Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25510 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.13/12/2016),  n. 25510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29574-2014 proposto da:

LOGISTICA SUD SRL, società che ha incorporato per fusione, la

INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 93, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CATALDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO IRTI

giusta procura speciale notarile;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro – tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2691/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 29/5/2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dall’Agenzia delle entrate – Direzione centrale e regionale, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Logistica Sud s.r.l. per il pagamento di canoni non corrisposti dall’amministrazione finanziaria intimata, in relazione a un contratto di locazione intercorso tra le parti.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dall’Agenzia delle entrate, ai sensi della L. n. 392 del 1978, con l’accertamento della conseguente insussistenza dell’obbligazione di pagamento dei canoni rivendicati dalla controparte in relazione al periodo dedotto in giudizio, successivo alla cessazione di efficacia del contratto di locazione.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione la Logistica Sud s.r.l. sulla base di sei motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso, anch’esso suffragato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8, nonchè dell’art. 1373 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’efficacia del recesso dell’amministrazione conduttrice, esercitato ai sensi dell’art. 27 cit., non fosse subordinata alla previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti di legittimazione, con la conseguente persistenza dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di corrispondere i canoni dovuti fino al definitivo accertamento giudiziale della legittimità di detto recesso.

Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere che la verifica della sussistenza dei gravi motivi di recesso della conduttrice fosse da effettuare al momento del recesso e non già al diverso momento della decisione del giudice sulla contestazione della società locatrice.

5. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.L. n. 226 del 2006, art. 22; del D.L. n. 81 del 2007, art. 7, comma 2; della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 507; della L. 24 dicembre 2003, art. 3, comma 165, attuato con D.M. 2 luglio 2007, n. 37293, nonchè della circolare dell’Agenzia delle entrate n. (OMISSIS) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti i giusti motivi legittimanti il recesso dell’amministrazione avversaria, senza tener conto della mancanza di alcun effettivo taglio alle spese dell’amministrazione finanziaria idonea a giustificare il richiamato recesso.

6. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, con particolare riguardo alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. (OMISSIS) del 4/5/2007, del documento programmatico per l’esercizio 2007 e del bilancio per l’anno 2007 dell’agenzia delle entrate (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di tener conto, ai fini della decisione, delle norme regolamentari e della documentazione richiamate, dalle quali era agevolmente desumibile l’irrilevanza, ai fini del rapporto contrattuale in esame, dei presunti tagli alla spesa invocati dall’amministrazione avversaria a giustificazione del recesso esercitato.

7. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 507, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale ritenuto che le norme sulla finanza pubblica, richiamate dall’amministrazione avversaria a fondamento del recesso esercitato, avessero efficacia retroattiva, capace di incidere sui rapporti contrattuali già in corso al momento della relativa entrata in vigore.

8. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1216, 1209 e 1120 c.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 4 e art. 27, comma 8, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la contestazione sollevata dalla società locatrice, circa la legittimità del recesso della controparte, non valesse a legittimare il rifiuto opposto dalla stessa società alla riconsegna dell’immobile da parte dell’amministrazione conduttrice.

9. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la decisiva circostanza dell’inidoneità degli immobili locati alla restituzione, in ragione dei gravi danni ivi riscontrati, con il conseguente omesso riscontro del persistente obbligo dell’amministrazione convenuta di corrispondere i canoni dovuti fino al pagamento delle somme necessarie al ripristino dell’integrità del bene.

10. Tutti i motivi proposti dalla società ricorrente sono inammissibili.

Osserva il collegio come, con le sentenze n. 2867/2015; n. 2868/2015; n. 6895/2015; n. 6896/2015; n. 6897/2015, questa Corte di cassazione, nel rigettare i ricorsi proposti dalla Logistica Sud s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ad altrettante opposizioni a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni relativi al medesimo contratto di locazione, ha determinato il passaggio in giudicato di cinque sentenze della Corte d’appello di Roma (del 4/5/2011, dell’11/5/2011 e tre del 27/2/2013), con le quali sono state definitivamente accertate: 1) la piena legittimità del recesso operato con missiva del 2/4/2007 dall’Agenzia delle Entrate dal medesimo contratto di locazione oggetto del presente giudizio; 2) l’immediata efficacia dello stesso e la conseguente cessazione di detto rapporto di locazione alla data 3/10/2007; 3) la piena legittimità della riconsegna dell’immobile locato alla data del 16/10/2007, con la contestuale cessazione di alcun obbligo dell’Agenzia delle Entrate di corrispondere ulteriori canoni di locazione in favore della Logistica Sud s.r.l. a far tempo da tale data.

Sulla base di tali premesse, vertendo l’odierno ricorso proposto dalla Logistica Sud s.r.l. sulla riproposizione delle questioni attinenti: 1) la illegittimità del recesso dell’Agenzia delle entrate dal contratto di locazione in esame; 2) la conseguente permanenza, in ogni caso, dell’obbligo della stessa Agenzia di corrispondere i canoni di locazione rivendicati con la domanda proposta per l’emissione del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto (e in seguito opposto dall’Agenzia delle entrate); nonchè 3) la legittimità del rifiuto, opposto dalla società ricorrente, alla riconsegna dell’immobile locato da parte dell’Agenzia delle entrate nell’ottobre del 2007, lo stesso deve ritenersi radicalmente inammissibile, siccome in contrasto con il giudicato esterno già formatasi sui fatti costitutivi delle domande proposte in questa sede.

Vale al riguardo richiamare il principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, il cui oggetto è colpito dagli effetti di tale giudicato, è da qualificarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacchè l’interesse ad impugnare con siffatto ricorso discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte (Sez. L, Sentenza n. 1829 del 29/01/2007, Rv. 594687).

11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pertanto pronunciata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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