Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25506 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6752/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

IAR SILTAL spa assistiti dagli avvocati Fausto Bellato ed Antonio

Spinoso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma,

al Viale delle Milizie, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte, – Sez. 36 n. 11/36/11 depositata in data 18/01/2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno

2018 dal Cons. Dott. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che trattasi di rivalutazione dei beni strumentali (diversi dalle merci) in deroga all’art. 2426 c.c., con conseguente iscrizione del relativo incremento patrimoniale anche nella dichiarazione dei redditi;

che in tal senso ha proceduto la contribuente esponendo poi il relativo incremento nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004;

che a tale dichiarazione non ha poi fatto seguito il pagamento delle conseguenti imposte;

che l’Ufficio emetteva cartelle per il recupero Euro 4.485.718,49 e di Euro 4.843.109,65, rispettivamente a titolo di prima, seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva dei beni di impresa, di cui agli L. n. 342 del 2000, artt. 11-12;

che il fatto è accertato e pacifico, la CTP afferma esservi stata in sede processuale l’ammissione (auto accusa) di inadempimento;

che la tesi della contribuente – sposata dai giudici di merito -consiste nell’affermare che il mancato pagamento delle tasse produce unicamente la perdita del beneficio della rivalutazione, non comporta la riscossione coattiva di quanto esposto in dichiarazione dei redditi;

che spicca ricorso l’Avvocatura dello Stato, affidandosi ad unico motivo di ricorso;

che replica la contribuente con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni con controricorso;

che in prossimità dell’udienza parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico lamenta error in procedendo et iudicando per violazione della L. n. 342 del 2000, artt. 10,11,21; D.M. n. 408 del 2001, art. 7; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

che, nella sostanza, la difesa erariale nega che la rivalutazione sia ancorata al pagamento delle relative imposte, di tal chè il mancato pagamento delle seconde non comporta la decadenza della prima;

che la questione va riportata nei corretti binari: in disparte i profili societari, resta indubitato che quanto indicato in dichiarazione dei redditi debba essere versato e che il mancato versamento comporti necessariamente l’iscrizione a ruolo;

che il rimedio può essere un’istanza di correzione della dichiarazione dei redditi, adeguatamente motivata: tale non è l’ammissione di non avere le somme per pagare le tasse sulla rivalutazione operata in bilancio, esposta in dichiarazione e di volervi rinunciare;

che, infatti, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (cfr. Cass. 5 2226/11);

che, in definitiva, il ricorso è fondato, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo;

che le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro ventimila oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA