Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20173/2015 proposto da:

C.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cinzia Napolitano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Srl, ora Curatela Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del

legale rappresentante pro tempore; T.F., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Emilio Dè Cavalieri 11, presso lo studio

dell’avvocato Lana Anton Giulio, rappresentati e difesi

dall’avvocato Tarricone Pasquale, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 433/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.1.2015, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da C.F. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Benevento con cui l’appellante è stato condannato al pagamento della somma di Euro 450.000,00, per aver violato il patto di non concorrenza stipulato dallo stesso con la (OMISSIS) s.r.l. e T.F. in data 2.9.2009 (ribadito nell’atto di cessione quote del 9.10.2009), così riducendosi in questi termini la penale determinata dalle parti in Euro 1.000.000,00.

Per quanto rileva, il giudice di secondo grado ha evidenziato che alla data di apertura dell’esercizio commerciale in Salerno, avente ad oggetto un’attività concorrenziale a quella della (OMISSIS) s.r.l., il C. era ancora socio della Ginet s.r.l., società titolare del predetto esercizio. Inoltre, qualche giorno prima di cedere le quote della Ginet s.r.l., il C., qualificandosi come amministratore della predetta società, aveva stipulato il contratto di locazione dell’esercizio commerciale in (OMISSIS), ponendo così in essere un atto di gestione, integrante effettivo esercizio dell’attività concorrenziale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.F. affidandolo a quattro motivi.

La (OMISSIS) s.r.l. e T.F. si sono costituiti in giudizio con controricorso.

C.F. ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2596 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa valutazione di allegazioni incontroverse ed elementi di prova rilevanti ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Lamenta il ricorrente di aver dismesso sia la carica di socio che quella di amministratore della Ginet s.r.l. (rispettivamente in data 24.3.2010 e 7.3.2010) ancor prima dell’inaugurazione del negozio di abbigliamento, avvenuta il 28.3.2010, facente capo a tale società, come del resto, riconosciuto dagli stessi controricorrenti nei propri atti processuali sia in primo che in secondo grado. Ciò escludeva che il ricorrente avesse posto in essere un’attività di sviamento di clientela ai danni della (OMISSIS) s.r.l..

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha interpretato il divieto di non concorrenza alla luce di quanto espresso dalle parti nel testo contrattuale, ampliandone apoditticamente il contenuto.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in considerazione dell’errato inquadramento della fattispecie concreta nella disciplina dell’art. 2105 c.c..

Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado, nel ritenere che la stipula di un contratto di locazione rientri tra gli atti di gestione, ha richiamato un precedente di questa Corte non conferente, in quanto riguardante la diversa ipotesi della concorrenza sleale perpetrata dal prestatore di lavoro nel corso dello stesso rapporto di lavoro. Assume, inoltre, che la stipula di contratto di locazione di un esercizio commerciale esula dai poteri gestori in quanto non implicante tout court esercizio di impresa, come produzione e scambio di beni e servizi.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’inosservanza dell’obbligo motivazione ex art. 111 Cost..

Espone il ricorrente che la sentenza impugnata priva di ogni significato ed effetto la norma di cui all’art. 1384 c.c., ed ha una motivazione apparente in contrasto con la norma costituzionale sopra enunciata.

5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel sostenere che l’apertura dell’esercizio commerciale – integrante l’attività di concorrenza sleale – in Salerno è avvenuta in data 28.3.2010 e non, come affermato dalla Corte di Appello, in data 23.3.2010, svolge una censura di merito in quanto finalizzata a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, ed è come tale non consentita in sede di legittimità.

Va, inoltre, osservato che il ricorrente, nell’affermare di aver dismesso la sua carica di amministratore sin dal 7.10.2010, e quindi ben prima dell’apertura dell’esercizio commerciale in concorrenza, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la stessa Corte di Appello ha dato atto che in data 7.3.2010 altro soggetto era stato nominato amministratore della Ginet s.r.l., ma ha, altresì, aggiunto che, successivamente, il ricorrente, in data 20.3.2010, ovvero quattro giorni prima di cedere le quote, aveva stipulato il contratto di locazione dell’esercizio commerciale, qualificandosi egli stesso come amministratore della Ginet s.r.l..

Nè, peraltro, il ricorrente può contestare che la stipula di un contratto di locazione di un immobile destinato ad esercizio commerciale rientri tra gli atti di gestione idonei ad integrare un effettivo esercizio di un’attività in concorrenza, non potendo avere la locazione di un immobile destinato ad esercizio commerciale altra finalità se non la prospettiva della produzione e/o scambio di beni e servizi, e costituisce quindi un atto idoneo a consentire alla società di conseguire il proprio oggetto sociale (nel caso di specie, identico a quello della società concorrente).

Va, comunque, in ogni caso, evidenziato che secondo il costante orientamento di questa Corte, integrano atti di concorrenza sleale non solo gli iniziali atti di gestione di un’attività economica concorrente, purchè non meramente preparatori (vedi Cass. n. 19132/2003), ma anche soltanto la costituzione di una società avente lo stesso oggetto sociale o un oggetto interferente (Cass. n. 16377/2006; Cass. n. 6654/2004).

Nè, peraltro, può rilevare che nelle pronunce sopra indicate questa Corte si fosse occupata di fattispecie in cui era lamentata la violazione del divieto di concorrenza previsto a carico del prestatore di lavoro subordinato nei confronti del datore di lavoro in corso di rapporto, a norma dell’art. 2105 c.c., essendo indubitabile che i principi sopra enunciati trovino applicazione, ai soli fini della concreta individuazione degli atti concorrenziali, anche nella diversa ipotesi della dedotta violazione dell’art. 2596 c.c..

6. Il secondo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che è costante orientamento di questa Corte (Sez. Cass. n. 10554 del 30/04/2010), che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo precisato in che termini e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., limitandosi, di fatto ad invocare una diversa interpretazione, a sè favorevole, del testo contrattuale.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare il ricorso per cassazione esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009 n. 18421; Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Nel caso di specie, il ricorrente ha apoditticamente dedotto la violazione dell’art. 1384 c.c., nonchè che la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alla quantificazione della penale per il divieto del patto di non concorrenza, non confrontandosi minimamente con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata svolte alle pagine 4 e 5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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