Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25504 del 12/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35439-2018 proposto da:
COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato
LO GRASSO ROSAMARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZO
GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
L.P.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2814/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,
depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che il Comune di Nicosia (EN) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello avverso una sentenza della CTP di Enna, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente L.P.V. avverso una cartella di pagamento TARSU 2011; la CTR aveva ritenuto illegittime le delibere adottate dal Sindaco del Comune di Nicosia per la determinazione delle aliquote TARSU, per incompetenza del Sindaco, nonchè irretroattiva la delibera di ratifica adottata dal Consiglio comunale.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il Comune di Nicosia lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g), L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1 e L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi non era, negli enti locali siciliani, di competenza del consiglio comunale, ma del Sindaco, secondo quanto disposto dalla L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g); nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento enti locali, il Sindaco compiva tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non fossero specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune; pertanto la competenza c.d. residuale, che nell’ordinamento nazionale era attribuito alla giunta comunale, nella Regione Sicilia spettava al Sindaco, competente pertanto a disporre le variazioni delle tariffe TARSU a fronte del variare dei costi di gestione;
che il contribuente non si è costituito;
che il ricorso proposto dal Comune di Nicosia è fondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1977 del 2018; Cass. n. 8336 del 2015; Cass. n. 360 del 2014; Cass. n. 28050 del 2019 e Cass. n. 15619 del 2020), la L. n. 142 del 1990, art. 32, lett. g) prevede che spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonchè la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre la L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13 prevede che è il Sindaco a convocare e presiedere la giunta comunale ed a compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune; nella Regione Sicilia dunque la competenza residuale, che nell’ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale (cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48), spetta al Sindaco; ora, in tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è di competenza delle giunta comunale e non del consiglio comunale, non essendo essa espressione della primaria potestà impositiva del Comune, ma essendo funzionale alla determinazione del corrispettivo da chiedere per un servizio da erogare;
che, pertanto, l’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione dei servizi erogati dai Comuni nella Regione Sicilia si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del Sindaco;
che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020