Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25506 del 21/09/2021
Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14538-2019 proposto da:
D.M., D.G., rappresentati e difesi
dall’avvocato PASQUALE PIZZUTI, ed elettivamente domiciliati presso
lo studio del medesimo pec: avv.pasgualepizzuti.certntail-cnf.it
– ricorrenti –
contro
N.D., N.G., N.L., rappresentati e
difesi dagli avvocati MICHELE BOCCIA, e GIUSEPPE BOCCIA, ed
elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato
CIRO CASTALDO, in VIA ANGELO EMO, 106, pec:
michele.boccia38pecavvocatinola.it,
giuseppe.boccia66.pecavvocatinola.it;
– controricorrenti –
nonché contro
N.D., N.G., A.R., N.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 920/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
RITENUTO
che:
D.G. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 920 dell’11/3/2019 sulla base di due motivi. N.D., N.L., N.G. hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. In vista dell’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore, mentre per i resistenti vi è solo la sottoscrizione del difensore per adesione. Il difensore di parte resistente non e’, nella procura in calce al controricorso, autorizzato ad accettare rinuncia. Ne segue che il Collegio, nel procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio, deve provvedere anche sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4. Tuttavia, in ragione della richiesta di compensazione, e della sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte del difensore dei resistenti, il Collegio dispone la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese di tale giudizio. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, comunque non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dato il tenore della presente pronuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021