Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21349/2016 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona della sua procuratrice Dr.ssa

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PISANI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., T.M., T.A., T.M.T.,

T.C., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.P. DA PALESTRINA, 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

DELL’AQUILA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO

CHIARELLO giuste procura speciali notarili;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 387/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato PAOLO PISANI;

udito l’Avvocato GABRIELLA FEDERICO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E. conveniva in giudizio Mi.Fr. e la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., poi divenuta UnipolSai s.p.a., quale società cessionaria della Società Mutua Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in l.c.a., e il Commissario liquidatore di quest’ultima, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di suo marito T.S. in occasione di un sinistro stradale la cui responsabilità addebitava al primo convenuto.

Il tribunale, davanti al quale si erano costituiti volontariamente gli altri eredi di T., accoglieva la domanda con sentenza appellata dalla Fondiaria s.p.a., quale rappresentante ex lege del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La corte di appello, per quanto qui rileva, dichiarava inammissibile l’impugnazione per omessa integrazione nei termini del contraddittorio necessario nei confronti del Commissario liquidatore della Società Mutua Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in l.c.a., rilevando che, a seguito dello smarrimento dell’originale dell’avviso di ricevimento della relativa notifica postale, era stata prodotta documentazione sostitutiva inidonea, in specie per mancata indicazione, nel duplicato infine esibito, del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto stesso.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’UnipolSai, s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., formulando tre motivi.

Resistono con controricorso M.E. e gli altri eredi di T.S., ossia T.C., T.A., T.M., T.G., T.M.T..

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139,145,160,331 c.p.c., D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, artt. 2, 8, 155, 158, L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4,6,7,8, art. 12 preleggi, art. 2700 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare valido il duplicato dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello effettuata nei confronti del citato Commissario liquidatore per l’integrazione del contraddittorio necessario, prodotto, per smarrimento dell’originale, all’udienza del 29 settembre 2009 davanti alla corte territoriale. Quest’ultima, in particolare, avrebbe errato nel motivare solo con riguardo alla stampa del sito “internet” di Poste Italiane s.p.a. inizialmente prodotta, e ancor prima avrebbe errato nell’ordinanza depositata il 20 gennaio 2015, pure richiamata in sentenza, che aveva avuto riguardo al duplicato in parola. Quest’ultimo, infatti, conteneva la timbratura “U.d.R. Milano Isola A.R. regolarizzato d’ufficio visto gli atti”, apposta con firma ulteriore rispetto a quella in calce, riferita all’agente addetto al recapito, posta a sua volta di fianco alla data della tempestiva notifica. La suddetta timbratura era nella colonna dell’avviso di ricevimento (duplicato) riferita alla “consegna del plico a domicilio”, e sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, sicchè avrebbe dovuto ritenersi sussistente la prova legale, dotata di fidefacenza, del compimento nei termini della notificazione in parola.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 291,331,153,350,184 bis c.p.c., in relazione agli artt. 3,24,111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 115 c.p.c., art. 2495 c.c., poichè, in relazione allo smarrimento dell’originale dell’avviso di ricevimento che aveva indotto alla produzione del duplicato richiesto dal collegio di merito, quest’ultimo, valutando inidoneo il suddetto duplicato, avrebbe dovuto rimettere in termini la parte, atteso che la perdita del documento, infine emersa, era pacificamente imputabile solo a Poste Italiane, s.p.a., che non aveva mai restituito l’avviso al notificante e aveva trasmesso il documento sostitutivo in tesi carente.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., poichè, in ogni caso, essendo intervenuta in data 1 agosto 2014 la cancellazione della Società Mutua Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in l.c.a. dal registro delle imprese, come da visura prodotta all’udienza del 27 ottobre 2015, la notifica a soggetto estinto sarebbe stata inutile.

2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione.

In primo luogo va rilevato che la corte territoriale ha concluso correttamente per l’inidoneità del duplicato prodotto in appello e riprodotto in questa sede ai fini dell’autosufficienza e quindi specificità del motivo.

Sul punto deve osservarsi che, in effetti, non risulta in alcun modo il soggetto che avrebbe ricevuto il plico inviato per posta, mancando ogni indicazione al riguardo, sicchè il duplicato in parola non può dirsi conforme al dettato del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, nè, comunque, utile a soddisfare la “ratio” normativa sottesa.

In discussione parte ricorrente ha invocato la sopravvenuta abrogazione, o modifica, del suddetto art. 8, che però non risultano essere avvenute, nè esplicitamente nè implicitamente “parte qua”, a seguito dell’emenda della L. n. 890 del 1982, art. 6, posta in essere dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97 bis, lett. e), quale modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, secondo cui “lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e farlo avere al mittente”.

La specifica per cui, in alternativa al duplicato possa rilasciarsi altro documento equipollente in termini di prova, non osta alla conclusione per cui il giudice dovrà essere posto in condizione di verificare in quali esatti termini nel caso, a mani di quale soggetto – si sia perfezionata o meno la ricezione in parola, non potendo ammettersi surrogati a tali verifica e vaglio necessari in sede giurisdizionale (Cass., 06/06/2018, n. 14574, citata dal pubblico ministero in udienza, secondo cui, infatti, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notificazione è, ai sensi del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto; pertanto, il duplicato, come logico, non dev’essere sottoscritto nuovamente dal destinatario, ma deve specificare il soggetto ricevente: cfr. pagg. 3-4 della decisione).

