Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25508 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28033/2013 R.G. proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Mancuso ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via dei

Mille n. 34 c/o Istituto E. Montale.

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 11/50/13, pronunciata il 17/09/2012, depositata il

14/01/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Michele Cataldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.L. impugnò innanzi alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’anno d’imposta 2003, il reddito di partecipazione alla Cooperativa Cache Cache a r.l., sul presupposto che tale ente dissimulasse una società di fatto e che, pertanto, non potesse beneficiare del regime fiscale agevolato riconosciuto alle cooperative e, ancora, che la contribuente, con i propri famigliari, fosse socia della società di fatto.

2. La CTP di Napoli accolse il ricorso, rilevando che l’atto impositivo opposto scaturiva da altro avviso, emesso dall’Agenzia delle entrate di Perugia nei confronti della Cooperativa Cache Cache, fondato sul processo verbale di constatazione della GdF del capoluogo umbro, non notificato alla contribuente che, perciò, non aveva avuto modo di conoscere le ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ne aveva esclusa la qualità di socia della cooperativa, ritenendola partecipe della società di fatto a stretta base familiare. Pertanto, il giudice di primo grado aveva affermato la nullità dell’atto impositivo, al quale non era stato allegato il detto PVC, anch’esso non notificato alla ricorrente.

3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 11/50/13, depositata il 14/01/2013, ha accolto il gravame dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, sul rilievo che i soci erano al corrente del PVC della GdF, a cui avevano fatto seguito gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione i loro redditi di partecipazione, avendo anch’essi preso parte al giudizio d’impugnazione di altri avvisi di accertamento, conclusosi, in appello, con la sentenza della CTR di Perugia n. 115/2012, di rigetto del gravame della Cooperativa Cache Cache a r.l. e dei soci e componenti del CdA, in assenza del requisito della mutualità in capo alla società appellante.

4. Il contribuente ha proposto ricorso, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia, rimasta intimata, per la cassazione della sentenza d’appello emessa dalla CTR della Campania.

5. Successivamente, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per effetto della rinuncia del ricorrente, che, ex art. 390 c.p.c., comma 3, non necessita di notifica, non essendo costituita la controparte (Cass., 10/12/1996, n. 10978), va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.

2. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la controricorrente.

3. Essendo la causa di estinzione, per effetto della rinuncia del contribuente, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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