Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25511 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 12/11/2020), n.25511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24776 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

C.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Ferraro Diego

per procura speciale notarile del 15 gennaio 2019 allegata alla

dichiarazione di nomina di nuovo difensore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Giovan Battista Gambino, n. 12, presso lo

studio della Dott.ssa Iannello Simonetta;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, n. 50/29/2012, depositata in data 3 aprile

2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

giugno 2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza del giudice di appello si evince che: la società di riscossione Serit Sicilia s.p.a. aveva notificato a C.R. una cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2005 per omesso versamento Irap, Irpef, Iva, Imposte sui redditi a tassazione separata, Addizionale comunale e regionale; avverso il suddetto atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso, contestandone la legittimità sia in quanto era stata omessa la sottoscrizione da parte del rappresentante della società di riscossione sia in quanto il credito Iva, maturato nelle annualità precedenti, e non riportato nelle successive dichiarazioni, doveva comunque essere riconosciuto; la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso, avendo riconosciuto il diritto della contribuente ad avvalersi del credito Iva; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: relativamente alle imposte diverse dall’Iva, la pretesa era stata oggetto di sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria; con riferimento all’Iva, invece, non era stato adottato nessun provvedimento di sgravio, atteso che la contribuente aveva esposto una eccedenza di credito derivante dalla precedente dichiarazione; il credito di imposta era maturato nell’anno 1997 ed era stato riportato nelle successive dichiarazioni Iva per gli anni 1998, 1999 e 2000, mentre a partire dall’anno 2001 la contribuente non aveva più riportato il credito nelle dichiarazioni Iva; il suddetto credito Iva, di conseguenza, non poteva essere riconosciuto, con conseguente legittimità della pretesa;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

la contribuente ha depositato memoria di nomina di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c., per non avere pronunciato sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e fondata sulla circostanza che nel suddetto atto di impugnazione non erano stati indicati i vizi della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre i motivi già indicati in sede di controdeduzioni; inoltre, si censura la sentenza per non avere rilevato che l’atto di appello era stato notificato dall’Agenzia delle entrate unicamente alla contribuente e non anche nei confronti della concessionaria Serit s.p.a., che era stata parte del procedimento di primo grado e nei cui confronti era stata specificamente invocata la nullità della cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione del responsabile, con la conseguenza che il mancato appello sul punto aveva formato il giudicato interno sulla questione;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, come esposto, è articolato in due differenti motivi di censura, ricondotti dalla ricorrente alla violazione dell’art. 112, c.p.c.;

con riferimento al primo profilo, lo stesso è relativo alla mancata pronuncia sulla eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi;

con riferimento al secondo profilo di censura, parte ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla inammissibilità dell’appello per non avere l’Agenzia delle entrate provveduto alla notifica anche nei confronti del concessionario della riscossione, nei cui confronti era stata prospettata una autonoma ragione di censura;

a tal proposito, si precisa che, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. civ., 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. civ., 28 marzo 2014, n. 7406; Cass. civ., 26 settembre 2013, n. 22083) “il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte”;

nel caso di specie le questioni della inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ovvero del difetto di contraddittorio nei confronti della concessionaria della riscossione sono puramente processuali e quindi potrebbe semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte, profilo in alcun modo coltivato dalla ricorrente;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per non avere ritenuto legittimo il diritto al credito Iva stante la dimostrazione documentale della esistenza del medesimo;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame ha accertato che il credito di imposta era maturato nell’anno 1997 ed era stato riportato nelle successive dichiarazioni Iva per gli anni 1998, 1999 e 2000, mentre a partire dall’anno 2001 la contribuente non aveva più riportato il credito nelle dichiarazioni Iva, fino all’anno 2005, in cui aveva nuovamente esposto il credito;

sul punto, questa Corte (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757) ha affermato che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza

di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da

dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”;

si è quindi più volte precisato (da ultimo, Cass. civ., 18 aprile 2019, n. 10881) che il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale, e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, in coerenza con la giurisprudenza unionale, secondo cui “il principio fondamentale di neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” e che “l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimi”, in quanto “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti alla sesta direttiva, art. 17” (così, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochus Geissel; Corte Giust., 15 settembre 2016, Senatex);

quel che rileva, ai fini della valutazione della fondatezza del presente motivo, è che la sussistenza di tali requisiti esclude, dunque, la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

con riferimento alla presente fattispecie, è fatto pacifico che la contribuente non si è avvalsa del credito Iva nell’ambito della cornice biennale a partire dall’anno in cui il credito è sorto (1997), ma solo nell’anno 2005, in cui, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, ha utilizzato il credito mediante “compensazione orizzontale” (vd. pag. 8, ricorso);

pertanto, l’utilizzazione del credito Iva è avvenuta oltre la cornice biennale entro cui, secondo i principi della giurisprudenza unionale e interna, può legittimamente essere esercitato il diritto alla detrazione, sicchè la pronuncia censurata è in linea con i suddetti principi, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 2909 c.c., e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulla esistenza di un giudicato esterno consistente nella sentenza n. 224/7/08, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con la quale, in una analoga controversia, relativa all’annualità 2003, era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva;

il motivo è inammissibile;

va, in primo luogo, osservato che parte ricorrente si limita, con il presente motivo, a censurare la sentenza per non avere pronunciato sulla questione della sussistenza di un giudicato esterno formatosi su analoga questione relativa all’anno di imposta 2003 e sulla quale altra commissione tributaria si sarebbe pronunciata, senza tuttavia allegare e riprodurre in quale atto ed in quale fase processuale la questione sarebbe stata proposta, sicchè il motivo difetta della necessaria specificità, come invece richiesto dall’art. 366 c.p.c.;

va, quindi, evidenziato che, secondo questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, con la conseguenza che laddove la parte ricorrente deduca, come nella specie, l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. civ., nn. 15737/2017, 2617/2015);

in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA