Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25510 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25510

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 25796-2016 proposto da:

BERGAMO FISCALE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BELOTTI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA GARATTI, SIMONE

GIUSEPPE GRASSI;

– ricorrente –

contro

PERCUDANI SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA VIEL, rappresentata e difesa dagli avvocati

ALBERTO MALTONI, ANDREA MALTONI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 20087/2014

del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE T. chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la Percudani s.r.l. ha convenuto la Bergamo Fiscale s.r.l. e A.S. dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, per sentirli condannare al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti a seguito degli atti di concorrenza sleale posti in essere a proprio danno;

che, costituendosi in giudizio, la Bergamo Fiscale s.r.l., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, per essere competente il Tribunale di Bergamo;

che con ordinanza resa in data 11-17/10/2016, il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, dichiarata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla Bergamo Fiscale s.r.l., ha dichiarato la propria competenza;

che a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come la domanda originariamente proposta dalla Percudani s.r.l. fosse fondata sull’illecito sfruttamento di informazioni aziendali riservate, e dunque sulla violazione di diritti di proprietà industriale (come definita dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 1 c.d. codice della proprietà industriale), con la conseguente riconducibilità della controversia alla previsione della norma sulla competenza delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. n. 168 del 2003 di cui al medesimo D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 e, dunque, alla competenza dell’adito tribunale bresciano;

che avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, la Bergamo Fiscale s.r.l. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Percudani s.r.l. si è costituita depositando comparsa di costituzione;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso proposto, la Bergamo Fiscale s.r.l. censura l’ordinanza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 per avere il Tribunale di Brescia erroneamente ritenuto riconducibile la controversia de qua all’area dell’illecito sfruttamento di informazioni aziendali riservate, e dunque sulla violazione di diritti di proprietà industriale, non essendo emersa alcuna dimostrazione, ad opera di controparte, nè della natura riservata delle informazioni aziendali dedotte, nè del relativo effettivo sfruttamento da parte dei convenuti;

che il ricorso è infondato;

che, al riguardo, il giudice a quo ha correttamente affermato la propria competenza (quale sezione specializzata in materia d’impresa), avendo rilevato che la società originaria attrice ha espressamente fondato la propria domanda sulla base dell’illecito sfruttamento, ad opera di controparte, di informazioni aziendali (elenchi di clienti, modalità operative, condizioni di mandato, corrispettivi praticati ai clienti) d’indole certamente riservata, siccome: 1) non facilmente accessibili agli operatori del settore; 2) rappresentanti un valore economico in quanto segrete e, da ultimo, 3) contenute nei data-base dell’azienda inaccessibili a soggetti ad essa estranei, posto che i suoi collaboratori vi avevano accesso solo in virtù di tale rapporto e con i limiti che ne conseguivano;

che tale qualificazione della domanda deve ritenersi corretta, siccome pienamente conforme alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 1 e 134;

che, viceversa, la circostanza dedotta dalla società ricorrente, circa la mancata dimostrazione, ad opera della controparte, della natura riservata delle informazioni aziendali dedotte, o del relativo effettivo sfruttamento da parte dei convenuti, non vale a incidere in alcun modo sul giudizio relativo all’affermazione (o alla negazione) della competenza del tribunale adito, valendo sul punto il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale l’eccezione d’incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d’istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 15348 del 12/07/2011, Rv. 619133 – 01);

che, pertanto, avendo il giudice a quo correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della propria competenza allo stato degli atti sulla base delle allegazioni della società attrice, dev’essere rigettato il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, e pronunciata la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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