2.1. Parte ricorrente invoca, nel primo motivo, la giurisprudenza secondo cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorchè illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass., 31/07/2015, n. 16289, Cass., Sez. U., 27/04/2010, n. 9962).

Tale condivisibile nomofilachia, per converso, non è pertinente, proprio perchè ha riguardo alla risultanza della sottoscrizione, sia pure illeggibile, nell’apposito spazio, mentre, nella fattispecie in scrutinio, risulta solo un timbro sostitutivo e, come riportato in parta narrativa, non chiarificatore, senza che, al contempo, risulti barrata alcuna casella che di tale originaria carenza possa ritenersi emenda.

2.3. Ciò posto, deve invece ritenersi corretta la deduzione, propria del secondo motivo, secondo cui, essendo accertato e pacifico che lo smarrimento e comunque la carenza del duplicato non erano imputabili alla parte, quest’ultima era legittimata alla rimessione in termini, in ragione della disposizione allora applicabile contenuta nell’art. 184 bis c.p.c. (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, senza che fosse mutato nulla, per quanto qui in rilievo, con la contestuale introduzione del più ampio art. 153 c.p.c.).

La stessa corte territoriale, pur menzionando la mancanza di allegazioni e prove di cause non imputabili sia con riguardo all’originaria ordinanza di integrazione del contraddittorio necessario del 22 dicembre 2008, sia con riguardo alla successiva ordinanza del 20 gennaio 2015 con cui era stata rilevata l’inidoneità del duplicato (pag. 11 della sentenza impugnata), si riporta, fissando la “ratio decidendi” ora rilevante, alle motivazioni di quest’ultimo provvedimento interinale (pag. 9 della sentenza impugnata), che, all’esito, aveva disposto, in difetto dell’integrazione del duplicato non offerta da Poste Italiane s.p.a., il rinnovo della notifica in parola “nei termini di legge” (doc. 9 di parte ricorrente), fissando per il prosieguo l’udienza del 9 giugno 2015.

In altre parole, la corte di merito dispose, correttamente, la rimessione in termini (tenuto conto che l’avviso di ricevimento lacunoso porta la data del 17 marzo 2009, a fronte del termine al 20 aprile 2009 dato con l’ordinanza del 22 dicembre 2008).

Ciò nondimeno, tale rimessione in termini, come pure rilevato dalla corte territoriale, effettivamente non ebbe alcun esito.

Ora, sul punto deve d’altro canto darsi seguito a quella nomofilachia secondo cui, in tema di litisconsorzio necessario, quando l’ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l’indicazione del termine finale per la notificazione dell’atto, ma facendosi espresso riferimento ai “termini di legge” e fissandosi la nuova udienza a una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l’integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l’integrazione si identifica nell’ultimo giorno utile per garantire l’osservanza del termine di comparizione stesso, da rilevarsi in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che non vìoli i limiti dell’art. 307, terzo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. (Cass., 16/12/2009, n. 26401, Cass., 12/03/2014, n. 5628), anch’esso, logicamente, nella formulazione “ratione temporis” applicabile.

Stante quanto sopra, va osservato che, nel momento in cui l’ordine di integrazione poteva essere eseguito nel nuovo termine fissato, il destinatario della notifica era estinto per cancellazione dal registro delle imprese, come dedotto nel terzo motivo. Il tutto come da produzione della visura camerale all’udienza del 27 ottobre 2015 (doc. 8.3. di parte ricorrente), esaminabile da questa corte quale giudice del fatto processuale, e senza che i controricorrenti nulla abbiano dedotto in contrario nel controricorso.

Nelle memorie illustrative, seguenti al rinvio alla pubblica udienza del presente processo, i controricorrenti hanno dedotto che: la cancellazione non avrebbe impedito la notifica ai soci; ovvero la notifica poteva effettuarsi al Commissario Liquidatore ex art. 2495 c.c..

In contrario deve osservarsi che la norma in parola dispone che, ferma l’estinzione, a seguito della cancellazione, ed entro un anno dalla stessa, i creditori sociali non soddisfatti dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione possono far valere le ragioni di credito residuate nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale ovvero nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa, notificando la domanda nell’ultima sede sociale.

Si tratta, quindi, di fattispecie del tutto differente da quella odierna, in cui il credito è ancora eventuale, sicchè opera, ai fini che qui interessano, l’effetto estintivo richiamato.

2.4. L’ordine di integrazione del contraddittorio non poteva quindi essere più eseguito. E con questo la correlativa inammissibilità dell’appello non poteva essere dichiarata (cfr., in altro contesto, sul punto, Cass., 05/12/2012, n. 21773, pag. 8, e, di recente, la conforme Cass., 05/05/2017, n. 10980, pag. 4).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

3. Spese al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza

impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro perchè, in altra composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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