Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25505 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25505 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25689-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SOCOMEST COSTR. MECCANICHE EDILI STUDIO DI CERASUOLO
GIUSEPPE SNC IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/07/2006;

Data pubblicazione: 13/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità
ricorso.

in subordine accoglimento del

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

ESENTE D
AI SENSI DEL
N. 131 TAB. ALL. A. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Ufficio IVA di Roma emetteva nei confronti della SO.CO.ME.S.T. Soc.costr.Mec. Edil. S.T. di
Cerasuolo Giuseppe s.n.c. in liquidazione una cartella per il pagamento di somme a titolo di
sanzione pecuniaria conseguente all’omesso versamento IVA per l’anno 1988, connessa all’avviso di
accertamento n.500123191.
2. La contribuente, deducendo di avere presentato istanza di condono ai sensi dell’art.62 bis
1.n.413191, a cui tenore non erano più dovute le sanzioni in caso di pagamento delle imposte entro il

3. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio, con sentenza depositata
il 7 luglio 2006 n.63122/06, rigettava l’appello.
3.1 La CTR, chiarito che era ormai esclusivamente in discussione da parte dell’appellante la
regolarità del condono, evidenziava che l’Ufficio aveva comunicato la presentazione dell’istanza di
condono e le quietanza di pagamento dell’IVA per l’anno 1988 di cui al relativo avviso di mora.
3.2 Aggiungeva che l’istanza di condono del contribuente non era stata respinta e che
l’amministrazione non poteva avvalersi del contenzioso per sostenere l’invalidità del condono
stesso, essendo trascorsi ampiamente i termini di decadenza della sua azione.
3.3 L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. La
società contribuente non ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile, mancando la prova dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo alla
società contribuente. Agli atti, infatti, è presente unicamente l’avviso di spedizione della
raccomandata spedita a mezzo posta, ma non risulta depositata la cartolina di ricevimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 1’8 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

30.4.1992, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Roma che lo accoglieva.

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