Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25510 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25510 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 12445-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2888

PARNESE

AND

RUBINO

INC

SPA

in

persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio
dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 13/11/2013

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANZARO, depositata il
06/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CONTENTO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto eccezione d’inammissibilità preliminare,
inammissibilità e in subordine accoglimento del
ricorso.

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società contribuente SPA Parnese And Rubino inc. ha proposto ricorso innanzi alla CTP di
Cosenza avverso la notifica della cartella di pagamento notificatale il 20 giugno 2001 per il
pagamento di £.21.134.170 a titolo di IVA per l’anno 1995, deducendone la nullità per tardività
della notifica rispetto al termine di legge.
2.La CTP accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’Ufficio innanzi alla CTR della Calabria

3.11 giudice di appello evidenziava che la notifica avvenuta il 20 giugno 2001 nonostante il visto di
esecutività apposto il 25.9.2000 deponeva nel senso indicato dalla CTP, ravvisandosi una causa di
decadenza per effetto del decorso del termine quinquennale entro il quale occorre provvedere alla
notifica della cartella, non risultando sufficiente la mera iscrizione a ruolo.
4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha
resistito con controricorso la socità contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta la violazione dell’art. I c.5 ter punto b n.2
b) 1.n.156/05 e dell’art.36 c.2 d.lgs.n.46/99, nonchè falsa applicazione dell’art.17 dpr n.602/73, in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. La CTR aveva errato nel ritenere applicabili i termini
prescritti per la rettifica o l’accertamento delle dichiarazioni alla notifica delle cartelle di
liquidazione. Aveva poi ignorato la disciplina introdotta dal d.l.n.106/05, conv. nella 1.n.156/05,
pienamente in vigore alla data della pronunzia del giudice di appello la quale, modificando Part.36
c.2 d.lgs.n.46/99, dimostrava inequivocabilmente come la notifica della cartella, avvenuta nella
specie il 20 giugno 2001 in relazione a tributi relativi all’anno 1995 e dichiarati nell’anno 1996,
fosse stata validamente notificata entro il termine del quinquennio scadente il 31 dicembre 2001 del
D.L. n.106/2005, conv. nella 1.n.156/2005, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Formulava il
seguente quesito di diritto:Dica quindi la S.C. se la cartella di pagamento relativa alla liquidazione
dell’IVA per il 1995 sia stata validamente notificata il 20.6.2001 ex art. 1 c.5 terl.n.156/05.
6.Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di omessa o insufficiente, contraddittoria
motivazione, in relazione all’art.360 c.1 n.5 c.p.c.Lamenta che il giudice di appello, dopo avere dato
atto che alla fattispecie si applicava il termine di decadenza quinquennale, aveva ritenuto decorso il
relativo termine pur in presenza di una dichiarazione del 1996 e di una notifica avvenuta nell’anno
2001.
7.La società contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’inammissibilità delle censure per
violazione dell’art.366 bis c.p.c. e comunque la loro infondatezza, deducendo la carenza di
legittimazione dell’Agenzia a contestare i vizi della cartella di pagamento e comunque la sicura

che, con sentenza n.19/07/06, depositata il 6.3.2006, confermava la decisione impugnata.

decadenza intervenuta in forza dell’art.25 dpr n.602/73, non applicandosi retroattivamente la
disciplina introdotta dalla 1.n.156/2005.Sottolineava, infine la correttezza della motivazione
espressa dal giudice di appello, nonchè l’estinzione della pretesa ex art.12 1.n.289/02 per
l’intervenuto condono e la mancanza di motivazione della cartella impugnata.
8.11 primo motivo, ritualmente formulato con apposito quesito di diritto ex art.366 bis c.p.c., ad onta
di quanto prospettato dalla parte ricorrente, è fondato e determina l’assorbimento del secondo
motivo.

