Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25507 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 217-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAGLIANI GIORGIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2281/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente C.L. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Modena, che aveva accolto il suo ricorso avverso due avvisi di accertamento IRPEF 2009 e 2010, per maggiori redditi accertati nei confronti del predetto contribuente, quale socio al 50% della s.p.a. “T.E.C.”, società a ristretta base partecipativa, dichiarata fallita il 18 settembre 2012, nei cui confronti erano stati accertati per il 2009 ed il 2010 utili non contabilizzati, con avvisi di accertamento divenuti definitivi.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata per omessa ed errata valutazione di prove documentali prodotte, nonchè violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata aveva omesso di valutare il contratto preliminare da lui sottoscritto il 14 dicembre 2009 con P.L. per la cessione delle proprie quote della s.p.a. “T.E.C.”; in particolare il patto n. 6, con il quale egli aveva mantenuto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società a titolo gratuito fino al marzo 2011; il patto in esame era servito all’acquirente per compiere ripetute violazioni di legge, ricadute sulla sua persona, formalmente legale rappresentante della società, ma nella sostanza privo di effettivi poteri, essendo stato egli estromesso nei fatti dalla gestione della società fin dalla sottoscrizione dell’anzidetto preliminare; da quel momento il PREDIERI aveva utilizzato la società come schermo per coprire le proprie attività fraudolenti, come era stato altresì confermato dal curatore del fallimento della citata società nella sua relazione ex art. 33 L. Fall., nella quale era stato evidenziato che il fallimento era la conseguenza di una sistematica attività di distrazione dell’attivo aziendale a favore di società riconducibili a P.L.;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è inammissibile (cfr. Cass. n. 8867 del 2019; Cass. n. 24012 del 2016), atteso che, con esso, il contribuente, lamentando violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed allegando pertanto una pretesa nullità della sentenza impugnata o del procedimento, si duole in realtà di un’erronea valutazione del materiale probatorio fatta dalla CTR; nel dettaglio, si duole che gli utili extracontabili accertati nei confronti della fallita s.p.a. “T.E.C.”, società a ristretta base partecipativa, di cui il contribuente era socio al 50%, e ritenuti dall’Agenzia delle entrate da lui conseguiti per gli anni in esame (2009 e 2010), non fossero stati in realtà da lui incamerati, per essere stato egli estromesso dalla gestione della società fin dal 14 dicembre 2019, data della stipula di un contratto preliminare, con il quale aveva ceduto a P.L. le proprie quote di partecipazione della s.p.a. “T.E.C.”;

che tuttavia i rilievi critici anzidetti sono in realtà finalizzati a sollecitare a questa Corte, tenuta esclusivamente al controllo della legalità e logicità della decisione, un non consentito apprezzamento di profili fattuali, il cui insindacabile scrutinio è stato già effettuato dalla CTR, la quale ha invero esaminato le argomentazioni difensive proposte anche nella presente sede di legittimità dal contribuente, rigettandole e ritenendo che il contribuente, negli anni interessati all’accertamento, oltre a rivestire la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, aveva attivamente partecipato alla gestione societaria e non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la diversa destinazione degli utili in questione e la sua totale estraneità alla gestione della società anzidetta, anche per avere il contribuente sottoscritto vari atti sociali negli anni 2009 e 2010;

che, nel caso di specie, il motivo di ricorso, laddove censura l’omessa e/o errata valutazione di prove documentali, è inammissibile, perchè, come detto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge processuale (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (clausola n. 6 del contratto preliminare di cessione di quote societarie del 14 dicembre 2009) mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019);

che va inoltre aggiunto come, nel caso in esame, il ricorrente ha omesso del tutto di prospettare la decisività della clausola n. 6 del citato contratto preliminare, la quale prevedeva che il contribuente mantenesse, a titolo gratuito, la presidenza del consiglio di amministrazione della società, le cui quote di partecipazione erano state cedute al P.; detta decisività è da ritenere esclusa nella specie dalle argomentazioni svolte dalla CTR, secondo la quale l’avere il P. assunto, già all’epoca di stipula del predetto preliminare, la gestione della società, contrastava con le clausole di detto preliminare, le quali non prevedevano l’inserimento di un gestore, ma di un soggetto al quale era consentita solo un’attività di controllo; con le dichiarazioni rese da un ex dipendente della società; con la sottoscrizione da parte dell’odierno ricorrente di vari atti sociali negli anni 2010 e 2011 (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); che, con riferimento alla dedotta violazione artt. 115 e 116 c.p.c., va ricordato che questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento del giudice, sul quale si fondano gli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque entro i limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 23940 del 2017);

che, da quanto sopra, consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 13.200,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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