Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25507 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.26/10/2017),  n. 25507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18229-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato DOMENICO GIOVANNI RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

UBI LEASING SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato

CARMINE STINGONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA

BIGI;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale De Masellis Mariella, che chiede la Corte di

Cassazione rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale

di Ancona, con le determinazioni di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato a 3 motivi, avverso l’ordinanza Trib. Napoli 25/3/2016, che in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla società Ubi Leasing s.p.a. (ivi convenuta dal primo, in persona del curatore, per la restituzione della rata versata all’atto della sottoscrizione del contratto di leasing avente ad oggetto opificio industriale da costruire in (OMISSIS), a suo tempo stipulato con la (OMISSIS) s.p.a., pari ad Euro 155.711,75, nonchè delle 96 rate riscosse, pari alla complessiva somma di Euro 829.966,848, all’esito della risoluzione di diritto del medesimo), si è dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Ancona, quale giudice indicato nella clausola contrattuale di proroga della competenza.

Resiste con memoria difensiva il Fallimento.

Con requisitoria scritta del 14/2/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Ancona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i 3 motivi di ricorso il ricorrente denunzia l’erroneità dell’impugnata pronunzia, lamentando essersi dal giudice di merito erroneamente ritenuto che, stante l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, sia rimasta nella specie invero caducata con effetto ex tunc anche la clausola di proroga della competenza.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto ribadito che, essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c.in ordine ai quali l’art. 47 stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata (cfr. Cass., 21/7/2006, n. 16752), sicchè anche il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 va imprescindibilmente osservato (v. Cass., 21/7/2006, n. 16752; Cass., 13/7/2004, n. 12912; Cass., 13/11/2000, n. 14699. E, da ultimo, Cass., 23/7/2012, n. 12830; Cass., 27/11/2012, n. 21070).

Orbene, il ricorso è nel caso formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al contratto “registrato all’Ufficio delle Entrate di Ancona il 18 maggio 2001, al n. 3526/3)”, alla “raccomandata in data 27 ottobre 2011”, alla “sentenza n. 60 in data 23 febbraio 2012″ del Tribunale di Napoli, all'”atto di citazione notificato… alla banca il 6 novembre 2015”, alla “clausola risolutiva espressa (come prevista dall’art. 15 del contratto)”) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cassi, 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è poossibile sopperire con le indagini integrative, non avendo in presenza di tali carenze la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 785).

Va per altro verso posto in rilievo che, trattandosi nella specie di diritti acquisiti al patrimonio della società fallita anteriormente alla declaratoria di fallimento, in quanto la risoluzione di diritto del contratto de quo è asseritamente intervenuta prima di tale pronunzia, trova nel caso applicazione il principio affermato da questa Corte in base al quale alla domanda di ripetizione di indebito fondata su contratto risolto che dia luogo a prestazioni da restituirsi si applicano i criteri di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in quanto di natura non già reale bensì personale, essendo essa fondata sull’obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio avente ad oggetto l’immobile (cfr. Cass., 20/5/2005, n. 8248. Cfr. altresì Cass., 12/1/2007, n. 453).

Peraltro, in presenza di clausola contrattuale derogatoria della competenza per territorio come nella specie riferita a tutte le controversie derivanti dal contratto, la stessa opera anche con riguardo alla controversia avente ad oggetto la restituzione delle somme prestate in esecuzione del medesimo, pur quando al momento della richiesta restituzione il contratto si sia già sciolto, trovando essa fondamento nel contratto medesimo (cfr., con riferimento al contratto di agenzia, Cass., 3173/2011, n. 7529).

Orbene, nel premettere che “si sottraggono alla vis attrattiva della L. Fall., art. 24 le azioni che sono già nel patrimonio del fallito e cioè quelle che si trovano con questo in rapporto di mera occasionalità”, e che “l’azione proposta con il presente giudizio riguarda certamente diritti del fallito preesistenti”; nonchè nell’affermare che “la competenza territoriale del giudice adito resta quella prevista dal c.p.c. e, più precisamente, nel caso di specie, quella scelta liberamente dalle parti in virtù di regolare accordo tra di loro”, dei suindicati principi il giudice del merito ha nell’impugnato provvedimento fatto invero piena e corretta applicazione.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Ancona.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Ancona. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di regolamento, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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