che l’Agenzia delle Entrate è certamente legittimata a contestare la decisione che aveva ritenuto
tardiva la notifica della cartella esattoriale, egli essendo titolare del credito oggetto di contestazione
nel giudizio, alla stregua di un costante orientamento di questa Sezione al quale il Collegio intende
dare continuità- cfr.Cass. n. 8613/2011-. D’altra parte, la tardività della notificazione della cartella
non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a
contraddire nel relativo giudizio, spettando la legittimazione passiva all’ente titolare del credito
tributario e non già al concessionario-cfr. Cass. nn. 22939/2007, 369/2009, 14032/2011, 15736/12-.
8.2 Ciò posto, va detto che questa Corte è ferma nel ritenere che l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n.
106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25
del d.P.R. n. 602 del 1973 -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni
ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la
cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.
8.3 Si è ancora ritenuto più volte che il ricordato art. 1 del d.l. 17 giugno 2005 ha un ínequivoco
valore transitorio e trova applicazione non solo per le situazioni tributarie anteriori alla sua entrata
in vigore, ma anche per quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato, sia in quanto
introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e
per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine
decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del
tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter. (Cass. n. 2212/2011;Cass. n. 16990/2012;Cass.
n. 3208/2013;Cass. n.8406/13). Ciò è sufficiente per dimostrare l’infondatezza della prospettazione

difensiva sul punto esposta dalla controricorrente.

8.1 Occorre preliminarmente di evidenziare, ad onta di quanto prospettato dalla controricorrente,

8.4 Orbene, ritenendo il Collegio dare piena continuità all’indirizzo sopra esposto, va rilevato come
nel caso di specie sia evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR che, individuando quale
termine di decadenza quello previsto dall’art.17 del DPR n.602173 e così non facendo applicazione
della disciplina sopravvenuta della quale si è detto ha ritenuto, rispetto a tributi dovuti per l’anno
1995, la decadenza del potere di riscossione per effetto della notifica della cartella effettuata il 20
giugno 2001, ancorchè detta notifica dovesse ritenersi tempestiva in quanto intervenuta entro il
quinquennio decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione.

riscossione che, per converso, risultava tempestivamente esercitato.
8.6 Del tutto nuova, e dunque inammissibile, non risultando essere mai stata prospettata nelle
precedenti fasi del giudizio nè adeguatamente supportata da documentazione di sorta prodotta in
questa fase dalla controricorrente, è la questione dell’intervenuto condono ex art.12 1.n.289/2002,
mai esaminata dalla CTR. Il tutto senza peraltro considerare che questa Corte ha già avuto
occasione di rilevare la contrarietà dell’art.12 ult. cit. al diritto dell’Unione europea per effetto della
sentenza resa dalla Corte di giustizia 11 dicembre 2008, causa C-174/07, Commissione c. Italiacfr.Cass.S.U. n. 3674/10,
8.7 Analoghe considerazioni occorre fare in ordine alla eccepita carenza di motivazione della
cartella, che la controricorrente non solo non ha analiticamente indicato di avere espressamente
formulato in un preciso momento dell’iter giudiziale di merito, ma non ha nemmeno fatto oggetto
di specifico motivo di ricorso incidentale condizionato, limitandosi ad esporre tale eccezione, priva
di quesito di diritto, nel controricorso. Il che rende superfluo esaminare nel merito la questione,
peraltro infondata alla stregua dei principi affermati da questa Corte, a cui tenore in caso di errori
materiali o di calcolo ovvero di omissioni emergenti ictu oculi dalla dichiarazione fiscale la cartella
non richiede alcuna particolare motivazione oltre alla mera enunciazione del rilievo– v., ad es.,
Cass. n.9224/11, a proposito dell’art.36 bis d.p.r. n.600/73-.
9.In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata
deve essere cassata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere
decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
10. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di giudizio, mentre le spese del
giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente
PQM
la Corte
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo

8.5 Ne consegue che tale errore in diritto ha determinato la statuizione di decadenza del potere di

ESENTE
Ai SENSì DEL l,
N. 131 TAb. ALI_ A. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Compensa le spese della fase di merito e condanna la società contribuente al pagamento delle spese
processuali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.

Così deciso il 21 ottobre 2013 nella camera di ocnsiglio della V sezione civile in Roma.

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