Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25512 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21964-2019 proposto da:

SOCIETA ECOBONIFICHE S.R.L., già ECOEDIL S.R.L., in persona del

rappresentante legale p.t. M.N., rappresentata e difesa

dall’AVV. GIANCARLO CRICCA, e dall’AVV. SILVIO AVELLANO,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo,

Piazza Dante, 12;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, in persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo,

C.A., rappresentato e difeso dall’AVV. ANDREA ROSSI, e

dall’AVV. LORENZA CRIPPA, con domicilio eletto in Roma, via IV

Novembre, n. 144;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte d’Appello di Genova,

depositata il 19/03/2019;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Dott. Nardecchia Giovanni Battista, formulate

ai sensi e con le modalità previste dal D.L. n. 137 del 2020, art.

23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le

quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso, in data 8 marzo 2017, da Mo.Gi. e B.N., eredi di Mo.Ma., nei confronti di Ecoedil S.R.L. e del suo rappresentante legale, Ch.Se., per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dalla morte di Mo.Ma., avvenuta per un incidente sul lavoro il (OMISSIS), il Tribunale di Massa, con sentenza n. 719/2015, dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori ed i convenuti nonché nei confronti di Fondiaria Sai, chiamata in giudizio, allo scopo di essere manlevata, da Ecoedil S.r.L.; condannava Ecoedil S.R.L. al pagamento in favore di INAIL, chiamata in giudizio dalla Fondiaria S.P.A., che aveva agito in regresso, al pagamento della somma di Euro 56.639,10; rigettava la domanda di INAIL nei confronti di Sergio Ch..

Nelle more del giudizio tra Mo.Gi. e B.N., da un lato, ed Ecoedil S.R.L., dall’altro, era intervenuta una transazione, con cui le parti convenivano che Ecoedil corrispondesse agli attori la somma di Euro 170.000,00. Data l’inopponibilità della transazione ad Inail, che non aveva voluto prestarvi adesione, il Tribunale, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti di A.S., riteneva accertata la responsabilità della società datrice di lavoro di Mo.Ma., ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965, art. 10, comma 3; escludeva, invece, la responsabilità di Ch.Se., perché non direttamente destinatario degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2049 c.c.

Ecoedil S.R.L. impugnava la decisione del Tribunale di Massa, dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, chiedendone la riforma, per non avere escluso la responsabilità a suo carico per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché Inail non aveva chiesto espressamente la sua condanna alla rifusione delle somme versate a titolo di indennizzo, per asserita confusione tra la figura del datore di lavoro e quella del preposto.

Resisteva all’appello INAIL, chiedendo l’aggiornamento del costo dell’infortunio.

Unipolsai assicurazioni, quale incorporante per fusione della Fondiaria, si costituiva allo scopo di far emergere l’assenza di domande nei suoi confronti.

Mo.Gi., B.N. e Ch.Se. non si costituivano. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 392-2019, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello di Ecoedil S.R.L. e la condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti di INAIL. In particolare, il giudice a quo riteneva correttamente applicato, da parte di quello di prime cure, il D.P.R. n. 1164 del 1965, art. 10, comma 3, a mente del quale permane la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. La responsabilità civile di Ecoedil S.R.L., infatti, discendeva dalla responsabilità oggettiva che il codice civile pone a carico del datore di lavoro; escludeva che la sentenza impugnata fosse incorsa in vizio di extrapetizione, perché la responsabilità era stata addebitata al datore di lavoro, in quanto responsabile civile; negava che il Tribunale avesse sovrapposto la figura del datore di lavoro con quella del preposto, perché il datore di lavoro era stato considerato responsabile in conseguenza della responsabilità penale del preposto per omesso rispetto delle norme a tutela del lavoratore.

Ecobonifiche S.R.L., nuova denominazione assunta da Ecoedil S.R.L., ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando sette motivi.

Resiste con controricorso INAIL.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo la società Ecobonifiche S.r.L. deduce l’invalidità, l’inefficacia e/o la nullità della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, afferma che: a) in primo grado si era costituita in giudizio Ecoedil S.r.L., la quale aveva chiamato in causa la Fondiaria Assicurazioni che, in via autonoma, aveva chiamato in giudizio INAIL; b) la transazione con gli eredi della vittima era stata stipulata da Ecoedil Professional S.r.L., di cui Mo.Ma. era dipendente;

c) le sentenze di primo e secondo grado erano state rese nei confronti di Ecoedil S.r.L., quindi, di un soggetto giuridico diverso da Ecoedil Professional; d) Ecoedil S.r.L. non esiste più e ad essa è subentrata Ecobonifiche S.r.L.

