Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25508 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

OFFICINE SPETTOLI SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato

speciale in Notaio Giovanni Bissi da Ferrara del 19.03.2007 rep.

25901, dagli Avv.ti Miccinesi Marco e Francesco Pistolesi, e

domiciliata in Roma, Via Ardea 1/B presso lo studio dell’Avv.

Francesco Batocchi;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102 della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna – Sezione n. 06, in data 24/06/2005, depositata il

28.10.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21

settembre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Letizia Guida, dell’Avvocatura Generale dello Stato,

per l’Agenzia;

Sentito, pure, l’Avv. Vincenzo Golino, per delega del difensore della

contribuente;

Sentito, altresì, il P.M. dott. SORRENTINO Federico che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1995, con il quale l’Ufficio aveva determinato la maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interesse. L’adita CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, opinando per l’insussistenza dei presupposti impositivi. La CTR, pronunciando in sede di appello, ha disposto il rigetto del ricorso, dopo avere affermato che “la decisione della Commissione di Primo Grado appare logica, conforme a diritto e non deve perciò essere modificata”, così esprimendo generica condivisione per la decisione di primo grado.

Con ricorso 05/07 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

La contribuente ha svolto difese orali alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 695 del 1996, art. 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, D.P.R. n. 917 del 1986 ed insufficiente motivazione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 75 e 63 (TUIR) e motivazione contraddittoria, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 120, cit. TUIR. Il Collegio ritiene che il primo mezzo, con cui si denuncia la totale carenza di motivazione della decisione impugnata, sia fondato e vada accolto. Nel caso, in effetti, la sentenza impugnata esprime generica condivisione ed adesione alla decisione di prime cure, omettendo ogni concreto riferimento critico alle relative argomentazioni, e senza dare contezza del procedimento logico – giuridico seguito per giungere al rassegnato decisum.

I Giudici di appello, così operando e decidendo, hanno fatto malgoverno di consolidati principi, secondo cui è ravvisabile “il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

Il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, annullata l’impugnata decisione, con assorbimento delle altre censure e con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida, adeguandosi ai richiamati principi, motivando congruamente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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