Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25511 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.13/12/2016),  n. 25511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27785-2014 proposto da:

D.B., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO CARLIN giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DA.MA.GI., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L. SPALLANZANI 22A, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PANTELLINI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2932/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato MASSIMO CARLIN;

udito l’Avvocato ANDREA PANTELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 6/12/2013, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città ha rigettato la domanda di retratto agrario proposta da C.C. nei confronti di Da.Ma.Gi. e G.R., quali acquirenti di un fondo rustico limitrofo a quello della ricorrente.

Al giudizio, definito con il mancato accertamento, in capo alla ricorrente, dei requisiti soggettivi utili all’esercizio del retratto, erano stati altresì chiamati a partecipare i consorti M. – I.P., quali venditori del fondo, convenuti dai consorti Da.Ma. – G. a garanzia, per il caso di soccombenza.

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione D.B. e D.G., quali eredi di C.C., sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resistono con controricorso Da.Ma.Gi. e G.R., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, nonchè della L. n. 817 del 1971, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 116 c.p.c. (il tutto con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei requisiti soggettivi utili al retratto agrario, in capo alla C., in contrasto con le risultanze degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.

6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, nonchè della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all’art. 116 c.p.c. e al certificato SCAU (il tutto con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la cancellazione della C. dall’elenco SCAU valesse a significare la contestuale cessazione, da parte della stessa, dell’attività di coltivatrice diretta.

7. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Con i motivi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, rubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova critica, documentale e testimoniale complessivamente acquisiti.

Si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

8. Le argomentazioni che precedono impongono la pronuncia dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di Da.Ma.Gi. e G.R., liquidate in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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