Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25507 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25990/2012 R.G. proposto da:
Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., in persona del legale rapp.te
p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in margine al
ricorso, dall’Avv.to Francesco Napolitano e dell’Avv.to Alessandra
Militerno, con il primo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Po n. 9.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/34/12 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata in data 04/04/2012 e non
notificata.
Udita la relazione del Consigliere Rosita d’Angiolella svolta nella
camera di consiglio del 27 maggio 2019;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
della Repubblica, Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per
l’estinzione del giudizio.
Udito l’Avv.to Alessandra Militerno per la parte ricorrente la quale
ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udito l’avv.to Garofoli Pietro, per l’Avvocatura dello Stato, il
quale ha dichiarato che “non si oppone alla rinuncia”.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito, per brevità, CTR), in riforma parziale della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio rideterminando in Euro 103.400,00 i maggiori ricavi accertati. La controversia trae origine dal ricorso presentato dalla società avverso l’avviso di accertamento, per IRES ed IRAP, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, in via induttiva, i ricavi dichiarati, per l’anno 2005, relativi all’attività di ristorazione svolta dalla società contribuente.
La società ricorre per Cassazione affidandosi a sei motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVAZIONE
All’udienza del 27 maggio 2019, l’avv.to Alessandra Militerno, prima dell’inizio della relazione, ha dichiarato, a verbale, di rinunciare agli atti del procedimento instaurato con il ricorso in Cassazione dalla società Centro Odontoiatrico Casertano “avendo la società assistita aderito alla rottamazione” (cfr. verbale d’udienza del 27 maggio 2019). Dall’esame della procura speciale a margine del ricorso non risulta, però, il conferimento di mandato a rinunciare.
Va precisato che, in sede di udienza, non è in linea di principio vietato alle parti di rendere dichiarazioni di rinuncia in ordine alla materia del contendere, nella forma della dichiarazione “a verbale” con la conseguenza che, poichè l’art. 390 c.p.c. prevede la forma scritta della rinuncia, la dichiarazione resa in udienza, alla presenza del segretario e del Collegio, integra gli estremi del verbale-atto pubblico, fidefaciente, talchè siffatta dichiarazione assume la forma – e la garanzia – dell’atto di fede privilegiata (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5270 del 15/03/2004, Rv. 571180 – 01). Posto, dunque, che la sostituzione della forma scritta con la dichiarazione a verbale nel corso dell’udienza pubblica è ammissibile e considerato che, nella specie, alla dichiarazione di rinuncia effettuata dal difensore della parte ricorrente, la difesa erariale, presente in udienza, non si è opposta, nonchè ha ad essa aderito il procuratore generale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il processo (cfr. Cass. Sez. 6-3, n. 19907 del 27/07/2018).
In considerazione dell’esito del giudizio, dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019