Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25507 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25507 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 5621-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2885

contro

ROLDA SRL IN LIQUIDAZIONE, TNS INFRATEST SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 30/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

_

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza 30.1.2006 n. 126
accoglieva l’appello proposto da ROLDA s.r.l. in liquidazione avverso la cartella di

a titolo di sanzione pecuniaria ed interessi iscritte a ruolo in data 27.12.2001, ai sensi
degli artt. 17co3 Dlgs n. 472/2997 e 54 bis Dpr n. 633/72, per ritardato versamento
dell’IVA relativa alla dichiarazione annuale presentata per l’anno di imposta 1998.

I Giudici territoriali, rigettati gli altri motivi di gravame relativi alla nullità della
cartella per difetto di motivazione ed alla eccezione di decadenza dal potere inogativo
della sanzione, accoglievano il primo motivo di impugnazione rilevando che la società
era stata cancellata dal registro delle imprese in data 21.1.2000, con la conseguenza che
la sanzione pecuniaria doveva ritenersi illegittimamente irrogata nei confronti di un
soggetto giuridico ormai già estinto, giusta la interpretazione della disposizione dell’art.
2495 c.c. secondo cui, dopo la cancellazione, “ferma la estinzione della società” le
azioni dei creditori soci potevano essere esperite esclusivamente nei confronti dei soci
nei limiti della liquidazione della rispettive quote.

Avverso la sentenza di appello non notificata ha proposto ricorso per cassazione ,
affidato ad un unico motivo, la Agenzia delle Entrate con atto ritualmente notificato in
data 15.2.2007 alla società nel domicilio eletto presso l’incaricato della difesa tecnica
nominato ex art. 17 Dlgs n. 546/1992.

La parte resistente non ha spiegato difese.

I
RG n. 5621/2007
ric.Ag.Entrate c/ROLDA s.r.l. in liquid.

Cons.
Stefano

vieri

pagamento, notificata il 10.7.2003 avente ad oggetto la liquidazione delle somme dovute

Motivi della decisione

Il motivo con il quale si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del
previgente art. 2456 c.c. (applicabile ratione temporis) e degli artt. 6 e 10 de Dlgs n.
6/2003, in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c., è fondato.

in data 27.7.1999 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione di ROLDA
s.r.l. e presentata istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese

in data 21.1.2000 è stata disposta la cancellazione della società

in data 27.12.2001 l’Amministrazione finanziaria, a seguito di verifica formale ex
art. 54 bis Dpr n. 633/72 della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 1998,
ha iscritto a ruolo le somme dovute dalla società a titolo di soprattassa ed interessi
per tardivo versamento della imposta

in data 10.7.2003 è stata notificata la relativa cartella di pagamento, che
unitamente al ruolo, è stata ritualmente opposta dal liquidatore della società
(cancellata) con ricorso proposto avanti la CTP di Milano
avverso la sentenza della CTP pubblicata in data 28.9.2004 n. 103 il liquidatore
ha proposto appello depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria
in data 6.12.2004.

Tali i fatti incontestati, la CTR della Lombardia ha ritenuto illegittima la iscrizione a
ruolo, rilevando che a tale data la società di capitali -soggetto giuridico debitore- doveva
ritenersi già estinta in conseguenza della avvenuta cancellazione dal registro delle
imprese, giusta il disposto dell’art. 2495co2 c.c. (introdotto dall’art. 4 del Dlgs n. 17.1.2003 n.
6 recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative) che

ricollegava l’effetto “estintivo” delle società dotate di personalità giuridica alla
pubblicità costitutiva della iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, con
la conseguenza che, estinta la società, i diritti vantati dal creditore della società rimasto
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RG n. 5621/2007
ric.Ag.Entrate c/ROLDA s.r.l. in liquid.

Co
Stefano

vieri

Risulta dagli atti di causa che

insoddisfatto avrebbe potuto essere fatti valere esclusivamente nei confronti dei soci e
soltanto fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, ovvero anche nei confronti dei liquidatori ma soltanto nel caso in cui
questi avessero versato in colpa.

