Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25508 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 244-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3271/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, di parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente R.V. avverso una sentenza della CTP di Taranto, che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente avverso rifiuto di rimborso IRAP anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;

che, secondo la CTR, il rimborso era dovuto solo per l’anno 2002 e non per gli anni dal 1998 al 2001, atteso che, durante questi ultimi anni, il contribuente, svolgente la professione di medico specialista ortopedico, aveva avuto alle sue dipendenze una segretaria con contratto part-time, che gli aveva consentito di dedicare maggior tempo alla visita medica dei pazienti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto nel 2004 il contribuente aveva presentato domanda di condono per le annualità dal 1997 al 2002 compreso; ed ai sensi dell’art. 9 della legge di cui sopra, l’adesione del contribuente ai condoni previsti dalla citata legge era ostativa all’accoglimento dell’istanza di rimborso IRAP ritenuta dal contribuente indebitamente versata per il 2002; che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20650 del 2015; Cass. n. 3682 del 2007; Cass. n. 1967 del 2012), con riferimento alla definizione automatica delle liti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso IRAP; invero il condono, quale strumento volto a definire in via transattiva una controversia in ordine all’esistenza di tale IRAP, pone il contribuente difronte ad una scelta: o coltivare la controversia nei modi ordinari, con conseguente possibilità di conseguire il rimborso delle somme indebitamente pagate; o versare quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi od interferenze con quanto già eventualmente corrisposto in via ordinaria;

che non è ostativa all’accoglimento del motivo di ricorso in esame la circostanza che la questione sia stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, atteso che l’insorgenza della succitata fattispecie estintiva della pretesa fiscale per intervenuto condono può essere rilevata dall’ufficio anche nel giudizio di legittimità, essendo consentito in esso produrre documenti relativi alla cessazione della materia del contendere ex art. 372 c.p.c., concernendo detti documenti la stessa ammissibilità del ricorso; invero la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, figura nella quale va certamente inquadrata la definizione automatica della lite per condono, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, sempre rilevabile d’ufficio dal giudice, non essendo soggetta alle preclusioni previste per siffatto tipo di eccezioni (Cass. n. 8118 del 2012; Cass. SS.UU. n. 1518 del 2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere la causa nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini di merito, va respintola domanda iniziale proposta dal contribuente, con compensazione integrale delle spese di merito, tenuto conto dell’andamento alternativo del giudizio di merito e disponendosi la non ripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso iniziale del contribuente, con compensazione integrale delle spese del merito e non ripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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