Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25506 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25506 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 4383-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FALL. RESTIVO SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 28/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
I

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità e in subordine accoglimento del
ricorso.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

Svolgimento del processo

Con sentenza 28.11.2005 n. 46 la Commissione tributaria della regione Sicilia ha
dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l’appello proposto dalla
contribuente Restivo s.r.l. avverso la decisione di prime cure che, accogliendo

dovuta, relativa al’anno d’imposta 1995, accertata con l’avviso di rettifica emesso
dall’Ufficio di Palermo dell’Agenzia delle Entrate. I Giudici territctÚli statuivano altresì
che “gli effetti di tale inammissibilità travolgono inevitabilmente l’appello incidentale
proposto dall’Ufficio” e disponevano la compensazione delle spese di lite per entrambi i
gradi di giudizio.

La sentenza di appello, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per
cassazione, con un’unica censura, dalla Agernzia delle Entrate, con atto consegnato in
data 13.1.2007 all’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e notificato il
successivo 19.1.2007 alla società nel domicilio eletto presso l’incaricato della difesa
tecnica ex art. 17 Dlgs n. 546/1992.

La società non ha resistito.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 112, 333,
334 c.p.c. nonchè dell’art. 16 della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360co1 nn. 3
e 4 c.p.c. in quanto la CTR siciliana avrebbe apoditticamente escluso l’ammissibilità
dell’appello incidentale proposto, con atto notificato il 21.4.2005, dall’Ufficio avverso la
sentenza della CTP di Palermo depositata in data 1.2.2003 e non notificata, senza
avvedersi che nella specie non trovava applicazione l’art. 334 c.p.c. in quanto l’appello

RG n. 4383/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. RESTIVO s.r.l.

Cons
Stefano

.vieri

parzialmente il ricorso della società, aveva rideterminato in misura inferiore l’IVA

incidentale doveva considerarsi tempestivo avuto riguardo al periodo di sospensione dei
termini processuali disposto dall’art. 16 della legge n. 289/2002 fino all’1.6.2004.

Risulta dagli processuali che il giudizio introdotto dalla società contribuente con ricorso
proposto avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta a
titolo IVA, era pendente in primo grado, alla data 1.1.2003 di entrata in vigore della

n. 546/92 (essendosi svolta l’udienza di trattazione in data 7.12.2002).
L’art. 16 della legge n. 289/2002 consentiva ai contribuenti di accedere alla
definizione agevolata delle liti pendenti (mediante pagamento della imposta in misura ridotta:
comma 1) avverso atti impositivi (comma 3), disponendo al comma 6 la sospensione ex

lege dei giudizi fino al 30 giugno 2003, termine successivamente prorogato con diversi
interventi legislativi, senza soluzione di continuità, fino al 1° giugno 2004.

Ne segue che essendo stata pubblicata la decisione della CTP successivamente alla
entrata in vigore della legge n. 289/2002 che disponeva la sospensione dei processi, ed
inziando pertanto a decorrere il termine lungo per la impugnazione della sentenza
soltanto dalla data 1.6.2004 di cessazione della sospensione legale, l’appello incidentale
proposto dall’Ufficio, con atto notificato il 21.4.2005, non poteva essere considerato
tardivo, trovando applicazione il pricncipio più volte ribadito dalla Corte secondo cui
“nel processo tributario l’impugnazione incidentale, purchè tempestivamente proposta,
non è legata alle sorti di quella principale, di cui non costituisce il necessario
contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della
prima; pertanto, anche se l’impugnazione proposta dal contribuente viene dichiarata
inammissibile, l’impugnazione incidentale dell’ufficio, che sia stata tempestivamente
proposta, non è travolta e deve essere esaminata nel merito dalla commissione
tributaria regionale investita dal gravame” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 465 del
10/01/2013; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza interlocutoria n. 12443 del 18/07/2012).

2
RG n. 4383/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. RESTIVO s.r.l.

go. s. est.
Ste ans‘,4 livieri

legge 27.12.2002 n.289, nelle more della pubblicazione della sentenza ex art. 37co 1 Dlgs

ZSENTE DA REC,IST? ).~
Ai SEi
5
N. 131-i

In conseguenza la sentenza della CTR deve essere cassata con rinvio della causa al
Giudice di appello affinchè proceda all’esame dei motivi di gravame incidentale proposti
dall’Ufficio finanziario.

P.Q.M.

La Corte :

Commissione tributaria della regione Sicilia per l’esame dei motivi del gravame
incidentale proposto dall’Ufficio finanziario, nonchè per la liquidazione delle spese del
presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 21.10.2013

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa sezione della

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