio sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi (Cass. 12/03/99 n. 2214; 30/08/99 n. 9120). D’altronde, è stato, pure, affermato che “La parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

Tenuto conto dei trascritti principi e della ratio dell’impugnata decisione di inammissibilità del ricorso, per insussistenza e, comunque, irrilevanza dell’errore revocatorio denunciato, il mezzo deve ritenersi infondato, in quanto non aggredisce specificamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza e, comunque, prospetta doglianze, inidonee, alla luce dei trascritti principi, a determinare una diversa decisione.

Nella specie, dalla sentenza 99/25/06, depositata il 13 dicembre 2006, risulta che la RE.BE. srl aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 103/25/05 sulla base delle seguenti deduzioni: a) inammissibilità del ricorso per mancata produzione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica a mezzo del servizio postale dell’atto introduttivo del giudizio; b) inammissibilità del ricorso per essere stata depositata una copia del ricorso non conforme all’originale; c) che il giudice avesse fondato la sua decisione sulla opposizione in base alle presunte opposizione incontrastabilmente non vera che il processo verbale di constatazione fosse stato regolarmente acquisito al processo a seguito del suo rituale deposito. La stessa sentenza ha ritenuto inammissibile l’istanza di revocazione in quanto la deduzione di cui alla precedente lett. c) non riproduceva la fattispecie fattuale di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, posto che la sentenza impugnata aveva affermato che il verbale in questione era stato ritualmente acquisito ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 che la società non aveva mai contestato i dati in esso riprodotti, e che il verbale stesso era stato notificato alla società.

Il ricorso avverso tale sentenza è basato su due motivi.

Con il primo viene denunziata carenza e contraddittorietà della motivazione.

La illustrazione del motivo non consente di comprendere quale sia il fatto del cui accertamento – positivo o negativo – si denunzia la carente motivazione da parte della sentenza qui impugnata. Pare comunque di capire che quel che viene denunziato come errore revocatorio – ed in ordine al quale si lamenta la mancanza di motivazione della sentenza, non avrebbe avuto ad oggetto un presupposto di fatto ma un presupposto giuridico e cioè la ritualità o regolarità dell’acquisizione al processo del predetto verbale.

Quel che viene lamentato non è quindi un errore di fatto ma un preteso errore di valutazione e/o qualificazione giuridica, come tale non idoneo a legittimare l’istanza di revocazione.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia (da parte della sentenza che ha respinto l’istanza di revocazione) su punti decisivi della controversia prospettati nel ricorso per revocazione e non esaminati dalla commissione tributaria regionale. La sentenza impugnata, in effetti, dopo avere riportato le tre deduzioni sui cui si basava l’istanza di revocazione, si limita ad esaminare la terza.

Le altre due concernenti la pretesa inammissibilità del ricorso per mancata produzione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica a mezzo del servizio postale dell’atto introduttivo del giudizio e per essere stata depositata una copia del ricorso non conforme all’originale sono state peraltro giustamente pretermesse non avendo nulla a che fare con l’istituto della revocazione.

L’eventuale omesso esame delle relative eccezioni da parte della sentenza revocanda poteva essere fatto valere solo con il ricorso ex art. 360 c.p.c., dato che il ricorso per revocazione non deduce che la decisione suddetta o l’omissione di essa fossero il frutto di una specifica erronea presupposizione di fatto.

I due mezzi, con i quali si censura la sentenza della CTR di Milano n. 103/25/2005, depositata il 22.11.2005, sono, del pari, infondati.

Con il primo, la ricorrente si duole del fatto che la CTR, in relazione alla eccezione di nullità dell’avviso di accertamento proposta in appello con controdeduzioni del 29.10.2004, ha ritenuto, “comunque sanati” eventuali vizi del procedimento notificatorio, stante che la società aveva proposto tempestivo ricorso. Ritiene il Collegio che la censura sia priva di fondamento, risultando la statuizione in linea con il condiviso principio secondo cui “La natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..” (Cass. SS. UU. n. 19854/2004, n. 17762/2002, n. 7284/2001).

Con il secondo mezzo, la contribuente censura la decisione di appello per difetto di motivazione, rilevando che i dati relativi alle fatture attive e passive, cui l’Ufficio ha fatto riferimento, non risultano coerenti al reddito accertato e che, quindi, le rettifiche operate dall’Ufficio riguardavano altri elementi economici che non risultavano evidenziati nell’avviso e che si risolvevano in un vizio di motivazione dello stesso.

Il Collegio, osserva, anzitutto, che i Giudici di appello sono pervenuti alla decisione impugnata, con motivazione, sotto il profilo giuridico e logico-formale, corretta, rilevando che la determinazione del reddito era avvenuta, per differenza, sulla base delle fatture attive, di quelle passive, nonchè delle note di addebito e di accredito e, d’altronde, che detta documentazione fiscale non risultava essere stata contestata dalla società.

Rileva, poi, che le doglianze risultano genericamente formulate e che non vengono indicati i concreti elementi pretermessi, che ove presi in esame, avrebbero potuto ed in questa sede dovrebbero indurre, ad un diverso decisum.

Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile, alla stregua del condiviso principio secondo cui “Per denunciare il vizio di motivazione è necessario collegare le censure a specifiche questioni sottoposte al vaglio del giudice, mentre il principio fondamentale dell’interesse (art. 100 cod. proc. civ.), impedisce di domandare la cassazione di una sentenza per il solo fatto che presenti una motivazione carente, essendo onere del ricorrente specificare quali indagini, se correttamente eseguite, avrebbero potuto portare ad un risultato utile. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non consenta di identificare l’interesse della parte ricorrente alla cassazione della decisione non ponendo la Corte in condizione di individuare i punti decisivi che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato o avrebbe considerato in modo insufficiente o contraddittorio” (Cass. n. 5120/2007).

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e, quindi, dichiarata assorbita l’impugnazione incidentale, proposta in via condizionata. Le spese del giudizio, tra la contribuente e l’Agenzia seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro cinquemila, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile l’impugnazione principale proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quella incidentale di quest’ultimo nei confronti della contribuente, compensando, tra dette parti, le spese del giudizio; rigetta il ricorso principale della società, avverso entrambe le sentenze, nei confronti dell’Agenzia Entrate e dichiara assorbita l’impugnazione incidentale proposta da quest’ultima.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di Euro cinquemila, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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