Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25505 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25505

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5030/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ANDREOZZI;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI;

– controricorrente –

e contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELELRIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4812/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sig.ra B.G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto nei suoi confronti dal marito sig. C.F. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10153/14, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, ha affermato l’addebitabilità della stessa alla moglie, revocando l’assegno di mantenimento già disposto in suo favore; ha poi disposto il versamento diretto da parte del padre dell’assegno in favore della figlia C.L., ed ha infine in accoglimento dell’appello incidentale della B. e con integrazione del dispositivo tramite ordinanza del 4 febbraio 2016 – elevato ad Euro 800 gli importi dovuti dal padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie M. e F.

il sig. C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendosi violazione degli artt. 115,116 e 247 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c., si critica, in sostanza, il giudizio di attendibilità espresso dalla corte partenopea in merito a determinati testimoni, che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., 3 luglio 2014, n. 15205);

del pari inammissibile è il secondo mezzo, con il quale si deduce violazione degli artt. 409 e 554 c.p.p., per aver la corte distrettuale, in relazione alla carenza di prova in merito alla condotta violenta attribuita dalla B. al coniuge, dato rilievo al provvedimento di archiviazione al riguardo intervenuto;

infatti, il riferimento all’archiviazione, nella decisione impugnata, è effettuato in via sussidiaria, laddove la principale ragione della decisione, che il ricorso non attinge adeguatamente, è incentrata essenzialmente sulla carenza di prove “delle pretese violazioni dei doveri coniugali da parte del coniuge e in particolare delle violenze poste in essere dal C.”;

non si richiede alcuna statuizione in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in relazione alla incidenza della scoperta dell’adulterio da parte del marito rispetto alla crisi coniugale è in parte inammissibile, laddove postula una valutazione più favorevole delle risultanze processuali, che la corte distrettuale, anche in parte qua, ha adeguatamente valutato, ed in parte infondato, in relazione alla sussistenza di un preciso nesso cronologico – e quindi, anche causale – fra detta scoperta e la rottura del rapporto, costituendo per altro un preciso onere della controparte dimostrare l’insussistenza di tale nesso, in virtù di una preesistenza situazione di crisi coniugale (Cass., 25 maggio 2016, n. 10823);

inammissibile è, infine, la quarta censura, con la quale si deduce erronea applicazione del principio di non contestazione in merito ai fatti desumibili dalla relazione di un investigatore privato e dai reperti ad essa allegati, in quanto non viene censurata l’autonoma ratio decidendi, fondata sull’ammissibilità e sull’utilizzabilità di detto materiale;

le spese nei rapporti con C.L. vanno compensate, in quanto ne statuizione che la riguardavano non risultano censurate, di tal che appare evidente che la notifica del ricorso abbia realizzato una mera litis denunciatio; nel resto seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente C.F. al pagamento della spese relative al presente giudizio di legittimità – compensate nei rapporti con l’intimata C.L. – liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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