Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25511 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 29010-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALMARANA 40,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CAROPPO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 13640/2016

del TRIBUNALE di BARI, depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga

il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Bari, con i

conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

RILEVATO

che C.V. ha convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale di Bari per sentirla condannare al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti a seguito dell’intempestivo e/o parziale recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie attributive del diritto, in capo agli specializzandi universitari, al conseguimento di forme retributive connesse alla formazione specialistica seguita;

che, costituendosi in giudizio, l’amministrazione convenuta, tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, ritenendo competente il Tribunale di Roma;

che, con ordinanza resa in data 25/11/2016, il Tribunale di Bari ha negato la propria competenza, per essere competente il Tribunale di Roma;

che a sostegno della decisione assunta, il giudice a quo ha rilevato come, nel caso di specie, l’originario attore avesse dedotto in giudizio il preteso inadempimento, da parte dello Stato italiano, di una obbligazione ex lege, la cui eventuale esecuzione (consistente nell’adozione dei provvedimenti normativi satisfattivi delle pretese azionate dal C.) non sarebbe potuta avvenire che nel territorio di Roma;

che avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, C.V. ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi di doglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Bari.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso proposto, C.V. censura l’ordinanza impugnata per avere il giudice a quo illegittimamente deciso (in senso negativo) sulla propria competenza, dopo averla in precedenza viceversa già affermata (in senso positivo) in modo implicito, attraverso l’adozione di un precedente provvedimento (avente a oggetto la programmazione della prosecuzione della causa in sede istruttoria) assunto a seguito del previo invito a precisare le conclusioni di merito e istruttorie, rivolto alle parti dal giudice istruttore, in considerazione della potenziale idoneità dell’eccezione di incompetenza, originariamente sollevata dall’amministrazione statale convenuta, a definire l’intera controversia;

che, sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’obbligazione dedotta in giudizio fosse sorta o dovesse eseguirsi in Roma, tenuto conto dell’esecuzione della prestazione lavorativa dello specializzando in Bari e della individuabilità, in tale città, del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio;

che il ricorso è fondato;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, l’ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187 c.p.c., commi 1, 2 o 3, ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicchè la mancata proposizione di quest’ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016, Rv. 642126 – 01);

che, nel caso di specie, il giudice a quo risulta esser tornato ad esaminare la questione relativa alla propria competenza (declinandola), dopo che in precedenza il giudice istruttore aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187 c.p.c., commi 1, 2 o 3 e (trattenuta la causa in decisione) aver disposto la rimessione della stessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, così implicitamente affermando la propria competenza;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, non avendo nessuna parte proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento implicito di affermazione della competenza del Tribunale di Bari, quest’ultima avrebbe dovuto ritenersi non più ritrattabile;

che, viceversa, avendo il giudice a quo (con il provvedimento impugnato in questa sede) declinato la propria competenza senza avvedersi della irretrattabilità della relativa affermazione già in precedenza (implicitamente) statuita, dev’essere rilevata l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il conseguente relativo annullamento e l’affermazione della competenza del Tribunale di Bari invocata dal ricorrente, cui è altresì rimesso il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio;

che non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto difese in questa sede, non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Bari, cui è altresì rimesso il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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