Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27974-2005 proposto da:

QUARTA CAFFE’ SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico

Signor Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLLAZZO GAETANO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CS SACOF AUTOTRASPORTI, RAS SPA, FALLIMENTO GIM STEFFE’ AUTOTRASPORTI

SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 17/12/2004, depositata il 05/01/2005,

R.G.N. 590/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GIORGIO GELERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 24 febbraio 2003 il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda proposta da Quarta Caffè s.p.a. nei confronti della s.n.c. Autotrasporti Gim Steffe e del Consorzio S.A.Co.F e condannava i convenuti al ristoro dei danni subiti per la perdita della merce rigettava la domanda di garanzia svolta dal Consorzio nei confronti della R.A.S. sotto molteplici aspetti, di inammissibilità e di merito.

Avverso questa sentenza proponevano appello principale il Consorzio e la Quarta Caffè appello incidentale.

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 5 gennaio 2005 rigettava l’appello principale e quello incidentale.

Contro questa decisione propone ricorso per cassazione la Quarta Caffè.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che come si rileva dalla redazione del ricorso non è indicato il motivo per cui si censura la sentenza impugnata, nè si indicano le norme di diritto su cui esso si fonda.

Nel testo del gravame, tra l’altro, si afferma che “In tanto possono valere i principi dell’art. 1689 c.c. in quanto il destinatario sia persona diversa dal mittente, non potendosi, altrimenti, ipotizzare un ipotetico trasferimento dei diritti”.

Nella fattispecie la Corte di appello ha ritenuto di fare una distinzione tra Quarta Caffè mittente e Quarta Caffè destinataria, non rendendosi tuttavia conto che, essendo un unico soggetto giuridico, esso acquistava, in un trasporto come questo, sia i diritti che competevano al mittente che quelli che competevano al destinatario senza assolvimento di particolare onere” (p. 5 ricorso).

Tanto premesso, la censura contenuta nel ricorso non è idonea per la omissione degli articoli di legge processuale, che si intendono violati, ad identificare il contenuto della doglianza attraverso le ragioni addotte.

Si rinviene nell’attuale impugnazione solo la prospettazione di una difforme interpretazione del merito e delle valutazioni dal giudice del merito, ma, in buona sostanza, non si riesce a comprendere se si tratti di motivazione incongrua, insufficiente, contraddittoria; di omessa pronuncia, di errore di diritto in cui eventualmente sarebbe incorso il giudice dell’appello.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile sotto ogni profilo, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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