Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25506 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/10/2017),  n. 25506

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28873-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO E. DE FAVERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA ULSS N. (OMISSIS) DI PADOVA, in

persona del Commissario Liquidatore dott. C.D. Direttore

Generale dell’Azienda ULSS n. (OMISSIS) di Padova, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERDINANDO TRIVELLATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1652/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nell’anno 2004 M.M. espose che: in data (OMISSIS) era stato ricoverato presso l’Ospedale di (OMISSIS) e sottoposto ad intervento chirurgico a causa delle lesioni subite in un sinistro stradale; gli erano state praticate varie trasfusioni di sangue; a seguito di esami compiuti in data (OMISSIS) era risultato positivo ai marcatori dell’epatite C; in data 11 giugno 2001 aveva appreso che uno dei donatori era risultato positivo alla ricerca degli anticorpi HCV; in data 24 ottobre 2002 l’ULSS (OMISSIS) di Padova gli aveva comunicato la valutazione compiuta dalla CMO in ordine all’esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e detta patologia.

Tanto premesso, l’attore convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria dell’ex ULSS (OMISSIS) di Padova per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti.

Si costituì il Ministero convenuto eccependo la prescrizione del diritto azionato e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Essendo stata inizialmente citata in giudizio per errore la Gestione Liquidatoria dell’ex ULSS n. (OMISSIS) di Padova, venne disposta ed effettuata la rinnovazione della citazione nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ULSS n. (OMISSIS) di Padova; quest’ultima si costituì eccependo, a sua volta, la prescrizione del diritto azionato e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2238/09, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria, dichiarò prescritto il diritto azionato e rigettò la domanda, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado il M. propose appello cui resistettero sia il Ministero che la Gestione Liquidatoria; quest’ultima propose pure appello incidentale dolendosi della compensazione delle spese disposta dal Tribunale.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2015, rigettò sia l’appello principale che quello incidentale, confermando integralmente la sentenza di primo grado, e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della cessata ULSS n. (OMISSIS) di Padova.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto prescritto il diritto azionato individuando il dies a quo nel momento in cui è stata proposta la domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 (20 febbraio 1995).

Il ricorrente sostiene di aver avuto la percezione concreta dell’effettivo pregiudizio subito, del nesso causale tra l’infermità da epatite C e le trasfusioni effettuate dall’Ospedale di (OMISSIS) e del conseguente comportamento colposo della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale della stessa solo con il responso della C.M.O. che, nel 2002, ha riconosciuto come provato il nesso causale, sicchè solo da tale momento egli avrebbe avuto la consapevolezza che la sua patologia è stata causata dall’operato del personale ospedaliero e, pertanto, il dies a quo dovrebbe individuarsi nel 2002,

2.1 Il motivo è infondato, e va, pertanto, rigettato, avendo fatto la Corte territoriale corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da parte soggetti emotrasfusi che assumono di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Cass., sez. un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 19/12/2013, n. 28464; Cass. 18/11/2015, n. 23635).

3. Con il secondo motivo, rubricato “Sulla richiesta di giudizio di rinvio”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia argomentato “in merito alla decisione di ritenere insussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e il contagio da epatite C”, “in merito alla decisione di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria” e “in merito alla quantificazione dei danni subiti”, “ritenendo l(e) question(i) assorbite) nel motivo di gravame relativo alla presunta prescrizione”.

3.1. Il motivo all’esame è inammissibile.

Si osserva che la Corte territoriale ha, all’evidenza, deciso la causa in base al principio della “ragione più liquida”; tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28/05/2014, n. 12002).

Risulta evidente, pertanto, che doglianze formulate con il motivo all’esame non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata e sono palesemente volte ad una rivalutazione, in sede di uno sperato giudizio di rinvio, di questioni ormai, anche alla luce del rigetto del primo motivo, definitivamente assorbite.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

7. Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore del Ministero della Salute, in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito e, in favore della Gestione Liquidatoria della cessata ULSS n. (OMISSIS) di Padova, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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