Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25507 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
DELTA SPETTACOLI SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 45/13/2004 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 13, in data 17/11/2004, depositata il
13 dicembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21
settembre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M. dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, gli avvisi di rettifica, ai fini IVA per gli anni 1986 e 1987, con il quale l’Ufficio aveva determinato maggiore imposta, interessi e sanzioni.
L’adita CTP di Bari, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricorsi, limitatamente alle irrogate sanzioni – che riteneva coperte dal chiesto condono, confermando, per il resto, le operate rettifiche. I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sugli appelli proposti dalle parti, li ha rigettati.
Con ricorso 30/01//2008, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L’intimata società non ha svolto difese in questa sede. Con ordinanza 27.03.2008 questa Corte, ravvisata una ipotesi di nullità della notifica del ricorso di Cassazione e constato che l’intimata non aveva svolto difese, ne ha disposto il rinnovo, onerando dell’incombenza l’Agenzia ricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso il contenuto della precitata ordinanza del 27.03.2088, con cui questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso, da effettuarsi entro il perentorio termine di sessanta giorni, onerando dell’incombenza l’Agenzia Entrate;
Considerato che dalla documentazione in atti risulta che copia dell’ordinanza predetta è stata notificata alla ricorrente Agenzia e per essa all’Avvocatura Generale dello Stato, in data 19 maggio 2008;
Considerato che non risultano depositate in atti, neppure all’odierna udienza, copie del ricorso e dell’ordinanza precitate, debitamente notificate all’intimata società;
Considerato che il ricorso non può proseguire e va, dunque, dichiarato inammissibile (SS.UU. n. 13602/2004);
Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011