Il motivo è per alcuni versi inammissibile, per talaltri infondato.

Nell’epigrafe del motivo non è indicato il vizio cassatorio denunciato, e, per questa ragione, la controricorrente ne eccepisce l’inammissibilità.

Anche se si volesse dar seguito a quell’orientamento di matrice sostanzialista che, in applicazione del principio iura novit curia, consente di mitigare l’enfatizzazione del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione, legittimando il giudice di legittimità a pronunciarsi anche in ordine a censure caratterizzate dal mancato o erroneo riferimento ad una delle categorie logiche di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 (in considerazione del fatto che l’omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei correlati motivi di censura non integra un requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso, sempre che dall’illustrazione del motivo si evincano il contenuto e l’ambito dell’impugnazione e sia consentito al controricorrente di avere piena contezza del contenuto dell’impugnazione (Cfr. Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931)), resterebbe da verificare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del motivo formulata dal parte controricorrente in ordine alla novità della questione con esso evocata.

A tal proposito è necessario rilevare, innanzitutto, che, dall’illustrazione del motivo, sembrano evincersi due censure, seppure entrambe non appropriatamente argomentate: l’una, relativa al fatto che la società condannata Ecodil S.r.L. non fosse la titolare del rapporto controverso, in quanto la datrice di lavoro di Mo.Ma. era la società Ecoedil Professional S.r.L., soggetto giuridico diverso da Ecoedil S.r.L.; l’altra, con la quale viene asserito che la sentenza assoggettata ad impugnazione fosse stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente.

E’ imprescindibile rilevare che dei rapporti tra Ecoedil S.r.L., Ecoedil Professional S.r.L. e Ecobonifiche S.r.L. non si è mai trattato nella sentenza impugnata, né la odierna ricorrente deduce di aver lamentato alcunché in merito. Lo stesso è a dirsi quanto alla censura secondo cui la sentenza sarebbe stata pronunciata nei confronti di un soggetto non più esistente.

Va considerato, in aggiunta, che quanto lamentato nel mezzo impugnatorio non trova riscontro neppure nella esposizione dei fatti di causa. Nel ricorso è detto, infatti, che: a) gli eredi di Mo.Ma. hanno convenuto in giudizio Ecoedil S.r.L. (e non Ecoedil Professional S.r.L.), non risulta che quest’ultima abbia mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere la datrice di lavoro dell’infortunato; b) Ecoedil S.r.L. ha evocato in giudizio Sai Assicurazioni per esserne manlevata; c) Ecoedil S.r.L. ha impugnato la sentenza di prime cure. E ancora: da pag. 3 del ricorso, contrariamente a quanto Ecobonifiche deduce a sostegno del motivo oggetto del presente scrutinio, si evince che la transazione dell’8 gennaio 2014 era intervenuta tra Ecoedil S.r.L. (e non Ecoedil Professional S.r.L.) e Ch.Se., da un lato, e gli attori, dall’altro.

In proposito deve, intanto, richiamarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (ex plurimis, cfr., da ultimo, Cass. 19/02/2021, n. 4534).

Peraltro, deve ribadirsi che i rapporti tra Ecoedil S.r.L., Ecoedil Professional S.r.L. ed Ecobonifiche S.r.L. non sono stati chiariti dalla ricorrente; di tanto deve prendersi atto fini della dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo questa Corte sopperire alle lacune del ricorrente acquisendo aliunde gli elementi necessari allo scrutinio del motivo. Neppure il controricorso costituisce una fonte da cui questa Corte possa attingere le informazioni necessarie. Nel caso di specie, per di più, proprio dal controricorso si evince una ricostruzione dei rapporti tra le tre società non del tutto collimante con quella risultante dal ricorso: Ecoedil Professional S.r.L., datrice di lavoro della vittima, avrebbe ceduto nel 2013 l’azienda alla Ecoedil S.R.L., costituitasi nel 2012, e questa nel 2014 aveva cambiato denominazione da Ecoedil S.r.L. a Ecobonifiche S.r.L., conservando la stessa partita Iva; in giudizio sarebbe stata evocata Ecoedil Professional, nei cui confronti sarebbero state pronunciate sia la sentenza di primo grado sia quella di appello, nonostante comparisse formalmente la Ecoedil S.r.L.; Ecobonifiche S.r.L. avrebbe proposto ricorso per cassazione in quanto cessionaria dell’azienda.

3. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di aver violato e/o falsamente applicato gli artt. 2087 e 2049 c.c. e di avere erroneamente applicato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 nonostante Ch.Se. fosse stato riconosciuto non colpevole in sede penale, in quanto, pur essendo rappresentante legale della società datrice di lavoro, non era direttamente destinatario degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2049 c.c.

La Corte d’Appello, come già il Tribunale, avrebbe ravvisato a carico di Ecoedil S.r.L. una responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 2087 e 2049 c.c., non facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro, ritiene che l’individuazione del soggetto obbligato dalle norme prevenzionistiche non deve avvenire sulla scorta della qualifica rivestita, bensì in considerazione del principio di effettività, cioè tenendo conto delle funzioni in concreto esercitate.

La tesi rappresentata è che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto che preposto alla sicurezza del cantiere era A.S., in virtù di apposita delega (peraltro, l’unico condannato in sede penale), indicativa quest’ultima della volontà di attribuire ad un soggetto diverso dal datore di lavoro la responsabilità di adottare un piano prevenzionistico, tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate a soggetti diversi non operanti contemporaneamente sul cantiere.

Il motivo è infondato.

Dall’evocazione del principio di effettività la ricorrente pretende di trarre implicazioni eccessive, in particolare l’esonero da responsabilità del datore di lavoro, anche in ragione del fatto che il preposto alla sicurezza, A.S., era stato condannato in sede penale, mentre, invece, il rappresentante legale della società, Ch.Se., era stato assolto, in quanto era stato ritenuto non destinatario degli obblighi di sicurezza e prevenzionistici.

Intanto, va chiarito che, pur muovendosi dal dato pacifico che il principio di effettività implica la necessità di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio, nell’an e nel quantum, in considerazione della concreta e reale assegnazione di compiti prevenzionistici di sicurezza a soggetti diversi dal datore di lavoro (c.d. sistema plurisoggettivo), superando la titolarità cartolare del rapporto di lavoro, a tutto favore della riferibilità di tale ruolo in capo a chi risulti realmente titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, esso non comporta affatto l’esonero da responsabilità del datore di lavoro, come pretenderebbe la ricorrente.

Nel caso di specie, la ricorrente fa leva sulla delega delle funzioni prevenzionistiche al preposto, A.S., in applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16 ipotizzando che la delega abbia trasferito sul datore di lavoro in senso sostanziale, il preposto, appunto, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, superando la mera titolarità formale del rapporto di lavoro.

A tal riguardo, va chiarito che la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto per l’accertamento della responsabilità datoriale nella giurisprudenza penale, ma la titolarità degli obblighi penalmente rilevanti, in ragione della attribuzione di compiti di specificamente assegnati al responsabile ed agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, non incide sulla responsabilità per inadempimento dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro né sulla eventuale responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Va, innanzitutto, individuato lo specifico contenuto della delega – ciò che questa Corte nel caso di specie è impossibilitata a fare perché la ricorrente non ha provveduto a riprodurne il contenuto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6).

Essa può essere meramente esecutiva ovvero funzionale.

Secondo la dottrina lavoristica, l’interazione fra norma generale (art. 2087 c.c.) e D.Lgs. n. 81 del 2008 “si presta ad essere ricondotta alla responsabilità per inadempimento di una obbligazione (…) e avuto riguardo alla regola secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi posti in essere da questì”, senza possibilità di alcuna deroga convenzionale: essa, pur permessa dall’art. 1228 c.c., che, infatti fa salva una diversa volontà delle parti, data la natura inderogabile dell’art. 2087 c.c., si porrebbe, là dove venisse utilizzata, in palese violazione dell’art. 1229 c.c., comma 2, (Cass. 20/12/2006, n. 27197).

Sempre la dottrina giuslavoristica, chiarisce che “Valersi dei terzi da parte del datore di lavoro non riflette necessariamente una scelta autonomamente compiuta da quest’ultimo ma proietta l’art. 1228 c.c. nell’ambito della ripartizione degli obblighi messa in atto dalla disciplina prevenzionale in relazione ai collaboratori del datore di lavoro (…), alle altre figure che assumono la titolarità di specifici obblighi o funzioni nell’ambito della sicurezza… Il datore di lavoro dunque si vale ex lege dell’opera di terzi. Ancora all’art. 1228 c.c. occorre far riferimento per chiarire che la delega di funzioni – e dunque l’assunzione di funzioni ed obblighi a titolo derivato – non assume rilevanza sul versante della responsabilità per inadempimento del datore di lavoro”.

