Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6465-2019 proposto da:

L.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO, 2

C/O ST. GALELLA, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA

GALELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO PIZZUTELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5080/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.P.L., esercente la professione di dottore commercialista, presentava in data 5.4.2005 istanza di rimborso della somma di Euro 12.342,70 versata a titolo di Irap per gli anni di imposta dal 2001 al 2004, allegando l’insussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione. Contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che lo rigettava con sentenza del 15.3.2007. Il contribuente proponeva appello; l’Ufficio si costituiva proponendo appello incidentale avverso la parte in cui la sentenza aveva respinto le eccezioni relative alla erronea quantificazione delle somme chieste a rimborso dal contribuente, ed alla intervenuta decadenza del diritto al rimborso per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 a seguito della adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7. La CTR Lazio, con sentenza del 12.3.2010, accoglieva l’appello del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.

Questa Corte, con sentenza n. 15570/2016, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando l’omessa pronunzia sui motivi contenuti nell’appello incidentale dell’Ufficio, nonchè con riferimento agli anni di imposta 2003 e 2004, per i quali non operava la preclusione costituita dalla intervenuta adesione al condono, il vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la CTR aveva escluso la sussistenza di una autonoma organizzazione senza vagliare gli elementi di fatto indicati nell’appello incidentale, tra i quali la corresponsione di compensi a plurimi professionisti, risultando tale circostanza valutabile come sintomatica della sussistenza di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile in ragione dell’impiego non occasionale di prestazioni lavorative altrui.

La CTR Lazio, in sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello principale del contribuente e accolto l’appello incidentale dell’ufficio. Secondo la CTR l’esercizio abituale della professione in ambito diverso ed autonomo rispetto a quello domestico costituisce un elemento che secondo l’id quod plerumque accidit va oltre il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Peraltro, il professionista risultava essere utilizzatore di altri professionisti per lo svolgimento di lavori per suo conto, peraltro in presenza di una collaborazione non del tutto occasionali e comunque idonea a valorizzare l’offerta lavorativa del professionista.

Il L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. La CTR avrebbe valorizzato; ai fini della decisione, l’esistenza di collaborazioni esterne del ricorrente, ragioniere commercialista, con alcuni studi legali, senza affrontare la questione della natura e delle modalità delle prestazioni rese. In ogni caso sarebbe evidente il vizio di omessa motivazione, non avendo la CTR verificato le modalità concrete di esercizio della professione e la natura delle prestazioni professionali di cui il contribuente si era avvalso.

Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente o per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La CTR, nel decidere la lite, avrebbe assolto all’obbligo motivazionale con vuote formule di stile, apparendo poco comprensibile l’espressione “collaborazione non del tutto occasionale” utilizzata dalla CTR, senza nemmeno esaminare le deduzioni difensive dalle quali emergeva che la collaborazione aveva riguardato unicamente professionisti autonomi non inseriti nella struttura organizzativa dello stesso ed esercenti attività diversa da quella del contribuente.

Premesso che il secondo motivo, nella parte in cui deduce il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è palesemente infondato, avendo la CTR individuato le ragioni poste a base del riconoscimento dell’autonoma organizzazione – e segnatamente dell’esistenza di professionisti collaboratori – è invece fondato il primo motivo.

Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un professionista, della collaborazione di terzi, non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista – cfr. Cass. n. 26982/2014, con riferimento ad un medico professionista -.

Altre volte è stato osservato che in tema di IRAP, lo svolgimento di un’attività artistica fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell’attività professionale – Cass. n. 12027/2018 -.

In definitiva, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive – Cass. n. 30085/2019 -.

Orbene, a tali principi non risulta essersi in alcun modo conformato il giudice del rinvio, laddove ha fatto esclusivo riferimento all’esistenza di collaborazioni professionali esterne del contribuente, senza minimamente soffermarsi sulla natura delle stesse, come prontamente evidenziato dallo stesso contribuente nell’ottica, coerente, di dimostrare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento ad IRAP.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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