Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25509 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25509 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 22167-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
2887

contro

FALL. CELLINI ALESSANDRO in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE
MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato DE CESARE
GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCCHETTI DINO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 13/11/2013

- controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

49/2006

della

depositata il

10/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUCCHETTI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

Nel corso del giudizio avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di rettifica della
dichiarazione IVA relativa all’anno 1985 il contribuente Cellini Alessandro presentava

cure dichiarava in conseguenza definito il rapporto tributario con sentenza confermata in
grado di appello e quindi cassata con sentenza in data 26.3.2003 n. 8282 di questa Corte
che riteneva affetta la decisione da vizio logico (insufficienza di motivazione)
rimettendo la causa al Giudice di appello.

Ik esito al giudizio rinvio, riassunto dall’Ufficio di Latina dell’ Agenzia delle Entrate,
la Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza in data 10.6.2006 n. 49 ha
rigettato l’appello dell’Ufficio con il quale si deduceva la erroneità della pronuncia di
primo grado in ordine alla definizione del rapporto tributario -per omessa rilevazione
della diffornità dei costi deducibili relativi all’esercizo della impresa indicati nella
dich arazione integrativa in misura superiore a quelli oggetto dell’avviso di rettifica-,
ritenendo: a) che il vizio di insufficiente motivazione accertato nella sentenza della
Corte di cassazione era riferito alla omessa completa valutazione dei dati contabili,
essendosi limitato il Giudice di merito a verificare soltanto i dati relativi ai cirrispettivi
ed ai costi iscritti nel “quadro C, tabella I della dichiarazione integrativa” b) che
dall’esame di tutti i dati contabili emergeva la piena corrispondenza tra i dati raltivi ai
ricavi ed ai costi riportati nella dichiarazione integrativa e quelli indicati nell’avviso di
rettifica dell’Ufficio e che, quanto all’importo versato, il contribuente aveva
correttamente applicato la detrazione del 53% sui corrispettivi imponibili, come previsto
nella tabella allegata al DPCM 28.7.1989 -emanato in esecuzione dell’art. 17 del DL
2.3.1989 n. 69 conv. in legge 27.4.1989 n. 154- al numero di codice corrispondente
all’esercizio di attività di trasporto su strada di persone e cose.

RG n. 22167/2007
ric. Ag.Entrate c Fai!. Cellini Alessandro

Con
Stefano

‘eri

dichiarazione integrativa ai sensi del decreto legge n. 69/1989 ed il Giudice di prime

Avverso tale sentenza non notificata ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 25.7.2007 al curatore
del Fallimento della ditta individuale Cellini Alessandro che ha resistito con

Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si deduce il vizio logico di omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., è inammissibile per omessa
specificazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione deve intebdersi
inficiata da “error facti”.

L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento di
sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali
della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c. (“chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione”), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è

stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi
proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di
entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva
abrogazione disposta dall’art. 47co l lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).

Nella specie la sentenza della CTR del Lazio oggetto di ricorso per cassazione risulta
pubblicata mediante deposito in segreteria in data 10.6.2006, ricadendo pertanto il
2
RG n. 22167/2007
ric. Ag.Entrate c Fai!. Cellini Alessandro

Cot-pt.
Stefan
livieri

controricorso.

ESENTE DA REGISTRAW4E
Al SENSI DEL D.P.R. 264;i1416
N. 131 TAB. ALL. ì. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma
processuale sopra richiamata.

Tanto premesso il motivo con il quale si deduce vizio motivazionale della sentenza di
appello è inammissibile avendo omesso la ricorrente di operare la sintesi della dedotta
critica di insufficienza rivolta all’apparato motivazionale della decisione della CTR

requisito di specificità del motivo ex art. 366co1 n. 4 c.p.c., ma assume una propria autonoma
funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante -ove correttamene valutato- ai fini
della decisione favorevole al ricorrente: cfr. Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603, id. III sez.
7.4.2008 n. 8897; id. III sez. n. 16567/2008; id.; id. SU n. 11652/2008; Corte cass. SU
14.10.2008 n. 25117 secondo cui “l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per
le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non
già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso ma anche formulando al termine di esso, una
indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del
motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso”).

Segue la condonna della Agenzia fiscale soccombente alle spese di lite che si
liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione
delle spese del presente giudizio cvhe liquida in E 2.500,00 per compensi, oltre gli
accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 21.10.2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L

3 EY 21113
11 Fuaziwt,

calabrese (tale sintesi, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il

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