Deve ritenersi errata la interpretazione della norma di cui all’art. 2495co2 c.c. fornita

stessa.
Se, infatti, va confermato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi all’indomani della
riforma societaria e delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 6/2003 anche alla disciplina
della estinzione delle società di capitali (non più regolata dall’art. 2456 c.c. ma collocata
nell’art. 2495 c.c.), secondo cui, con esclusione dei rapporti definitivamente esauriti e
degli effetti irreversibilmente prodotti, la nuova norma – da estendersi analogicamente anche
alle “società di persone”, dotate di limitata soggettività, e dei consorzi con attività esterna- trova

applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente alla data 1
gennaio 2004 di entrata in vigore della stessa (cfr. Corte eass. 28.8.2006 n. 18618; id. sez.
lav. 18.9.2007 n. 19347), errata deve invece ritenersi la applicazione retroattiva della

stessa, in quanto come è stato correttamente rilevato la norma -pur limitandosi a
disciplinare gli effetti senza incidere sui fatti genetici della fattispecie estintiva- non può
ritenersi meramente ricognitiva del senso e della portata della precedente norma di cui
all’art. 2456 c.c., ed in assenza di esplicita previsione legislativa non può neppure
considerarsi norma interpretativa (come ritenuto nei precedenti di questa Corte cass. II sez.
15.10.2008 n. 25192 e I sez. 12.12.2008 n. 29242), trattandosi invece di norma dettata “in

modo da regolare i soli effetti estintivi a decorrere dalla entrata in vigore della riforma
del diritto societario anche in rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere
di jus superveniens ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le
pregresse cancellazioni, in rapporto a quanto previsto nelle preleggi ed in Costituzione”
con la conseguenza, da un lato, che “la cancellazione dal registro delle imprese
determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei
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RG n. 5621/2007
ric.Ag.Entrate c/ROLDA s.r.l. in liquid.

Cons st.
Stefand Olivieri

dal Giudice di merito in relazione alla efficacia temporale retroattiva riconosciuta alla

rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia
avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, che, modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito
efficacia costitutiva alla cancellazione”, e dall’altro che, non avendo detta norma
efficacia retroattiva “e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti

predetta data” (cfr. Corte cass. SS.UU. 22.2.2010 n. 4060 e n. 4061).

Ne segue che al tempo della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di
pagamento (10.7.2003) la società -se pure già cancellata dal registro delle imprese- non
poteva tuttavia considerarsi già estinta in applicazione dell’art. 2495 co2 c.c. e dunque la
pretesa sanzionatoria della Amministrazione finanziaria era stata fatta valere nei
confronti di un soggetto giuridico che -secondo la consolidata interpretazione
giurisprudenziale fornita in relazione al previgente art. 2456 c.c., e fondata sulla natura
di pubblicità meramente dichiarativa della cancellazione- conservava ancora dopo la
cancellazione, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio sociale, una soggettività
attenuata ed un correlativa ridotta legittimazione processuale (cd. ultrattività della
società cancellata) in ordine ai rapporti giuridici, non ancora definiti, con i terzi creditori.
Ed infatti, anteriormente alla riforma del diritto societario doveva ritenersi pacifico che
la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determinava,
“ipso facto”, l’estinzione, che si verificava solo in conseguenza della definizione di tutti i
rapporti ancora pendenti: la società conservava, pertanto, in pendenza di una siffatta
situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e doveva essere
evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale
nominato ai sensi del disposto di cui all’art. 78 cod. proc. civ.. (cfr. ex pluribus Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004).

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RG n. 5621/2007
ric.Ag.Entrate c/ROLDA s.r.l. in liquid.

