Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. III, 03/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27610-2006 proposto da:

D.M.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato

CAVALIERE RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAZZEI VINCENZO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AZD TERRITORIALE EDIL RESIDENZIALE PUBBLICA COM ROMA ATER;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4007/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 15/07/2005, depositata il 27/09/2005;

R.G.N. 2703/1996.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RAFFAELE CAVALIERE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVA

che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la prima sentenza che aveva dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione d’immobile per uso abitativo intercorso tra il D.M. e l’IACP della Provincia di Roma;

che il ricorso per cassazione del D.M. è svolto in otto motivi e non si difende l’intimato Istituto.

Diritto

OSSERVA

la sentenza impugnata: 1) ha ritenuto rinunziata l’eccezione d’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di locazione ed accettato il contraddittorio, da parte del D.M., in ordine ad essa; 2) ha escluso che la domanda di risoluzione, proposta dall’Istituto, fosse da considerare nuova; 3) ha accertato l’effettuazione sull’immobile, da parte del conduttore, di una serie di lavori; 4) ha escluso che dalla documentazione prodotta fosse desumibile un’autorizzazione in proposito da parte dell’Ente proprietario; 5) ha accertato che il comportamento del conduttore s’è posto in contrasto sia con apposita clausola del contratto di locazione, sia con la disposizione dell’art. 1587 c.c. e che esso integra gli estremi del grave inadempimento;

il primo motivo del ricorso concerne il primo punto sopra menzionato ed è infondato, in quanto, in ordine alla declaratoria di avvenuta rinunzia dell’eccezione d’inammissibilità, il giudice ha proceduto all’interpretazione degli atti di causa, rendendo logica e congrua motivazione;

tutti gli altri motivi concernono il merito della controversia e sono in parte infondati (laddove censurano violazione di legge e vizi della motivazione non riscontrabili nella specie) ed in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia);

il ricorso deve essere, dunque, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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