Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25509 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

OFFICINE SPETTOLI SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Miccinesi Marco e Francesco

Pistolesi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo, 180

presso lo studio dell’Avv. Paolo Fiorilli;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 26/19/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 19, in data 21/02/2007, depositata

il 07.06.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21

settembre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Letizia Guida, dell’Avvocatura Generale dello Stato,

per l’Agenzia;

Sentito, pure, l’Avv. Vincenzo Golino, per delega dei difensori della

contribuente;

Sentito, altresì, il P.M. dott. SORRENTINO Federico che ha chiesto

l’accoglimento, p.q.r., del ricorso principale ed il rigetto di

quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di rettifica, ai fini IVA per l’anno 1996, con il quale l’Ufficio aveva determinato la maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi.

L’adita CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, limitatamente ai rilievi relativi ai rapporti tra società consortili e con la SAIMI SRL, confermando, per il resto, l’operata rettifica. I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello principale dell’Agenzia Entrate ed incidentale della società, li rigettava entrambi, confermando la decisione di primo grado.

Con ricorso 23/28 luglio 2008, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Con controricorso 21 ottobre 2008, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e con contestuale ricorso incidentale, ha chiesto l’annullamento della decisione, nella parte ritenuta a sè sfavorevole.

L’Agenzia Entrate ha depositato memoria datata 21.07.2011, con la quale ha, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Con il primo mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia su motivi di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il terzo mezzo, in via subordinata a quanto prospettato con il secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi.

La società ha affidato il ricorso incidentale a sei mezzi, deducendo:

con il primo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

con il secondo nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 comma 3 e 53 comma 2;

con il terzo, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 2697 c.c.;

con il quarto, omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia;

con il quinto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5;

con il sesto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, artt. 91 e 92 c.p.c..

Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che avuto riguardo agli effetti ricollegabili all’eventuale accoglimento, vanno esaminati preliminarmente e congiuntamente, sono infondati.

Il primo, tenuto conto del principio secondo cui “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Cass. n. 24808/2005, n. 22860/2004, n. 5148/2003).

Il secondo, in base al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53, che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza” (Cass. 17180/2004, n. 18088/2004, n. 4615/2008).

Il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce l’illerfgittimità dell’avviso impugnato per mancanza di motivazione, per le ragioni anzi esposte, deve, pure, esaminarsi preliminarmente, è va, del pari, riconosciuto infondato.

Ciò, sulla base del condiviso principio, secondo cui “In tema di motivazione degli atti impositivi tributari (relativi alìIVA), il regime delineato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, commi 3, 22 e segg.

anteriormente all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, ed alla modifica recata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 (la fattispecie è infatti relativa al 1996), comporta che il giudice accerti se l’atto notificato sia dotato di motivazione diretta, o autonoma, ovvero di motivazione indiretta, “per relationem”; in tale secondo caso, che sia indicato l’atto o il documento cui si rinvia per l’integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l’accesso della L. n. 241 del 1990, ex art. 22 anche nell’ipotesi in cui l’atto o il documento fosse già’ stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che, pertanto, sia necessaria l’allegazione dell’atto oggetto di rinvio” (Cass. n. 18117/2004, n. 9363/2002), nonchè tenuto conto del fatto che “In tema di IVA, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa devesi ritenere indebita, sicchè legittimamente l’Ufficio procede a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta” (Cass. n. 13662/2001, n. 1181/2001).

La decisione impugnata, sul punto, si è attenuta a tali principi e, quindi, non giustifica censure, avendo ritenuto legittimo l’accertamento, in quanto contenente gli elementi necessari per mettere in grado “il contribuente di espletare la propria difesa” e, d’altronde, non essendo indispensabile, in base alla normativa applicabile ratione temporis, l’allegazione del pvc dei verificatori.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto mezzo dell’impugnazione incidentale, con i quali si denuncia insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, vanno accolti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza tenere in considerazione l’anzi trascritto principio, affermato tra l’altro, dalle citate pronunce n. 13662/2001 e n. 1181/2001, ed omettendo di verificare e valutare gli elementi probatori pretermessi, indicati nei mezzi in esame.

In particolare, la CTR, quanto alle doglianze mosse dalla ricorrente Agenzia, ha dedotto la sussistenza e correttezza delle contestate operazioni, per il solo fatto dell’accertata realizzazione di un capannone, quindi, senza verificare in concreto, malgrado le specifiche contestazioni dell’Ufficio, la sussistenza di elementi, idonei a far ritenere l’inesistenza, totale, parziale delle operazioni esposte in alcune delle fatture (n. 55, 77, 109, 132, 144, e 224 del 1996 emesse dalla Saimi srl) portate in detrazione e, quindi, a giustificare un diverso decisum, mentre quanto alle censure dell’appellante incidentale, la decisione non da contezza dell’iter decisionale, seguito per ritenere l’esistenza e l’avvenuta registrazione delle note di accredito e, quindi, la relativa incidenza fiscale, stante la specifica contestazione della contribuente – che anche in primo grado aveva sostenuto di non avere mai emesso e contabilizzato le note di variazione – e la possibilità di verifica della circostanza, attraverso la contabilità fiscale.

Il quinto mezzo del ricorso incidentale è inammissibile, in base al principio secondo cui “I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del “thema decidendum” del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità” (Cass. n. 16742/2005, 22154/2004).

Nel caso, la questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni, era stata decisa dai Giudici di primo grado, i quali, in apposito capo di sentenza, avevano rimesso all’Ufficio per la determinazione delle sanzioni applicabili per le verificate infrazioni, nel rispetto del principio di continuazione.

La statuizione andava, quindi, aggredita con specifico motivo di appello, e non già in via di mera “opposizione all’appello principale dell’Ufficio”, dal momento che solo la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di riproporre, con appello incidentale, le domande od eccezioni non accolte, mentre quella rimasta – come nel caso -, parzialmente, soccombente, ha l’onere, onde sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., di riproporre la questione con apposito motivo di appello incidentale.

Restano assorbite le censure di cui al secondo mezzo del ricorso principale ed al sesto di quello incidentale.

Conclusivamente, vanno accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto mezzo dell’impugnazione incidentale ed in relazione, va annullata la decisione impugnata; vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il sesto, nonchè il secondo mezzo del ricorso principale.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi affermati dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie, nei termini indicati nella parte motiva; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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