Cons st.
Stefand Olivieri

della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società
cancellate in epoca anteriore al 10 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla

La errata statuizione della CTR lombarda non determina tuttavia l’accoglimento del
ricorso,Ed infatti, verificatosi nel corso del processo di merito, a far data dall’1.1.2004,
data di entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.c., l’effetto costitutivo della estinzione
della società in conseguenza della pregressa iscrizione della cancellazione nel registro
delle imprese, effettuata in data 21.1.2000, e non essendo stata correttamente disposta la
interruzione del processo in difetto di rituale dichiarazione o notificazione dell’evento

tributaria regionale investita dall’appello proposto in data 6.12.2004 dall’ex liquidatore
della società, estinta alla data 1.1.2004, bene avrebbe dovuto rilevare, proprio in
applicazione dell’art. 2495 c.c., il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del
i f kik 3

liquidatore. 1%1~o il fenomeno successorio che si verifica con la estinzione della
società di capitali (privata della capacità di stare in giudizio: Corte cass. SU 12.3.2013 n. 6070),
come regolato dalla norma predetta, determina il trasferimento ex art. 110 c.p.c. delle
obbligazioni della società direttamente ai singoli soci -che ne rispondono solo in quanto
risultino attributari di diritti e beni in base al bilancio finale di liquidazione e soltanto nei
limiti di quanto riscosso-, icchè, in pendenza di lite, la legittimazione sostanziale e
processuale viene acquistata ex art. 110 c.p.c. dai soci, nei cui confronti soltanto,
pertanto, debbono essere proposte le eventuali impugnazioni (cfr. Corte eass. III sez.
10.11.2010 n. 22830; id. V sez. 16.5.2012 n. 7676 che ha dichiarato inammissibile l’appello

proposto nei confronti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del
processo; id. SU n. 6070/2013 cit.; id. V sez. 6.6.2012 n. 9110 che ha ritenuto ammissibile il
ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio, nel giudizio in cui era stata originariamente
parte la società poi cancellata),Rimanendu esclusa pertanto una concorrente legittimazione

processuale dell’ex liquidatore privato, a seguito della estinzione della società, del potere
di rappresentanza di tale soggetto (e dunque anche del potere di conferimento della procura ad
litem che se rilasciata deve ritenersi affetta da nullità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 29242 del
12/12/2008; id. V sez. ord. 3.11.2011 n. 22863), non ricorrendo nel caso di specie la ipotesi

di responsabilità diretta per colpa del liquidatore prevista dall’ultima parte dell’art. 2495
comma 2 c.c., nè la ipotesi speciale disciplinata dall’art. 36 comma 1 del Dpr n.
602/1973 (responsabilità diretta -per il pagamento della imposta- del liquidatore che, durante la
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ric.Ag.Entrate c/ROLDA s.r.l. in liquid.

Co est.
Stefan
ivieri

estintivo della soggettività giuridica della società di capitali, tuttavia la Commissione

esecuzione delle operazioni di liquidazione, abbia omesso di versare in tutto od in parte -in
violazione della prelazione- le imposte sui redditi della persona giuridica: su cui vedi Corte cass. V
sez. 13.7.2012 n. 11968).

Cessata la capacità processuale della società, l’appello proposto dal liquidatore
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Giudice di appello ed il ricorso per
cassazione proposto dalla Agenzia fiscale avrebbe dovuto essere proposto nei confronti

liquidatore cessato dal’incarico e privato del potere rappresentativo.

Trattandosi pertanto di questione attinente alla “legitimatio ad causam” in ordine alla
quale -in difetto di espressa pronuncia del Giudice di merito- sussiste il potere della
Corte di rilevabilità ex officio, deve essere dichiarato inammissibile l’appello proposto
da soggetto che al tempo era già decaduto dalla nomina di liquidatore e non poteva
quindi rappresentare in giudizio un soggetto giuridico già estinto con la iscrizione della
cancellazione della società dal registro delle imprese.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art.
382 c.p.c. in quanto il giudizio di appello non poteva essere proseguito.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero
giudizio, essendo pervenute le SS.UU a comporre il contrasto giurisprudenziale sul
punto soltanto in tempo successivo alla presentazione dell’atto di appello.

P.Q.M.
La Corte :
– decidendo sul ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate , cassa senza rinvio la
sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dal liquidatore della
società contribuente
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 21.10.2013

dei soci e non della società cancellata (soggetto estinto), e neppure nei confronti dell’ex

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