Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25506 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7322 – 2014 proposto da:

D.G. (OMISSIS), A.V. (OMISSIS), ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIAGIO CALDERANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 618/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da C.S., ha pronunciato la risoluzione per inadempimento dei conduttori del contratto di locazione a uso abitativo intercorso tra C.S., in qualità di locatrice, e D.G. e A.V., in qualità di conduttori.

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione D.G. e A.V. sulla base di due motivi d’impugnazione.

3. C.S. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 55, in relazione agli artt. 1184 e 1185 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale ritenuto tardivo il pagamento del canone di locazione effettuato dai conduttori mediante vaglia postale in corrispondenza dell’ultimo giorno del termine di grazia agli stessi concesso, ai sensi dell’art. 55 cit., sul presupposto della ritenuta decisività del termine (successivo alla scadenza del termine di grazia) di materiale accreditamento della somma pagata in favore della locatrice.

4.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale, nel ritenere tardivo il pagamento delle somme dovute dai ricorrenti in favore della locatrice abbia correttamente fatto applicazione del principio generale codificato, in materia di rapporti obbligatori, dall’art. 1182 c.c., comma 3, ai sensi del quale l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Nel caso di specie, essendosi i conduttori affidati, per la destinazione delle somme dovute alla creditrice, alla cooperazione di un terzo (mediante l’uso di un vaglia postale), deve ritenersi inevitabilmente imputabile al debitore il ritardo con il quale il terzo abbia provveduto alla consegna delle somme dovute rispetto al termine previsto per l’adempimento.

E’ peraltro appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento del canone a mezzo terzi (bonifico bancario; vaglia postale; etc.), anzichè presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, non implica, di per sè, salvo prova contraria gravante sul conduttore, anche l’accondiscendenza ad ottenere la materiale disponibilità di quanto dovutogli oltre il termine all’uopo pattuito (v., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015, Rv. 635426 fino a).

Essendosi la corte territoriale correttamente attenuta ai principi così come richiamati, il motivo di doglianza in esame proposto dai ricorrenti deve ritenersi del tutto privo di fondamento.

5. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio logico della motivazione (ritenuta solo apparente) circa un punto decisivo controverso tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), consistito nel mancato rilievo della tempestività del pagamento delle somme dovute entro il termine di grazia concesso dal giudice.

5.1. Il motivo è infondato.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Ciò posto, l’odierna doglianza dei ricorrenti deve ritenersi infondata, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la negata congruità della valutazione operata dal giudice di appello in relazione al carattere inadempiente della condotta degli stessi nel pagamento di quanto dovuto in favore della locatrice; valutazione che, viceversa, la corte territoriale risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico – giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

6. Le argomentazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Non vi è il luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la C. svolto alcuna difesa in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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