Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25511 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25511 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 17829-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2013

e difende ope legis;
– ricorrenti –

2889
contro

CEDIBI CENTRO DISTRIBUZIONE BIBITE AFFINI DEI GERMANI
CRISCI SRL;
– intimato

Data pubblicazione: 13/11/2013

avverso la sentenza n. 62/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 16/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso del Ministero,
accoglimento del ricorso.

_

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La CTR della Campania, decidendo sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate nei
confronti della sentenza resa dalla CTP di Napoli, che aveva annullato l’avviso di rettifica emesso
nei confronti della CE.DI.BI Centro Distribuzione bibite Affini dei Germani Crisci srl, con
sentenza n.62/15/06 depositata il 16 maggio 2006 ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
2.La CTR, dopo avere dato atto che nel corso del giudizio si era costituita innanzi a sè la società
contribuente, ha ritenuto fondato l’eccepito difetto di notificazione.

del servizio postale richiedeva, alla stregua dell’art.16 c.3 d.lgs.n.546/92 e della 1.n.890/1982, la
menzione dell’ufficio postale di deposito e delle generalità del messo notificatore. E poiché tali
formalità non erano state rispettate, in sintonia con quanto affermato da Cass.n.7608/2000, andava
dichiarata l’inammissibilità del gravame.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La
società contribuente non ha depositato difese ancorchè ritualmente costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con l’unica censura proposta l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art.156
c.p.c. in relazione all’art. 16 d.lgs.n.546/92(art.360 c.1 n.3 c.p.c.).
5.1 La CTR aveva erroneamente richiamato Cass.n.7608/2000, concernente un’ipotesi di evidente
inesistenza della notifica, applicandola alla fattispecie concreta nella quale, per contro, era in
discussione la validità della notifica a mezzo posta non imbustata, non avvedendosi che il rilevato
vizio non poteva integrare un’inesistenza dell’atto, una volta che il contribuente si era costituito in
giudizio e che l’atto, portato a conoscenza del destinatario entro i termini per l’impugnazione, aveva
raggiunto il suo scopo, in questa direzione deponendo numerosi precedenti di questa Corte.
5.2 La ricorrente formulava il seguente quesito di diritto:Dica codesta Corte se ex art.156 4^ comma
c.p.c. la costituzione in giudizio del contribuente nel giudizio di appello valga a sanare delle mere
irregolarità nell’invio dell’atto di appello che comunque abbia raggiunto il suo scopo.
6.La censura è fondata.
6.1 Giova ricordare che secondo Part.16 comma 3 d.lgs.n.546/92 (nel testo applicabile alla specie
ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma
28, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248), “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente
a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante
consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

3.Ha precisato che la notifica in busta chiusa -e non in plico senza busta- di atti giudiziari a mezzo

6.2 Va ancora rammentato che l’art.20 comma 2 dello stesso D.Lgs. prevede che “la spedizione del
ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate”.
6.3 Orbene, questa Corte, dopo avere specificato che la notifica fatta direttamente a mezzo del
servizio postale di cui all’art.16 ult.cit. non richiede l’osservanza della legge 890/82
(v.Cass.n.9111/09), ha avuto modo di chiarire che, in tema di contenzioso tributario e con riguardo
alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell’atto eseguita
mediante consegna all’ufficiale postale di una busta chiusa anziché, come previsto dal D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, (richiamato, per l’appello, dall’art. 53), di un “plico
raccomandato senza busta”, costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non
sia contestato dal destinatario (ex multis, Cass. n.17702/04; Cass.n.17128/2007).
6.4 Cass.n.330/2005 ha poi precisato che non può, in ogni caso, considerarsi inesistente la notifica
dell’atto di appello, o la stessa proposizione dell’appello, per il solo fatto che l’atto stesso è stato
“imbustato”, allorquando si abbia la prova che tale atto esiste ed ha raggiunto il suo scopo. E nella
medesima occasione si è, ancora, aggiunto che se un atto produce effetti giuridici, come nel caso
della conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario e della conseguente costituzione in giudizio,
appare difficile sostenere la tesi della sua inesistenza, a causa della sua non perfetta rispondenza al
modello legale imposto dal legislatore.
6.5 E’ stato ancora precisato, in relazione all’efficacia sanante della costituzione in giudizio del
destinatario dell’atto viziato, che <>-cfr. Cass. 1184/2001-.
6.6 Sulla base di tali principi, ai quali non è superfluo aggiungere che ai fini della tempestività
dell’impugnazione è rilevante e fa fede, anche in caso di spedizione postale mediante uso della busta
anziché del plico raccomandato, la data di spedizione, appare evidente l’errore in cui è incorso il
giudice di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che il contribuente
si era costituito in giudizio spiegando difese anche di merito ed in tal modo sanando ex tunc la la
notificazione per come venne eseguita.
6.7 Nè il richiamo a Cass. n.7608/2000, operato dalla CTR a sostegno della ritenuta inammissibilità
dell’appello, può ritenersi pertinente se è vero che in quel caso — diverso radicalmente da quello qui
esaminato- questa Corte aveva dichiarato la inesistenza della notificazione dell’appello di un ufficio
finanziario, in assenza di costituzione del contribuente appellato, “tenuto conto che dalla relazione

t

EleNTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.k.R.
N 131 TA3. ALL. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

di notificazione, predisposta in calce all’originale del ricorso stesso, non emergono né la data della
notificazione (lasciata in bianco), né il numero della raccomandata (parimenti lasciato in bianco)
che si afferma spedita a mezzo posta”-v.sempre Cass.n.33012005.
6.8 In definitiva deve concludersi nel senso che il vizio rilevato dai giudici di appello, in presenza
della costituzione in giudizio della parte cui l’atto viziato era diretto, non avrebbe consentito di
ipotizzare un caso di inesistenza giuridica dell’atto stesso, ma eventualmente un’ipotesi di nullità,

7. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della
Campania, la quale provvederà all’esame nel merito dell’impugnazione proposta dall’Ufficio,
disponendo altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, la quale pure
provvedertialla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso il 21 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.

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