Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25509 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 21287-2016 proposto da:

M.P., titolare dell’omonima impresa edile, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DINO SELIS;

– ricorrente –

contro

S.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

SCALI A 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LO DUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO FORINA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 26334/2014

del TRIBUNALE di TORINO, depositata i106/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale MISTRI Corrado, che chiede

l’accoglimento dell’istanza di regolamento necessario di competenza

proposta da M.P., con conseguente annullamento

dell’ordinanza di sospensione del procedimento pronunciata in data 6

luglio 2016, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. dal Tribunale di Torino

in composizione monocratica nel procedimento n. 26344/2014 R.G.,

così disponendosi per l’effetto la prosecuzione del giudizio

sospeso.

Fatto

RILEVATO

che M.P. ha convenuto S.A.N. dinanzi al Giudice di pace di Torino al fine di sentirla condannare alla restituzione dell’importo pari alla metà delle spese relative a un procedimento di accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti;

che, a seguito del rigetto della domanda, il M. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Torino;

che, con provvedimento reso in data 6/7/2016 (comunicato in data 8/7/2016) il Tribunale di Torino ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., avendo rilevato la contemporanea pendenza di due giudizi, già definiti in sede d’appello (benchè non ancora definitivamente conclusi, per esser stato proposto ricorso per cassazione), nel corso dei quali il M. aveva invocato l’accertamento del medesimo credito nei confronti della S., con la conseguente necessità di attendere il passaggio in giudicato delle decisioni definitive di detti giudizi, ritenuti pregiudicanti;

che avverso detta ordinanza di sospensione, il M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui ha fatto seguito il deposito di una nota;

che S.A.N. resiste con controricorso, eccependo il difetto di procura speciale in capo al difensore del ricorrente ai fini della proposizione del ricorso per cassazione e, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo, in accoglimento del ricorso, per l’annullamento del provvedimento impugnato;

considerata, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione relativa al difetto di procura speciale in capo al difensore del ricorrente ai fini della proposizione del ricorso per cassazione;

che, infatti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’art. 83 c.p.c., u.c. la norma speciale di cui all’art. 47, comma 1 stesso codice, con la conseguenza che questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, financo non iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori (cfr. Sez. 6 3, Ordinanza n. 4345 del 19/03/2012, Rv. 621751 – 01);

che, nella specie, dal testo della procura ad litem rilasciata al difensore del M. non risulta alcuna espressa esclusione riferita alla proposizione del regolamento di competenza;

che, nel merito dell’impugnazione, il ricorrente censura l’ordinanza del giudice a quo per avere quest’ultimo erroneamente ritenuto la causa in esame pregiudicata da quelle pendenti richiamate, essendo piuttosto rilevabile il contrario rapporto di dipendenza (pregiudiziale) di queste ultime rispetto all’odierna e, in ogni caso, l’assoluta indipendenza della causa in esame da quelle;

che il ricorso è fondato;

che, al riguardo, al di là della più precisa individuazione dei termini del rapporto di pregiudizialità tra la presente controversia e le cause pendenti richiamate dal giudice a quo, vale evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 – 01);

che, infatti, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la possibilità della sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c. si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, Rv. 623042 – 01);

che, pertanto, allorchè nel giudizio pregiudicante sia già stata pronunciata una sentenza di merito (di seguito impugnata), il giudizio pregiudicato non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione (Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, Rv. 623042 – 01, cit.);

che, nella specie, avendo il giudice a quo erroneamente disposto la sospensione del giudizio ritenuto pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., senza neppure indicare, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., alcuna argomentazione a sostegno della ritenuta non riconoscibilità dell’autorità della decisione di merito emessa nel giudizio ritenuto pregiudicante, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio, rimettendo all’esito di esso il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; dispone la prosecuzione del giudizio e rimette all’esito di esso il regolamento delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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