Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25508 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5966-2017 proposto da:

ALFA OSSIGENO SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

167, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17436/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La società Alfa Ossigeno Srl propone ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 17436/16, pubblicata il 31 agosto 2016.

La ricorrente espone che nel dispositivo della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese della parte soccombente, Agenzia Italiana del Farmaco era stata omessa la condanna alle spese generali, Iva e cassa previdenza avvocati.

L’Agenzia Italiana del Farmaco non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di relazione che ha proposto l’accoglimento del ricorso.

Il collegio invitato a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013) Tale principio risulta applicabile anche alla liquidazione delle spese di lite regolata, come nel caso di specie, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, atteso che la obbligatorietà del rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15% del compenso totale, è espressamente prevista dall’art. 2, comma 2 D.M. cit.. In base alle considerazioni che precedono, in adesione alla proposta del Consigliere relatore, il ricorso deve essere accolto.

Infine, in virtù di un indirizzo consolidato, espresso anche a Sezioni Unite, che va confermato e ribadito, poichè il procedimento di correzione degli errori materiali costituisce un procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. per emettere una pronuncia di condanna, in quanto il provvedimento conclusivo di un tale procedimento non contenzioso non è suscettibile di determinare una posizione di soccombenza. Cass n. 9311 del 2006 (Cass., Sez.Un., n. 9438 del 2002; cass n. 11483 del 2002; cass. n. 4126 del 1985).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione del dispositivo della propria sentenza n. 17436/2016 mediante integrazione, dopo le parole” di cui 200 per spese” con le parole “oltre spese forfettarie nella misura del 15%, e gli accessori di legge”. Dispone l’annotazione della presente correzione in calce all’originale della sentenza. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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