Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25512 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 12/11/2020), n.25512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1980/2014, promosso da:

Buffet da Pepi Tomazic s.n.c., in persona del legale rappresentante

pro tempore P.P. e dei soci B.D., P.P. e

M.E., rappresentati e difesa in giudizio dall’avv. Barbariol

Alessandro del foro di Gorizia e dall’avv. Oliva Claudio, presso il

cui studio in Roma, corso Trieste, 19, sono elettivamente

domiciliati;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 61/11/13 emessa il 23 maggio 2013

dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia,

avente ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS), (OMISSIS),

(OMISSIS) e (OMISSIS) per i.r.pe.f., i.v.a. e i.r.a.p. e altro 2005.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, ha rigettato i ricorsi proposti da “Buffet da Pepi Tomazic s.n.c. e dai soci B.D., P.P. e M.E. contro l’avviso in oggetto con i quali la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trieste aveva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il reddito d’impresa per l’anno 2005 in Euro 384.433,00, a fronte di quello dichiarato di Euro 76.126,00, e determinato le maggiori imposte dovute, oltre accessori.

La Commissione Tributaria Regionale ha giustificato la decisione evidenziando la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio “precisa e puntigliosa” e ritenendo “di poco pregio le obiezioni degli appellanti”; e quindi precisando che l’accertamento era stato preceduto da “un accesso nei locali con la verifica degli acquisti delle materie prime, l’analisi della preparazione dei piatti offerti, con un attento esame delle quantità di prodotto utilizzato ed infine dei prezzi di listino esposti”.

Gli indizi gravi, precisi e concordanti, che avevano consentito all’Ufficio di procedere all’accertamento, erano scaturiti, secondo la Commissione Tributaria Regionale, da uno scrupoloso esame di questi elementi e dall’inidoneità degli studi di settore utilizzati dai contribuenti ad applicarsi concretamente al “caso in questione”, di “un rinomato ed avviatissimo locale di ristorazione” sito “nella zona più centrale della città”, che non poteva essere considerato, ai fini dell’individuazione nello studio di settore più corretto, un locale di gastronomia di asporto, in quanto in realtà svolgeva attività prevalente di ristorazione e capace, nonostante la ridotta superficie a disposizione, “di soddisfare le esigenza della clientela desiderosa di un pasto tipico da consumarsi velocemente” con “piatti fumanti da caldaia”… “inidonei ad essere asportati e consumati successivamente, come invece sostiene l’appellante”.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, per un unico, articolato motivo, i contribuenti, che deducono “violazione o falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla prova della sussistenza di “gravi incongruenze”, della L. n. 212 del 2000, art. 7 per difetto di motivazione in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3-bis, in ordine al mancato invito al contraddittorio, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione anche all’infondatezza sostanziale della presunta pretesa tributaria ed irragionevolezza dei risultati del metodo accertativo utilizzato in riferimento alle particolari condizioni di svolgimento dell’attività (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Riguardo alla motivazione della sentenza, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez, U. 8053/2014; Cass., 23940/2017; Cass., 22598/2018).

In questo caso la sentenza non solo è corredata di adeguata motivazione, ma ha preso sostanzialmente in esame tutti i rilievi di merito, qui inammissibilmente riproposti dalla contribuente.

Questa prima censura è quindi infondata.

Riguardo alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 49 e 32, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e dell’art. 2697 c.c., che i ricorrenti denunciano ritenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale abbia validato l’accertamento tributario senza che le incongruenze fra il reddito dichiarato e quello risultanti dagli studi di settore fossero gravi e significative e senza indicare in base a quali ulteriori elementi il reddito fosse stato determinato, anche questa censura è infondata.

Il D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito con modificazioni in L. n. 427 del 1993, aggiunge ai presupposti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, 1 comma, lett. d), (gravi, numerose e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture contabili risultanti da verbali di ispezione) per l’accertamento analitico induttivo, anche “l’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62- bis del all’accertamento induttivo non già recuperando sic et simpliciter i dati reddituali presente decreto”. Una volta verificata tale grave incongruenza, l’Ufficio può procedere emergenti dagli studi di settore, bensì avviando il contraddittorio con il contribuente che può sempre, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, addurre elementi che giustifichino lo scostamento (Cass., 27617/’18; Cass., 23252/’19). In questo caso (a nè fondato non solo sull’erronea compilazione degli studi di settore, dove era stata attribuita prevalenza all’attività di asporto rispetto a quella di ristorazione, ma anche sulla concreta e scrupolosa disamina delle caratteristiche dell’azienda e degli elementi indiziari che ne sono emersi; disamina dalla quale è emersa prima d’ogni altra cosa proprio la prevalenza dell’attività di ristorazione su quella di gastronomia da asporto. La censura non coglie quindi la ragione effettiva della decisione, che applica correttamente il principio di distribuzione dell’onere della prova (attribuendo poca credibilità agli argomenti difensivi della contribuente, adeguatamente delibati) la disciplina generale delle prove presuntive.

Riguardo al contraddittorio, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l’accertamento non risulta essere stato basato unicamente sulle risultanze dello studio di settore, viceversa utilizzato nel più ampio contesto di una ricostruzione analitico induttiva dei ricavi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nell’ambito del quale, comunque, come da processo verbale di constatazione, il legale rappresentante della società ha avuto modo di esprimere più volte le ragioni della contribuente in relazione alle contestazioni sollevate.

D’altronde, l’atto impositivo è stato preceduto anche da accertamento con adesione.

In conclusione va comunque ricordato che (cfr. Cass. sez. U 24823/2015) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ove anche l’accertamento riguardi tributi armonizzati, può costituire motivo di nullità dell’accertamento quando il contribuente provi che avrebbe potuto addurre elementi tali da indurre l’Ufficio ad una diversa azione accertatrice, ciò che nella fattispecie in esame non è avvenuta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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