Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25504 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7966/2016 R.G. proposto da:

Savasta Service S.r.l., elettivamente domiciliata in Catania, Via

della Libertà n. 185, presso lo Studio dell’Avv. Salvo Muscarà,

posta certificata salvo.muscara.pec.ordineavvocaticatania.it, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 5190/16/15, depositata il 15

dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso nel senso della

sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

udito l’Avv. dello Stato Vitale Stefano, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza la Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa, riuniti gli appelli promossi dall’Agenzia delle Dogane contro due distinte sentenze della Provinciale che aveva accolto i separati ricorsi promossi dalla Savasta Service S.r.l., il primo contro un avviso con il quale veniva recuperata IVA all’importazione 2006 2007 2008 perchè la merce non era stata fisicamente introdotta nel deposito fiscale, il secondo contro il corrispondente atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento d’imposta ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, preso atto che l’ufficio aveva nelle more provveduto ad annullare la ripresa IVA successivamente ai chiarimenti resi da Corte giust. EU sez. VI n. 272 del 2014 sui cosiddetti depositi virtuali, “dichiarava estinto il giudizio in ordine alla pretesa erariale dell’IVA”, mentre riduceva, come ancora “precisato dalla Corte di giustizia CE ut supra”, la misura delle sanzioni, facendo applicazione “dell’art. 13, comma 1, u. cpv.” D.Lgs. n. 471 cit..

2. La contribuente ricorreva per un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella sostanza rimproverando alla Regionale di essere incorsa nel vizio di ultra petizione perchè l’annullamento del recupero d’imposta avrebbe fatto venire meno le collegate sanzioni, come sarebbe stato anche ammesso dall’Ufficio; cosicchè, concludeva la contribuente, erroneamente la CTR aveva ridotto una comminatoria non più esistente; a riguardo, l’Agenzia resisteva con controricorso.

3. La contribuente, con memoria, dopo aver esposto di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, con impegno ai sensi del D.L. n. 193 cit., ex art. 6, comma 2, a rinunciare al giudizio, ricevendo, in conseguenza, dal concessionario della riscossione, la comunicazione del calcolo delle somme dovute, come prescritto dal D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 3; che con altra successiva comunicazione, dalla contribuente allegata alla memoria come doc. n. 8, il medesimo concessionario della riscossione dava atto della adesione al “condono”, ulteriormente precisando che “non occorre pagare alcuna somma” per lo stesso; che, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la contribuente affermava di voler rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., domandando, inoltre, per l’effetto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che fossero integralmente compensate le spese processuali; conclusioni, alle quali, in pubblica udienza, prestava consenso la difesa erariale.

4. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, alla speciale fattispecie di rinuncia prevista dal D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 2, che costituisce elemento necessario del procedimento di definizione agevolata della lite, deve farsi conseguire l’estinzione del giudizio, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 1; e, ma solo a seguito del completo versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, dalla quale in effetti discende che ai sensi del D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 12, “l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo”, la cessazione della materia del contendere (Cass. sez VI n. 24083 del 2018; Cass. sez. trib. n. 17822 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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