Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2551 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2551 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24536-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
1822

ASSIMOCO SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 75/2013 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 07/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/02/2018

udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha

Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n.
75/43/13, in data 7 giugno 2013, confermando la decisione di primo grado, ha
risolto in favore della Assimoco spa, la controversia sorta tra quest’ultima e la
Agenzia delle Entrate, riguardo al se alla Assimoco spa spettasse il diritto,
negatole dall’Agenzia mediante silenzio con valore di rifiuto, di ottenere il

misura dell’1%, sul decreto ingiuntivo n. 4527/2007, emesso dal Tribunale di
Milano in favore della Assimoco, quale creditrice in rivalsa contro il soggetto
per il quale la stessa aveva prestato fideiussione in riferimento ad
un’operazione soggetta ad IVA e dal creditore del quale era stata escussa.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza suddetta
deducendo, in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., che la
Commissione Tributaria abbia violato o falsamente applicato l’art. 8, comma 1,
lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché gli artt.
37 e 40 del medesimo d.P.R.
3. La Assimoco spa non ha svolto difese.
4. Il ricorso è fondato:
4.1. con riguardo all’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (ai sensi del
quale, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta di registro), all’art.
40 dello stesso d.P.R. (ai sensi del quale per gli atti relativi a cessione di beni e
prestazione di servizi soggetti ad IVA, l’imposta di registro si applica in misura
fissa) e all’art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R.
n. 131/1986, con la relativa nota ii) (secondo cui sono atti soggetti a
registrazione in termine fisso con aliquota del 3%, i decreti ingiuntivi esecutivi
recanti condanna al pagamento di somme, salvo che si tratti di decreti che
dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA ai sensi
dell’art. 40), e con riferimento ad una fattispecie identica a quella che occupa,
questa Corte ha già avuto modo di osservare, con la sentenza 9 ottobre 2015,
n. 20262, seguita dalla ordinanza 21 dicembre 2015, n. 25702, che “al decreto
ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente, per il
recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA, è

rimborso dell’imposta di registro versata nella misura del 3% invece che nella

applicabile l’aliquota proporzionale del tre per cento al valore della condanna,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.
131 del 1986, non avendo spazio il principio di alternatività, in quanto l’obbligo
azionato con tale pretesa, da un lato, deriva da un rapporto distinto ed
autonomo da quello principale e, dall’altro, non si risolve in un corrispettivo o
in una prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto” (con le decisioni
sopra dette, alle quali questo Collegio intende dare continuità, è stato superato

giugno 2014, n. 14000-, il quale faceva leva, oltre che sulla surrogazione del
fideiussore al creditore, essenzialmente sulla pretesa inscindibilità
dell’operazione costituita dal titolo e dall’obbligazione principali e dal titolo e
dall’obbligazione accessori di garanzia, laddove invece, come osservato nelle
citate decisioni, il titolo da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto
dalla polizza fideiussoria cosicché, per un verso, è irrilevante la circostanza che
quanto versato dal fideiussore si riferisca ad un rapporto soggetto ad iva e, per
altro verso, il fideiussore che agisce per ottenere dalla parte debitrice quanto
egli ha versato al creditore non fa valere il diritto al pagamento di corrispettivo
per la concessione della fideiussione ma si limita ad esercitare i diritti già
spettanti al creditore).
5.

Atteso quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la sentenza

n.75/43/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deve
essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da compiere, la causa
può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.) con
rigetto dell’iniziale ricorso, proposto dalla Assimoco spa, per ottenere il
rimborso dell’imposta di registro versata nella misura del 3%, in relazione al
decreto ingiuntivo n. 4527/2007 emesso dal Tribunale di Milano.
6. Le spese del merito devono essere compensate attesa la sopravvenienza
dell’ orientamento giurisprudenziale condiviso; le spese del presente giudizio
devono seguire la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso
iniziale proposto dalla Assimoco spa per ottenere il rimborso dell’imposta di

il precedente e contrario orientamento -espresso da ultimo dalla ordinanza 19

registro versata in relazione al decreto ingiuntivo n.4527/2007 emesso dal
Tribunale di Milano;
compensa le spese del merito;
condanna la Assimoco spa a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di
questo processo, liquidate in C 600,00, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017
Il Presidente

dice st.

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