Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25512 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.13/12/2016),  n. 25512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28374-2014 proposto da:

AUTOMOTIVE GROUP SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, Dott.ssa Z.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE SANTO, studio dell’avvocato ANDREA BOTTI, e difesa

dagli avvocati SERGIO CESARE MONTALI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AC BO SERVIZI ASSICURATIVI SRL, in persona del legale rappresentante

Sig. D.G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA IPPOLITA SCHIAVI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2106/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato ANNA IPPOLITA SCHIAVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 10/10/2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, decidendo la controversia introdotta da A.C. BO Servizi Assicurativi s.r.l. con citazione per convalida di sfratto nei confronti di Automotive Group s.r.l., ha pronunciato la risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra le parti in virtù della risoluzione del principale contratto di locazione concluso, a monte, tra l’Agenzia del Demanio e l’Automobile Club Bologna, con la condanna della Automotive Group s.r.l. al pagamento di quanto ancora dovuto in favore della A.C. BO Servizi Assicurativi s.r.l. a titolo di canoni insoluti.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la corte d’appello, dopo aver escluso la natura demaniale dell’immobile oggetto di lite, ha confermato l’infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale dalla Automotive Group s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento della società sublocatrice al contratto di sublocazione dedotto in giudizio, in relazione all’omessa regolarità della fornitura dell’acqua a servizio dell’immobile sublocato.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Automotive Group s.r.l. sulla base di due motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la A.C. BO Servizi Assicurativi s.r.l., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 822 c.c., comma 2, art. 823 c.c., comma 1, artt. 824, 1346 e 1418 c.c., nonchè della L. n. 2248 del 1865, art. 23, allegato F (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva la ricorrente come la corte territoriale, strumentalizzando il parere reso dal consulente tecnico della propria difesa, ha erroneamente disconosciuto la natura demaniale dell’immobile oggetto del contratto di sublocazione; natura demaniale viceversa desumibile con chiarezza dalla missiva dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale, del 25/1/2013 – del tutto trascurata dalla corte territoriale – con la quale l’immobile de quo è stato espressamente definito quale “terreno demaniale”.

Peraltro, la corte territoriale avrebbe ugualmente trascurato l’esame completo e analitico del parere reso dal proprio consulente di parte, esso stesso confermativo della qualificazione dell’immobile in esame quale bene di natura demaniale: qualificazione da cui sarebbe derivato l’accertamento della nullità del contratto di locazione stipulato tra l’Agenzia del Demanio e l’Automobile Club di Bologna e il conseguente accertamento della nullità dell’ulteriore sublocazione stipulata con l’Automotive Group s.r.l..

4.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo l’orientamento interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza di questa corte (che il collegio condivide nella sua interezza, ritenendo di doverne assicurare continuità), a norma dell’art. 822 c.c., comma 2, e art. 824 c.c., fanno parte del c.d. demanio accidentale quei beni che, oltre ad appartenere allo Stato o alle Province o ai Comuni, presentino caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel citato art. 822, comma 2.

Da tale premessa consegue che, in riferimento alle strade comunali, la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F), non si riferisce a ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l’immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa (v. Sez. 2, Sentenza n. 8876 del 18/04/2011, Rv. 617475).

Deve ritenersi, pertanto, incombente, sulla parte processuale a ciò interessata, l’onere di fornire la prova dell’effettivo ricorso, in capo alle aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, dei requisiti di fatto idonei a consentirne la qualificazione alla stregua di una pertinenza della stessa.

Ciò posto, osserva il collegio come, nel caso di specie, la società ricorrente abbia erroneamente dedotto la violazione di legge denunciata con il motivo in esame, essendosi la stessa limitata a rivendicare la rivalutazione nel merito dei presupposti di fatto concernenti le caratteristiche del bene oggetto di giudizio, ai fini della relativa qualificazione quale bene demaniale.

Si tratta, come appare manifesto, di una ricognizione necessariamente destinata a coinvolgere la rivalutazione degli elementi di prova – e dunque una ricognizione della fattispecie concreta – che nulla ha a che vedere con il vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), di per sè destinato a coinvolgere la sola ricognizione della fattispecie astratta, e dunque la verifica dell’esatta interpretazione della norma di diritto denunciata, fermo restando il carattere incontroverso dei fatti materiali oggetto di giudizio.

Del pari inammissibile deve ritenersi il denunciato omesso esame di un fatto decisivo controverso, avendo la società ricorrente contestato, con il primo motivo di ricorso, l’omesso esame di atti e documenti acquisiti al giudizio (il parere del consulente di parte della società ricorrente e una missiva dell’Agenzia del Demanio), e dunque l’omesso esame di elementi di prova, come tale inidoneo a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, là dove l’omissione non rifluisca sulla mancata percezione di un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Nel caso in esame, infatti, le circostanze storiche implicate dalla documentazione asseritamente non esaminata consisterebbero nelle valutazioni giuridiche espresse dal consulente di parte della società ricorrente e da un organo dell’Agenzia del Demanio: circostanze che, così come configurate, appaiono in quanto tali estranee alle previsioni dell’art. 360 c.p.c., n. 5; e tanto, al di là della carente allegazione argomentativa circa l’asserito carattere decisivo della considerazione di tali (supposti) fatti ai fini della definizione della lite.

5. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1578 e 1579 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente l’inadempimento della società sublocatrice in relazione all’obbligazione di allacciamento del servizio idrico a vantaggio dell’immobile concesso in godimento, non potendosi il giudice di merito limitare alla verifica formale della mancata previsione di detta obbligazione tra gli accordi raggiunti dalle parti, senza estendere l’accertamento di fatto al riscontro dell’effettività del vizio occulto denunciato, in quanto tale certamente rilevante nel quadro dell’economia complessiva del rapporto oggetto di giudizio.

5.1. Il motivo è infondato.

Rileva il collegio come, nell’affrontare il tema del contestato inadempimento della società sublocatrice, la corte territoriale abbia espressamente affermato di ritenerne l’insussistenza, non solo per la mancata espressa previsione formale dell’obbligazione del sublocatore di assicurare la regolare fornitura dell’acqua, ma soprattutto (con motivazione da ritenere assorbente sul piano logico) in ragione dei plurimi indici di fatto (puntualmente rassegnati in motivazione) espressivi della sostanziale irrilevanza, nell’economia complessiva del negozio, di tale eventuale inadempimento.

Si tratta, in relazione a tale aspetto, di un’evidente valutazione di merito che, escludendo, da un lato, il ricorso di alcuna violazione di legge da parte della corte territoriale, appare in ogni caso tale da non manifestare il ricorso di alcun omesso esame di fatti controversi tra le parti idonei ad assumere efficacia concretamente decisiva ai fini della definizione della lite, essendosi, le doglianze dell’odierna ricorrente, sostanzialmente risolte nella sollecitazione di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

6. Le argomentazioni che precedono impongono la pronuncia del rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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