In altri termini, la regola generale fissata dall’art. 1228 c.c. rende inopponibile al lavoratore la delega di funzioni, operante invece sul versante della responsabilità penale, senza che possa assumere rilievo, come si è detto, la diversa volontà delle parti e lasciando impregiudicate le eventuali responsabilità concorrenti di coloro ai quali siano state delegate specifiche attribuzioni in ambito prevenzionale. Non può precludersi, infatti, al datore di lavoro condannato risarcitoriamente per la violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. di agire in regresso o facendo valere la responsabilità esclusiva dei delegati alla sicurezza, al fine di essere tenuto indenne, rispettivamente, in parte o in tutto dalle conseguenze delle violazioni dell’obbligo di sicurezza verificatesi proprio causa della condotta negligente di tali figure.

In giurisprudenza, è stato chiarito che l’art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7/04/1988 n. 2737) e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica “necessariamente che quest’ultimo (…) non può invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a norma dell’art. 1228 c.c., la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro” (Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573).

In altri termini, la delega conferita al preposto sul versante civilistico non ha efficacia traslativa del debito prevenzionistico – e delle relative responsabilità in quanto la delega è (almeno tendenzialmente) solo lo strumento con il quale il debitore, datore di lavoro, non spogliato della propria posizione passiva, decide di adempiere i propri obblighi avvalendosi dell’ausilio di propri incaricati.

Non si esclude, nondimeno – ed in questa direzione sembra essersi mossa la Corte d’Appello – che al preposto venga conferita non una delega esecutiva, ma una delega funzionale a tutti gli effetti. In tal caso, si può parlare di un’assunzione a titolo derivativo dell’obbligo di sicurezza, perché con la delega il delegato è succeduto nella posizione del suo dante causa nell’adempimento dell’obbligo di scurezza. Neanche in questo caso ciò significa che il datore di lavoro non debba rispondere dell’operato del preposto. Egli ne risponde, ma a titolo diverso, non già per inadempimento dell’obbligo primario di sicurezza, cioè per fatto proprio, ma per il rapporto di preposizione, cioè un elemento oggettivo, insieme con il fatto dannoso ingiusto, considerando che egli è chiamato a rendere conto dell’attività del preposto nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa, prescindendosi dalla sua colpa, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione delle norme sulla competenza ex artt. 38 e 413 c.p.c. la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, degli artt. 10 e 11”.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrente chiamata a rispondere secondo il codice civile e non avrebbe fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 in particolare, non avrebbe rilevato che la domanda di Inail non era stata correttamente radicata ai sensi degli artt. 38,413 e 39 c.p.c. Inail, infatti, era stato evocato in giudizio da Unipolsai Assicurazioni SPA che aveva avanzato “la richiesta di dichiarare chi di giustizia era tenuto a rifondere i danni, previa detrazione dell’ammontare del costo dell’infortunio pari ad Euro 56.539,00, attribuendo detta somma all’Inail”. L’azione di risarcimento del danno proposta dall’infortunato e quella di regresso proposta dall’Inail, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e 11 non sono legate da un rapporto di continenza e/o di litispendenza, in ragione della diversità dei soggetti e dei titoli e della insussistenza di un rapporto di pregiudizialità, sicché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente condannato in via esclusiva la società ricorrente, violando plurime norme di diritto, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del corretto radicamento della domanda e della individuazione dei soggetti legittimati passivi, in primis A.S., l’unico ad aver subito una condanna penale.

Anche in questo caso, la questione sollevata si rivela nuova. Di qui l’eccezione di inammissibilità, puntualmente formulata nel controricorso (p. 10).

Va ribadito che la condanna penale del preposto alla sicurezza non esclude la responsabilità civile in capo al datore di lavoro; che debitori dell’obbligo di sicurezza sono tanto il datore di lavoro dell’infortunato quanto il preposto delegato alla sicurezza, i quali ben possono essere chiamati a rispondere ex art. 2055 c.c., sulla scorta di titoli di imputazione della responsabilità diversi (anche di recente, questa Corte non ha escluso che dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di sicurezza possa essere chiamato a rispondere non solo il datore di lavoro in senso formale, “ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell’amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall’INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11”: Cass. 22/01/2021, n. 1399); che il fatto che il responsabile legale della società, Ch.Se., sia stato assolto in sede penale non comporta alcun esonero da responsabilità della datrice di lavoro, perché l’assoluzione del rappresentante legale è avvenuta proprio in applicazione del principio di effettività invocato dalla ricorrente, giacché l’essere legale rappresentante dell’impresa non implica di per sé l’automatico, aprioristico ed insuperabile riconoscimento di alcuna posizione di datorialità a fini prevenzionistici, se non quando tale status si associ alla titolarità delle più ampie prerogative di conformazione dell’organizzazione dei lavoro proprie del datore di lavoro sostanziale, ritenute, in questo caso, non sussistenti.

Quanto alle restanti censure mosse alla sentenza impugnata mette conto rilevare che, con la soppressione della figura del pretore, il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 82 ha attribuito al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di lavoro.

Nel caso in cui il Tribunale si componga di più sezioni, si designa, ex art. 46 ord. giud., la sezione alla quale sono devolute le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

La questione della ripartizione fra sezione ordinaria e sezione lavoro e’, non dimeno, estranea al concetto di competenza, in quanto attiene alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio. Ove il giudice si ritenga per errore investito di una controversia la rimette, con ordinanza non soggetta ad impugnazione al capo dell’ufficio, affinché la trasferisca alla sezione del lavoro.

Il problema posto dalla ricorrente, che sembra adombrare la necessità di disapplicare l’art. 274 c.p.c., stante la diversità di rito cui sottoporre l’azione di rivalsa Inail e la domanda risarcitoria per violazione delle norme prevenzionistiche, sembra ridursi, dunque, ad una questione di semplice diversità di rito. E’ pacifico, nondimeno, che l’omesso cambiamento di rito non può costituire motivo di impugnazione, a meno che non abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa (Cass. 19/11/1993, n. 11418). In altri termini, l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ispso iure l’inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 27/01/2005, n. 1448; Cass. 18/07/2008, n. 19942; Cass. 22/10/2014, n. 22325; Cass. 19/01/2017, n. 1332).

Nel caso di specie, la censura è inammissibile per difetto di interesse, avendo la ricorrente omesso di indicare uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, dovendosi ribadire che l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale.

5. Con il quarto motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2055,1227 e 2056 c.c., con riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11.

Secondo la ricorrente, se l’azione di regresso fosse stata correttamente proposta coinvolgendo tutti i soggetti legittimati passivi la pronunzia sarebbe stata di contenuto diverso, sì che Ecoedil S.R.L. non avrebbe sopportato il peso dell’intero danno.

Il motivo così proposto non è meritevole di accoglimento.

La ricorrente sembra ipotizzare quantomeno una corresponsabilità di A.S. che essa stessa aveva delegato all’adempimento degli obblighi prevenzionistici e che, comunque, non era mai stato chiamato in giudizio al fine di farne valere la responsabilità, né in via esclusiva né concorrente.

Peraltro, l’eventuale corresponsabilità di A.S. – anche a diverso titolo – non avrebbe esonerato parte ricorrente dall’obbligo di corrispondere l’intera somma richiesta da Inail a titolo di rivalsa, posto che in presenza di più soggetti responsabili dello stesso danno, anche a titolo diverso, Inail, sulla scorta del principio della prevenzione, ben avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti di uno dei condebitori in solido per l’intero, restando impregiudicata la facoltà del coobbligato che avesse estinto l’obbligazione nei confronti del creditore, di agire in regresso o rivalsa nei confronti del condebitore solidale.

E’ stato al riguardo affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo cui l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. 12/02/2016, n. 2854).

Ne’ il discorso è diverso ove venga dedotta la responsabilità esclusiva del preposto, perché il datore di lavoro che risponda dell’illecito altrui è legittimato, ove ve ne siano i presupposti, ad agire in rivalsa nei confronti del preposto; ma ciò risulta irrilevante nei confronti del creditore, il quale ha diritto di agire nei confronti del preponente.

6. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la liquidazione del danno differenziale: una volta che il responsabile del sinistro abbia pagato l’intero risarcimento senza tener conto del beneficio previdenziale od assicurativo percepito dalla vittima per effetto dell’illecito non avrebbe dovuto essere costretto a rifondere a INAIL le somme da esso erogate alla vittima. Se le conseguenze dell’illecito sono state eliminate con il pagamento del dovuto da parte dell’obbligato, tale importo avrebbe dovuto essere detratto dal credito risarcitorio, allo scopo di evitare da parte dell’infortunato il cumulo della rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento dovutogli dal terzo e in tema di azione di regresso il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell’Inail nei limiti del danno civilistico. Ne’ la Corte d’Appello avrebbe tenuto conto di quanto percepito dall’infortunato in esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’assicuratore del terzo responsabile, detraendolo dalla somma dovutagli da Inail.

Anche questo motivo è infondato.

La surrogazione e il regresso dell’assicuratore sociale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 1916 c.c. e del D.P.R. 30 gugno 1965, n. 1124, art. 10 sono una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall’accipiens nei confronti d’un terzo, che si verifica ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario, il danneggiato, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore.

Il subingresso del surrogante si collega al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all’apprezzamento dell’assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da parte dell’assicuratore sono – come è stato rilevato in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell’indennità assicurativa. L’Inail si è surrogato agli eredi della vittima nei diritti di credito da costoro vantati verso il responsabile, sin dal momento in cui costituì in loro favore la rendita prevista dalla legge, momento anteriore rispetto alla transazione stipulata dall’infortunato con la Ecoedil S.r.L.: l’infortunio infatti avvenne nel (OMISSIS) ed in data (OMISSIS) l’Inail corrispose la somma di Euro 117.027,04, mentre la transazione venne conclusa nel 2014, nelle more del processo di primo grado; di conseguenza il credito dall’Inail, al momento della stipula della transazione tra Ecoedil S.r.L. e gli eredi di Mo.Ma., si era già trasferito dagli eredi della vittima all’Inail; quindi, il credito degli eredi di Mo.Ma., avente ad oggetto il risarcimento del danno indennizzato dall’Inail non si estinse per effetto della transazione da questi stipulata, poiché al momento della transazione di quel credito era ormai titolare l’Inail, e non più gli eredi dell’infortunato (principio confermato da Cass., Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565 e successivamente ribadito: cfr. Cass. 01/10/2019, n. 24509).

Del tutto diversa è la prospettiva da cui muove l’illustrazione del motivo di ricorso, tutta incentrata sul divieto a carico dell’infortunato di percepire, allo stesso titolo, l’indennità in esecuzione di un accordo transattivo concluso direttamente, con effetto liberatorio, dal responsabile civile, e l’indennizzo da parte dell’Inail di un (ulteriore) indennizzo dello stesso danno – già in parte o per intero risarcito – se non nei limiti dell’eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall’istituto previdenziale, alla luce del “divieto di locupletazione ricavabile dall’ordinamento giuridico in relazione agli artt. 1223,1226 e 2056 c.c. (in tema di risarcimento del danno), in relazione agli artt. 1910 e 1916 c.c. (in tema di indennizzo assicurativo) ed in relazione al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 in tema specifico di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”.

Nel caso di specie l’Inail è rimasta estranea alla transazione intervenuta tra gli eredi dell’infortunato ed il responsabile civile, perciò quest’ultimo non può opporgliela allo scopo di paralizzare il suo legittimo esercizio del diritto di rivalsa.

7. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello si sia pronunziata ben oltre i limiti dettati dalle conclusioni rassegnate dell’Inail. L’ente previdenziale, infatti, non aveva esercitato un’azione di condanna, ma aveva chiesto di dichiarare chi di giustizia fosse tenuto a rifondere i danni.

Oltre a non rispettare le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, il motivo non merita accoglimento. L’Inail, avendo provveduto a corrispondere la rendita agli eredi dell’infortunato, aveva chiesto di accertare verso chi dovesse indirizzarsi la richiesta di surroga. La Corte d’Appello ha individuato il responsabile civile nella società Ecoedil S.r.L., perciò non è incorsa nel vizio imputatole.

8. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., perché, pur essendo rimasta estranea al rapporto processuale con Inail, che era stato chiamato in giudizio da Unipolsai, era stata condannata al pagamento delle spese. Tale statuizione di condanna sarebbe, secondo la ricorrente, contraria al principio di causazione.

Il motivo è infondato.

Va data continuità al principio, ribadito da Cass. 06/12/2019, n. 31889, secondo cui la liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient’affatto coincidenti. Alla stregua del primo, l’attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all’attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all’oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest’ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.

La Corte d’Appello, nel porre le spese di lite della chiamata in causa di Inail a carico della odierna ricorrente, ha fatto corretta applicazione di tali principi.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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